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L’obbligo di prestare assistenza


L’OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA costituisce al tempo stesso dovere etico e legale; il primo è stabilito dal codice deontologico (obbligo di intervento, calamità, competenza professionale, continuità delle cure) e il secondo dal codice penale (omissione di soccorso, rifiuto od omissione di atti d’ufficio).
Obbligo di intervento: il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Stato di necessità: vd sopra.
Omissione di soccorso (art. 593 C.P.): chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni 10 o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito…
La stessa pena è riservata per chi trova un corpo umano che sembri inanimato, ferito o in pericolo…
Se ne consegue una lesione personale la pena è aumentata, se ne deriva la morte la pena è raddoppiata.
Omissione o rifiuto di atti d’ufficio: il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con una multa.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Lucrezia Modesto
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