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La legge dei diritti dei cittadini in Europa

Il passo successivo è quello dell'arricchimento attraverso legge dei diritti dei cittadini nei confronti della P.A.
IN alcuni ordinamenti come il tedesco e l'italiano, vengono prodotti incidentalmente, volendo disciplinare la formazione delle decisioni amministrative, in altri come in quello francese si bada direttamente ai diritti in cerca di una sorta di democrazia amministrativa.
Germania: La legge sul procedimento del 76' assume un carattere garantistico. Individua le diverse tipologie procedimentali, regola la partecipazione, tutela l'affidamento dei privati, l'obbligo di decidere e di motivare.
Distingue inoltre da questi i procedimenti di pianificazione, procedimenti di massa e procedimenti informali.
Contratto come mezzo per esplicare la propria attività, anziché atto amministrativo.
Nel 96 viene emandata con norme che mirano alla celerità e semplificazione, parte che era stata elusa rispetto alle garanzia nella prima legge.
Italia: un ruolo centrale è svolto dalla legge del 90. Essa consolida e codifica le elaborazioni della giurisprudenza, riconoscendo ai cittadini diritti di partecipazione, di accesso, di accordo. La legge italiana si differenzia a quella tedesca per due ragioni: 1 è più breve; 2 la legge cerca di coniugare le garanzie individuali con l’affermazione di principi generali di economicità e di efficienza dell’amm.ne con l’introduzione di misure di semplificazione (silenzio-assenso). Con le modifiche del 2005, quando la legge assume una natura parzialmente diversa, diventando una sorta di disciplina generale dell’azione amm.va. Tuttavia mancano ancora dei diritti che in germania sono garantiti, come la partecipazione per i procedimenti a carattere generale.
Spagna: qui c'è un precetto costituzionale che afferma i diritti di partecipazione e accesso, ma che stenta a trovare un riconoscimento pieno a livello legislativo, almeno fino al 1992,.
Francia: l’ordinamento rifiuta l’idea di una disciplina generale del procedimento, ma interviene a singoli diritti individuali e collettivi dei cittadini: istituisce la figura del “Mediatore” per risolvere le controversie con gli utenti,  riconosce il diritto di accesso, ecc. La normativa, impone alle amm.ni di riservare un’attestazione per la domanda ricevuta e di reindirizzarla in caso di errore all’amm.ne competente; assicura il diritto al contraddittorio orale e scritto; introduce la regola del silenzio-assenso.
Regno unito: i diritti dei cittadini sono proclamati e tutelati in una duplice ottica: quella costituzionale dello Human Rights Act; e quella ispirata ai paradigmi di mercato della Citizen’s Charter. Il tema dei diritti dei cittadini è inquadrato all’inizio degli anni 90 in una logica di mercato e di valore per il denaro, speso dai contribuenti e dagli utenti. Il White Paper del 1991, intende bilanciare gli effetti delle politiche di privatizzazione con l’adozione di principi di trasparenza, libertà di scelta, diritto di accesso che regolatori pubblici e operatori privati devono garantire a tutti. La protezione nei confronti del potere pubblico è invece rafforzata dall’emanazione, nel 1998, dello Human Rights Act. La CEDU riconosce specifiche protezioni nel caso di interventi delle autorità pubbliche lesive di diritti, come quello di proprietà privata. In seguito, è adottata la carta dei diritti dell’UE. Questa, per un verso, fisa obblighi e limiti dei pubblici poteri, per l’altro verso, prescrive l’obbligo di motivazione delle decisioni, afferma il “diritto ad una buona amm.ne”.


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO di Antonio Grisolia
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