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L’autorizzazione del Consiglio di sicurezza di azioni coercitive in base ad accordi o da parte di organizzazioni regionali


La possibilità che l’ONU autorizzi gruppi di Stati a compiere un’azione coercitiva di carattere militare non può dirsi esclusa dalla Carta --> questa possibilità è espressamente contemplata dall’art. 53 che regola i rapporti, in materia di azione coercitiva, tra l’ONU e le organizzazioni o gli accordi regionali. Gli accordi e le organizzazioni regionali sono posti in una posizione subordinata rispetto al Consiglio di sicurezza: azioni coercitive in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali possono svolgersi solo su decisione del Consiglio di sicurezza.
La prassi in materia anteriormente alla risoluzione n. 678 era scarsa --> negli anni più recenti si può ricordare come esempio di autorizzazione all’uso della forza da parte di Stati, nel quadro di accordi o organizzazioni regionali, la risoluzione n. 794 del 1992 con cui si autorizzano il Segretario generale e gli Stati membri a usare tutti i mezzi necessari al fine di istaurare delle condizioni di sicurezza per le operazioni di soccorso umanitario in Somalia.
Ulteriori autorizzazioni sono state date dal Consiglio di sicurezza alla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, alla NATO e all’UE.
La risoluzione n. 678 benché non appaia propriamente inquadrabile nell’art. 53 della Carta, nella sostanza essa presenta significative analogie con il sistema previsto da questa norma: anche la risoluzione in questione comporta infatti l’affidamento di funzioni coercitive, da parte del Consiglio di sicurezza, a un gruppo di stati.
L’analogia tra questa risoluzione e l’ipotesi contemplata dall’art. 53 è stata negata da alcuni autori secondo cui l’art. 53 obbligherebbe il Consiglio di sicurezza a controllare lo svolgimento delle azioni militari autorizzate --> l’argomento non sembra però convincente: il rischio che il Consiglio di sicurezza, dopo aver autorizzato un’azione coercitiva, non sia più in grado di adottare alcuna risoluzione (di revoca dell’autorizzazione) riguarda infatti non solo la risoluzione n. 678, ma anche ogni risoluzione emanata in base all’art. 53 e ogni azione deliberata dal Consiglio di sicurezza.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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