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Le norme dell’UE in materia ecclesiastica


L’UE non ha competenza diretta in materia ecclesiastica essendole riservate solo le materie espressamente previste nei trattati. La partecipazione all’UE comporta per l’Italia una serie di obblighi di adattamento dell’ordinamento nazionale alla normativa emanata dagli organi comunitari. Tuttavia il diritto comunitario aprendosi progressivamente ai diritti fondamentali sembra toccare anche la materia ecclesiastica. Infatti l’art.6 del trattato di Amsterdam stabilisce che l’UE rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma nel 50.
Infine la carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000 fa riferimento alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
Il trattato di Lisbona ha attribuito alla carta lo stesso valore giuridico dei trattati e ha stabilito che i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’unione in quanto principi generali.
La dichiarazione n. 11 annessa all’atto finale del trattato di Amsterdam e precisa che l’UE si impegnano a rispettare e non pregiudicare lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli stati membri. L’UE rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Tale disposizione sta a significare l’incompetenza dell’UE a definire il regime delle chiese, associazioni e comunità religiose.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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