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Norme nazionali


Quando parliamo di norme nazionali dobbiamo parlare di norme di diritto internazionale privato le possiamo distinguere in due categorie:

Norme di conflitto

• norme di conflitto = norme interne, non sono poste da autorità superiori, non si parla di diritto internazionale pubblico come ONU… quindi ogni paese ha le sue.
Sono Conflict Laws di diritto interno e hanno una semplice funzione: non dettano mai una disciplina diretta di una situazione ma sono delle norme che servono a individuare, dettano i criteri per la determinazione di: legge applicabile a quel rapporto + di giurisdizione nazionale a cui quel rapporto deve essere sottoposto quando esiste l’elemento di estraneità (poi hanno anche un altra funzione che verrà detta dopo).

Sono delle norme per risolvere dei conflitti di legge, non dettano mai una disciplina diretta di diritto materiale per cui in presenza di un elemento di estraneità quale è la legge applicabile secondo  il nostro punto di vista. Quando ci sono i  richiami, il primo richiamo che si fa, prima ancora che  alle norme sostanziali è alle norme di diritto privato di un altro paese. Di fronte a un caso pratico, da risolvere, individuavano la legge che deve disciplinare quel caso.
La Conflict Law è l’intero sistema quindi parliamo tecnicamente di norme di conlittto. Una norma di conflitto richiama un certo ordinamento straniero, fa si che le leggi di quell’ordinamento possano essere applicate all’interno del nostro paese salvo però imbattersi due limiti (art. 16 + art. 17).
Quando si parla di rapporti commerciali ma anche di altra natura come rapporti matrimoniali, inter personali, successori può succedere molto frequentemente che ci siano questi rapporti che si qualificano per la presenza di elementi di estraneità (quindi coinvolgono altri paesi) cioè rapporti che fanno riferimento a delle situazioni in cui c’è di mezzo un paese diverso, non uno stato ma  una situazione legata ad uno stato diverso.

Per esempio un cittadino britannico che vuole comprare una casa in Italia oppure vuole sposare un italiana e decidono di stabilire la loro residenza in Francia.
Quale è la legge applicabile ai loro rapporti matrimoniali dal punto di vista personale e patrimoniale? In Italia per esempio se ci si sposa→comunione di beni. Quindi quale legge si applica? Ogni vorrebbe applicare la propria legge nazionale.

Se due olandesi, una coppia di stranieri che vogliono acquistare un bene immobile in Italia in questo caso come si fa a capire quale è la legge applicabile in questo caso? Da questo punto di vista ci aiutano molto le norme di diritto internazionale privato, quelle cosiddette norme di conflitto.

Un esempio con le successioni per esempio→ se un britannico ha un bene immobile in Italia e muore. Quale legge della successione si applica? Si parte dalla legge italiana, andiamo a vedere cosa dicono le nostre norme di conflitto perché c’è un lamento di estraneità: si tratta di una persona di nazionalità inglese. La norma in materia di successioni (è un caso particolare, per molti altri paesi esiste un regolamento europeo mentre per gli inglesi esiste una situazione specifica) dice che allo straniero si applica la sua legge nazionale per la determinazione della legge della successione. Quindi la legge italiana fa un cosiddetto rinvio alla conflict law inglese (e non alla legge sostanziale inglese), perché la conflict law inglese può o accettare il rinvio e quindi apre le porta alla legge sostanziale inglese oppure la legge inglese potrebbe fare rinvio ad un altro tipo di rapporto: potrebbe dire si applica la legge del luogo dove questi hanno contratto matrimonio. Supponiamo che sia sposato e che si sia sposato in Francia, allora fa un cosiddetto “rinvio oltre” cioè ad un terzo paese. Oppure potrebbe fare un cosiddetto “rinvio indietro” e dire: per quello che riguarda i beni immobili si applica la legge del luogo dove sono situati mentre per quello dei beni mobili, la legge  del luogo in cui è domiciliato il cittadino. Questo è ciò che veramente fa la legge inglese, la legge inglese non dice quale è la disciplina applicabile ma a sua volta essendo stata tirato in ballo dalla legge italiana vi dice quale è la legge applicabile dal suo punto di vista.

Quindi la legge italiana richiama la conflict law inglese e la conflict law inglese dice nel caso in cui un cittadino inglese abbia beni in altri paesi gli si applica (loro hanno il sistema secessionista) tutte le leggi relative ai luoghi in cui i beni sono situati. Quindi questa è la conflict law che permette di individuare la legge applicabile. Nel momento in cui fa il rinvio indietro→il bene è in Italia quindi gli si applica la legge italiana. La conflict law non ha lo scopo di disciplinare un rapporto ma di individuare le leggi che disciplinano quel rapporto, il paese le cui leggi individuano quel rapporto, individuare il giudice a cui una certa controversia debba essere riconosciuta e l’altra funzione è quella di: disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di sentenze e atti stranieri.

Se si deve acquistare una casa per un signore che abita in Olanda… una procura in olandese firmata da un notaio olandese può essere utilizzata direttamente in Italia? No, non è cosi automatico che io possa utilizzare la sentenza o l’atto olandese e portarlo in Italia. Ci sono delle regole, dei filtri che bisogna rispettare. Questi le definiscono le coflict laws, parliamo sempre di norme nazionali perché il diritto internazionale privato nella forma norme di conflitto è un diritto interno, non stabilito da altri paesi ma nostro, che però con i suoi meccanismi + elemento di estraneità richiama ordinamento stranieri, i quali tirati in ballo possono o accettare l’invio e disciplinare direttamente quella situazione o rinviare ad un terzo ordinamento (rinvio oltre) o rimandare la situazione a chi il rinvio lo ha effettuato (rinvio indietro). Sempre con l’esempio delle successioni, cioè abbiamo la conflict law italiana che ha richiamato la conflict law inglese, quella inglese ha fatto un rinvio indietro alla legge italiana. Il fatto che venga applicata una legge richiamata non ci permette di dare per scontato che la legge richiamata possa automaticamente trovare applicazione all’interno del nostro ordinamento.  Si deve cambiare esempio perché la legge che torniamo ad applicare è quella italiana e nn ci va bene quella.

Supponiamo che il rapporto che ci interessa sia quella fra un arabo e un italiana che si sono sposati. Se attraverso la nostra conflict law ci fosse il richiamo ad un rapporto giuridico dove il giudice magari è il giudice italiano ma è obbligato ad applicare la legge araba, c’è la possibilità che la legge araba che è stata richiamata venga applicata nella sua interezza o questa legge araba può incontrare degli sbarramenti? Una conflict law che ha richiamato un certo ordinamento e quell’ordinamento ha magari accettato il rinvio quindi bisogna applicare quella legge specifica, non significa che poiché il giudice che la sta applicando o il notaio è italiano, quella legge richiamata possa necessariamente essere applicata nella sua interezza all’interno del nostro paese.

Esistono due sbarramenti che sono individuati dalla legge 218 del 1995→contiene la maggior parte delle nostre conflict laws, tutte le regole di diritto internazionale privato nella forma di norme di conflitto sono ampiamente contenute all’interno di questa legge. In queste legge ci sono una serie di criteri che risolvono la domanda: quale è la legge applicabile? I limiti sono 2 che impediscono l’operatività all’interno del nostro sistema giuridico di diritto proveniente da un altro paese e sono:

• articolo 17 norme di applicazione necessaria = queste rappresentano una sorta di buttafuori, stanno ferme all’interno del nostro ordinamento e impediscono che un certo tipo di diritto, una cerata legge straniera entri e possa essere applicata all’interno del nostro ordinamento. Rappresentano un limite EX ANTE cioè preventivo, al funzionamento del sistema stesso. Quindi nonostante il richiamo venga fatto alla legge straniera, esse si applicano in via preventiva sempre e comunque in ragione del loro oggetto e del loro scopo. Significa che se la legge straniera viene richiamata e quindi potrebbe trovare applicazione all’interno del nostro ordinamento, esistono delle norme interne nostre che indipendentemente da quello che dice la legge straniera devono trovare applicazione necessariamente e che quindi impediscono al diritto straniero di trovare applicazione nel nostro ordinamento. Quindi se la situazione di cui si sta occupando il giudice, richiama un certo diritto straniero e il diritto straniero accetta il rinvio quindi non rinvia ad altre leggi nazionali, il giudice italiano secondo un principio JURA NOVIAT CURIA, il giudice si deve studiare quel diritto ed applicarlo però non è che il diritto italiano può applicare qualsiasi norma stabilita dal diritto straniero. È un limite preventivo.

• articolo 16 principi di ordine pubblico = è un limite generale che invece opera successivamente, il quale stabilisce che l’apertura a certi valori estranei all’ordinamento interno non può avvenire perché contrastano con il nostro ordinamento pubblico, quindi è uno sbarramento EXPOST.
Per esempio il diritto italiano richiama il diritto tunisino, il diritto tunisino dovrebbe essere applicato dal nostro giudice. Il diritto tunisino trova piena applicazione fino a quando però, non fermato inizialmente dalle norme di applicazione necessarie, entra questo diritto a far parte del nostro ordinamento ma viene fermato dal fatto che i principi che esso contiene sotto certi aspetti contrastano con il nostro ordine pubblico. Noi per esempio non abbiamo in Italia l’ordinamento che ci permette la bigamia quindi in caso di successione→eredità che va a più mogli per in non è ammissibile. Quindi dei principi contenuti all’interno del diritto richiamato potrebbero urtare con il nostro ordine pubblico che è il pilastro dei nostri principi giuridici fondamentali. Fino a poco tempo fa questo per esempio non poteva avvenire per i casi di coppie omosessuali. Noi abbiamo l’unione civile da qualche anno. Da noi questa unione non permette l’adozione mentre in altri paesi si. Quindi nel momento in cui si va a richiamare un certo diritto e deve essere recepito ed applicato in italia, inevitabilmente si va ad urtare con alcuni di questi principi che per noi rappresentano ancora principi di ordine pubblico, per esempio il discorso dell’adozione.

Norme di diritto internazionale privato materiale

• norme di diritto internazionale privato materiale = sono norme di diritto interno ma in materia internazionale. Sono norme materiali, sono norme che disciplinano direttamente le situazioni con elementi di estraneità. Quindi i casi in questione/situazioni vengono risolti direttamente senza richiamare altre norme che sono finalizzate ad individuare la disciplina delle questioni con cui hanno a che fare. Queste norme a differenza delle altre, dettano direttamente la disciplina di quel caso. Sono delle norme di diritto sostanziale/materiale in quando di fronte ad un caso con elementi estraneità invece di dire questo è il meccanismo secondo il quale si può individuare la legge applicabile fanno molto prima→disciplinano direttamente quel caso. Queste diventano speciali rispetto alle altre norme sostanziali perché noi potremmo avere norme di diritto interno che regolano quel caso.
Nel conflitto chi vince? Vince la norma di diritto internazionale privato materiale. Oltretutto prevale sulle nostre norme di conflitto. Quindi queste norme prevalgono sulla nostre norme sostanziali del nostro ordinamento (perché sono in un rapporto di specialità) e sulla nostra norma di conflitto su quel punto. La disciplina in questo caso è dettata veramente, non si va a dire il criterio secondo quale è individuabile la legge applicabile ma si detta direttamente la legge/disciplina applicabile.

Vengono utilizzate le conflict laws quando non c’è una norma che tocca questo argomento nella maniera specifica. Noi per disciplinare una determinata situazione con elemento di estraneità che ci deve essere sempre senno applico la legge nazionale, quando si deve regolamentare un certo caso la prima cosa che si fa... è andare a vedere se c’è una conflict law su questo punto, che c’è sicuro: che di dice come fare per trovare la legge applicabile, cioè la legge/diritto/ sistema normativo di un certo paese piuttosto che di un altro però se su quel punto/argomento esiste (come vedremo nella convenzione di Vienna per la vendita di beni mobili) già una disciplina di diritto internazionale privato uniforme non ci si deve andare a complicare le cose con le conflict laws. Quindi non posso ne applicare la confuti law che mi dice quale è la legge di un certo paese applicabile   ne posso applicare la legge nazionale. Devo applicare proprio quella disciplina, significa che tutti i paesi o comunque i paesi che hanno sottoscritto l’accordo/quel trattato hanno voluto disciplinare quella determinata situazione già direttamente in un certo modo.

Tratto da DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE di Alice Lacey Freeman
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