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GLI SPAZI AEREI E COSMICI


-> Spazi aerei.
Le norme sulla navigazione aerea e cosmica si sono formate per analogia a quelle della navigazione marittima per poi assumere autonomia consuetudinaria. Anche esse comportano limiti alla potestà di governo degli Stati. Due sono in principi generali in materia:
1. Sovranità dello stato sullo spazio aereo sovrastante il territorio e il mare territoriale. (Chicago 1944).
2. Lo spazio che non sovrasta il territorio e il mare territoriale (sovrastante alto mare e territori inappropriati e inappropriabili) deve restare libero all’utilizzazione di tutti gli Stati che esercitano il loro esclusivo potere sugli aerei della propria nazionalità.
La sovranità si manifesta soprattutto nella possibilità per lo Stato territoriale di regolare il sorvolo del proprio territorio, stabilire le zone interdette al sorvolo, indicare le rotte che gli aerei devono seguire; impedire il sorvolo ad aerei stranieri, a meno che non vi siano obblighi internazionali a consentire il sorvolo; controllo e imposizione della propria giurisdizione sugli aerei che sorvolano il territorio dello Stato o le acque adiacenti, ad eccezione di quanto riguarda la comunità aerea e non ha alcun contatto con il territorio (stesso principio della navigazione straniera nel mare territoriale).
Lo sviluppo della tecnologia aeronautica e le velocità raggiunte dagli aeromobili hanno portato alla creazione, intorno alle aree sovrastanti il mare territoriale, di vaste zone di identificazione. Gli Stati costieri impongono agli aerei che entrano in queste zone e che sono diretti verso le proprie coste i seguenti l'obbligo di sottoporsi a identificazione di localizzazione e di sottoporsi ad altre misure di controllo da terra. Gli aerei che si sottraggono a tali obblighi si espongono a sanzioni di: intercettazione; atterraggio forzoso; abbattimento. Limite alla libertà dello spazio atmosferico extraterritoriale per esigenze di difesa.
-> Spazi cosmici.
La navigazione cosmica negli spazi extra-atmosferici (più corretto dire esterno/cosmico), attraverso satelliti o navi spaziali, risponde ai criteri di libertà di sorvolo propri degli spazi nullius. Lo Stato che lancia un satellite o una nave spaziale ha diritto di governo esclusivo su di essi. E’ prassi che a questo tipo di navigazione, caratterizzata da estrema velocità e distanza dalla Terra, non si applichino i criteri del sorvolo delle zone territoriali, non ha senso. E di prassi mai nessuno ha chiesto autorizzazioni per lanci nello spazio.
Numerose sono le Convenzioni in sede Onu che hanno per oggetto il regime degli spazi cosmici, come il Trattato su esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, Luna e altri corpi celesti (1967) che sancisce i seguenti principi:
1. lo spazio cosmico non può essere sottoposto alla sovranità di nessuno Stato;
2. lo spazio cosmico è denuclearizzato;
3. gli astronauti sono inviati dell’umanità;
4. obbligo degli Stati di dare loro ogni tipo di assistenza in caso di incidente, pericolo o atterraggio d’emergenza;
5. responsabilità dello Stato nazionale e da cui un oggetto spaziale è lanciato per i danni causati dall’attività cosmica;
6. lo Stato nel quale l’oggetto è registrato ha piena giurisdizione e controllo sull’oggetto stesso.
Anche per gli spazi atmosferici e cosmici si può parlare in senso lato di risorse, per quanto riguarda la loro utilizzabilità a fini di radiotelecomunicazione. In questo caso, vige il principio di libertà con il consueto limite del rispetto della pari libertà altrui, con in più l’esigenza di coordinamento tra tutti gli Stati, a causa della limitatezza del numero delle frequenze radiotelevisive e del limitato numero di satelliti che possono ruotare sull’orbita geostazionaria, cioè quella linea che corre sull’equatore nella quale i satelliti per telecomunicazioni seguono la rotazione terrestre (particolarmente indicata per le telecomunicazioni). Il principio della corretta utilizzazione delle frequenze e dell’orbita, nel rispetto degli interessi e dei bisogni di tutti i Paesi, è ribadito dalla Costituzione dell’Itu (art. 44). Non sembra avere alcun fondamento la rivendicazione di sovranità sull’orbita geostazionaria di alcuni Stati equatoriali che ha dato vita alla Dichiarazione di Bogotà (1976). Viene sancito dall'art 44 che lo sfruttamento dell'orbita geostazionaria deve essere razionale efficace ed economico.
Altro tipo di problema è, invece, l’invio di messaggi radiotelevisivi lanciati attraverso lo spazio verso altri Stati senza il consenso di questi ultimi. In tal caso, siamo nel campo non dell’uso più o meno corretto delle frequenze, ma dell’ingerenza negli affari interni e internazionali di altri Stati.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alice Lavinia Oppizzi
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