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La responsabilità della pubblica amministrazione, Francia e Regno Unito a confronto


Profili oggettivi e soggettivi della responsabilità 2 modelli a confronto Francia e regno unito:
Regno Unito: c'è un interpretazione restrittiva della norma che impone di pagare il risarcimento a chi cagiona un danno ad un soggetto, per quanto riguarda l'amminstrazione, che non  basta che cagioni un danno perchè il giudice(in verità con un atteggiamento restrittivo) dichiari che debba pagare il danno.
 Infatti bisogna dimostrare la malafede del funzionario, l'interesse diretto del privato richiedente, la natura non discrezionale della decisione. Quindi viene accolta la domanda per risarcimento verso una pA piu raramente che per le normali richieste interpretati.
Le restrizioni sono poi state allargate con l'adesione alla CEDU, e la condanna da parte di questa al regno unito per i limiti della responsabilità pubblica.
Francia: Il risarcimento si fonda solo sulla colpa(e non anche sull'ingiustizia del danno come in Italia), e esiste colpa grave e colpa semplice, e queste è esclusa quando l'attività è una mera esecuzione di una legge, oppure se era legittima attività discrezionale della P.A. X i casi delicati.
Tra l'altro la P.a proprio come scusa della complessa attività gli viene imputata la colpa lieve.

Nonostante le differenze si riscontrano delle analogia di restrittività in entrambi i casi, della responsabilità della P.A. Dove nel regno unito è basata  sul comune regime della responsabilità per tutti i soggetti, con delle eccezioni in favore della P.A. Mentre in Francia proprio in ragione di queste eccezioni è disciplinata da una responsabilità speciale pubblica
Gli argomenti convergenti di molti paesi per limitare la responsabilità della pa, sono il primo, riguarda l'attività discrezionale, che se fosse soggetto di responsabilità troppo gravose rischierebbe che la PA non prenda più decisioni, e un altro è l'interesse generale rispetto al sacrifico del singolo.

La contrapposizione monismo-dualismo ha più significati. Il tema della prima parte del nostro incontro fa riferimento all’opposizione fra dualità e unità del diritto applicabile all’Amministrazione e al monismo o dualismo giurisdizionale a seconda che sia o meno previsto un giudice speciale per la P.A..
La contrapposizione nella sua assolutezza è inoperante. Anche nei sistemi di diritto comune più spinti, quali Gran Bretagna, Irlanda, Malta, esistono giudici specializzati per i rapporti in cui sia parte la P.A., così nei sistemi più evidentemente dualisti, quali l’Italia e la Francia, accanto al giudice amministrativo anche il giudice di diritto comune è giudice dell’Amministrazione in alcune materie

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO di Antonio Grisolia
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