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Patti Parasociali


Il TUF introduce anzitutto un obbligo di informativa con riferimento ai Patti Parasociali. Esso stabilisce in particolare che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano devono essere:
a) comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro  10 giorni dalla stipulazione
c) depositati presso il registro -delle imprese del luogo e della società in sedi legale entro 15 giorni dalla stipulazione

Il TUF demanda poi alla Consob di stabilire con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione dell'estratto e della pubblicazione.
Il TUE prevede poi che in caso di inosservanza degli obblighi di informativa, i patti sono nulli e il diritto di voto inerente alle azioni quotate non può essere esercitato
Il TUF prevede inoltre che gli obblighi di informativa si applichino anche ai patti in qualsiasi forma stipulati:
a) Istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano
b) che pongono limiti ai trasferimento delle relative azioni
c) che prevedono o delle azioni aventi per oggetto o per effetto l'esercizio, anche congiunto, di un'influenza domante su tali società
Il TUF disciplina poi la durata dei patti parasociali e il diritto di recesso. Il TUF in particolare stabilisce che i patti parasociali, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a 3 anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Inoltre patti parasociali a tempo determinato sono rinnovabili alla scadenza. Il TUF prevede poi che i patti parasociali possano essere stipulati anche a tempo indeterminato e in tale caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di 6 mesi. Infine il TUF stabilisce che gli azionisti che intendono aderire ad una offerta pubblica di acquisto o di scambio possono recedere senza preavviso dai patti parasociali; tuttavia in tale caso la dichiarazioni di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.
Il regolamento Consob prevede che la comunicazione dei patti parasociali sia effettuata mediante trasmissione di:
a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale
b) copia dell'estratto pubblicato
a) altre informazioni

Il regolamento Consob prevede poi che l'estratto sia pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale con veste tipografica idonea a consentirne un'agevole lettura. L'estratto deve contenere le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto parasociale. Tra le altre indicazioni occorre che nell'estratto siano fornite le seguenti informazioni:
a) le società le cui azioni sono soggetto del patto
b) il numero delle azioni 
c) i soggetti aderenti al patto 
d) il contenuto e la durata del patto
e) l'ufficio del registro delle imprese presso il quale il patto è depositato nonché la durata e gli estremi del deposito.

Tratto da DIRITTO DELLE SOCIETÀ di Federica Scavino
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