Skip to content

Domanda e procedura di ammissione alla quotazione


La domanda di ammissione alla quotazione deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall'emittente previa delibera dell'organo competente, La domanda deve essere corredata da una serie di documenti da produrre in allegato. La domanda inoltre deve essere redatta in duplice copia, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata congiuntamente allo sponsor presso il competente ufficio. Quest'ultima ne dà contestuale comunicazione alla Consob. Il regolamento aggiunge inoltre che fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e documento che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di ammissione deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare che è in corso la procedura per l’ammissione alle quotazione. Entro 2 mesi dal giorno in cui è sta a completata la documentazione da allegare alla domanda, Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l’ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob.
Inoltre la decisione di ammissione alla quotazione viene resa pubblica mediante avviso di Borsa Italiana
Il termine di 2 mesi per le decisioni può essere interrotto da Borsa Italiana, con propria comunicazione, per una sola volta qualora l'emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e dati richiesti. In caso di interruzione, il termine di 2 mesi per la decisione decorre nuovamente dal ricevimento della relativa documentazione. L'efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di 6 mesi ed è subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob.
L'ammissione alla quotazione si  perfeziona nel momento in cui Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
In ogni caso Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo, suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione delle azioni quotande, che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data d’inizio delle negoziazioni.
La domanda di ammissione alla quotazione può essere presentata prima che sia effettuata un offerta di vendita e o di sottoscrizione finalizzata alla diffusione delle azioni quotande, regolamento di Borsa Italiana detta poi alcune norme in tema di sospensione e revoca della quotazione. In particolare Borsa Italiana può disporre la sospensione della quotazione se la regolarità del mercato non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo, ovvero se lo richieda la tutela degli investitori.
Parimenti Borsa Italiana può disporre la revoca della quotazione in caso di prolungata carenza dì negoziazione, ovvero se reputa che a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare.
Il regolamento di Borsa Italiana individua poi gli obblighi degli emittenti. In particolare stabilisce che l'emittente debba comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale al fine del buon funzionamento del mercato. Per medesimo fine Borsa Italiana può richiedere all'emittente di diffondere dati e notizie necessarie per l'informazione del pubblico nei modi e nei termini da essa stabiliti.
Incombono inoltre sull'emittente alcuni obblighi informativi. 
In particolare l'emittente è tenuto a:
a) inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi richiesti dal regolamento Consob.
b) comunicare a Borsa Italiana ogni variazione dell'ammontare  e della composizione del proprio capitale sociale.
c) Comunicare a Borsa Italiana entro 30 giorni dal termine dell'esercizio precedente; il calendario annuale dei principali eventi societari, fra cui la riunione dell’organo competente di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
d) inserire nel comunicato relativo all'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione, la data proposta per il pagamento dell'eventuale dividendo.
e) comunicare a Borsa Italiana ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle istruzioni di Borsa Italiana
Il regolamento definisce poi l'attività di accertamento di Borsa Italiana sugli emittenti. In particolare esso stabilisce che per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, Borsa Italiana può richiedere agli emittenti ogni informazione o documento utile allo scopo e convocare i rappresentanti degli emittenti al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni. Nel caso in cui siano acquisiti gli  opportuni elementi istruttori, avvia la procedura di accertamento. Nei casi in cui siano invece accertate inosservanze delle norme, Borsa Italiana può invitare l'emittente ad  un adeguato rispetto delle norme stesse. Il regolamento indica infine i provvedimenti che possono essere assunti nei confronti degli emittenti.
In particolare, in caso  di violazione  delle norme regolamentari, incluso il caso di ostacolo da parte degli emittenti dell'attività di accertamento, Borsa Italiana, tenuto conto della gravita del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 30 mesi precedenti, può adottare uno dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo scritto.
b) pena pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
Nei casi più gravi i provvedimenti sono comunicati al pubblico.

Tratto da DIRITTO DELLE SOCIETÀ di Federica Scavino
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.