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La riforma del 2006: caratteristiche e questioni aperte


Oltre alla riformulazione della sua rubrica “dei delitti contro le confessioni religiose”, ci sono almeno 3 novità da sottolineare:
1. la scelta per tutte le fattispecie di vilipendio riconducibili nell’alveo dei reati di opinione di non far ricorso alla pena detentiva
2. l’utilizzo del termine confessioni religiose al posto di religione di stato, religione cattolica e culti ammessi
3. il superamento del trattamento sanzionatorio di favore accordato alla religione di stato

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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