Skip to content

Le fonti bilaterali dirette a disciplinare i rapporti tra stato e confessioni non cattoliche


L’art 8 della cost ha sancito il principio della bilateralità secondo il quale i rapporti tra lo stato e le confessioni diverse da quella cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Da tale principio deriva la rinuncia da parte dello stato non solo a qualsiasi ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti interni ma anche la rinuncia a regolare con atti unilaterali la disciplina dei propri rapporti con le confessioni stesse.
Lo strumento diretto a regolamentare i rapporti tra stato e chiese non cattoliche sono le Intese che sono fonti di origine bilaterale. Fino ad oggi la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa ma dalla prassi costituzionale.
Le leggi di approvazioni di intesesono fonti atipiche rientranti nella categoria delle leggi rinforzate e sono garantite dalla costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria; rispetto ad esse tuttavia non vi sono limiti all’esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.