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La responsabilità extracontrattuale, Francia e Inghilterra


Il punto di partenza di tutti i paesi era l'esenzione del potere sovrano dalla responsabilità extracontrattuale, il percorso invece è andato verso una situazione paritaria al privato in quanto a responabilità extracontrattuale.
Prendendo in esame alcuni stati. L'Inghilterra e la Francia per esempio hanno entrambe storicamente  considerato speciale il potere sovrano, rispetto ad una responsabilità di tale potere verso terzi, per determinati comportamenti.
La Francia:ha costruito sulla storia di questa specialità del sovrano, una disciplina giuridica speciale che regola appunto il potere pubblico diritto amministrativo.
Proprio la natura speciale della responsabilità pubblica si riflette con il fatto che l'apparato amministrativo nell'ordinamento viene evidenziato come struttura alla quale la responsabilità viene imputata , mentre resta in secondo piano la responsabilità del singolo individuo che agisce per essa, quindi c'è questa dicotomia di responsabilità tra apparato e individuo. Quindi l'attribuzione del sindacato sugli atti dell'amministrazione al giudice amministrativo consente di elaborare una responsabilità amminsitrativa che ricalca quella civile solo con un regime più favorevole ai sensi della colpa.
In Inghilterra : In Gran Bretagna invece la specialità storica viene ricostruita come giustificazione per l'esenzione da un diritto che resta comune e generale.
A parte la storica sottovalutazione di un apparato amministrativo (e di un diritto), l'enfatizzazione sulla natura comune della responsabilità dell'amministrazione porta a porre in primo piano la responsabilità del funzionario perchè solo così si possono rilevare gli illeciti di tipo privatistico in termini di rapporti tra individui.
L'arretramento dell'immunità sovrana, e l'avanzamento della responsabilità civile:
Con l'incarnazione del potere non piu nel sovrano ma in una serie di istituzioni bilanciate da pesi e contrappesi, c'è  stata  sempre piu la tendenza di sottoporre a giudizio delle loro azioni, in termini di illeciti ma anche di risultati.
Società miste , combina l'approccio collettiviste (interamente diritto penale), e l'approccio individualista(pena negoziata).  In caso di danni da risarcire c'è il diritto civile.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO di Antonio Grisolia
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