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Le misure di disarmo chimico, biologico e nucleare dell’Iraq


Oltre al divieto di vendita e fornitura di armi all’Iraq, posto già nella risoluzione n. 660, che viene ribadito dalla risoluzione in esame, quest’ultima stabilisce un complesso di misure rigorose riguardo alle armi chimiche, biologiche e nucleari (armi di distruzione di massa)
C)
- invita l’Iraq a riaffermare incondizionatamente i suoi obblighi ai sensi del Protocollo di Ginevra sul divieto dell’uso in guerra si gas asfissianti, tossici e simili e di mezzi batteriologici
- decide che l’Iraq debba accettare incondizionatamente che siano distrutti, rimossi o resi inoffensivi, sotto un controllo internazionale:
tutte le armi chimiche e biologiche e tutte le scorte di agenti e tutte le istallazioni si ricerca, messa a punto, supporto e fabbricazione
tutti i missili balistici con raggio superiore a centocinquanta chilometri e i principali componenti e le installazioni di riparazione e di produzione
- decide che l’Iraq sottoporrà al Segretario generale una dichiarazione concernente l’ubicazione, la quantità e i tipi si tutti gli elementi sopra menzionati e consentirà urgenti ispezioni sul posto
- decide che l’Iraq deve impegnarsi incondizionatamente a non usare, mettere a punto, costruire o procurarsi alcuno degli elementi sopra elencati
- invita l’Iraq a riaffermare incondizionatamente i propri obblighi ai sensi del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 1968
- decide che l’Iraq debba accettare incondizionatamente di non procurarsi o mettere a punto armi nucleari o materiali utilizzabili per armi nucleari o qualsiasi sottosistema o componente o qualunque apparecchiatura di ricerca, messa a punto, supporto o fabbricazione relativi a tali armi; di porre tutto il suo materiale utilizzabile per la produzione di armi nucleari sotto l’esclusivo controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica affinché questa ne assicuri la custodia e la rimozione; debba decidere un’urgente ispezione sul luogo e che siano distrutti, rimossi o resi inoffensivi tutti gli elementi.
La sezione C della risoluzione prevede un quadro articolato e complesso di obblighi per l’Iraq. L’elemento unificante è costituito dal loro riferimento a quelle armi di distruzione di massa che, nel corso della crisi del Golfo, sono state usate, o con le quali si è minacciato l’uso da parte dell’Iraq contro gli stati della coalizione o Stati terzi.
Riguardo agli obblighi che la risoluzione pone a carico dell’Iraq, trattandosi di obblighi preesistenti, il Consiglio di sicurezza invita l’Iraq a ribadire gli obblighi già derivanti dalla sua partecipazione al Protocollo di Ginevra del 1925 e al Trattato sulla non proliferazione nucleare del 1968 e a ratificare la Convenzione sulle armi biologiche del 1972.
La risoluzione impone essa stessa la distruzione o la rimozione delle armi in questione, come pure il divieto di procurarsi queste armi, nonché materiale, componenti o qualunque altro elemento utile per la ricerca, messa a punto, fabbricazione di queste armi.
La sezione C prevede varie operazioni: l’ispezione sul posto, nei luoghi individuati tramite le dichiarazioni che l’Iraq è tenuto a fare; la distruzione, o la rimozione, o la neutralizzazione di queste armi; la successiva verifica permanente sul rispetto degli obblighi gravanti sull’Iraq. Si tratta di operazioni complesse e dispendiose --> il problema dei costi è stato risolto addossandoli all’Iraq. Lo svolgimento delle diverse attività è stato affidato a vari organi o enti, ruoli particolarmente importanti, oltre a quello del Segretario generale, sono rivestiti dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e una commissione speciale (UNSCOM).
La collaborazione dell’Iraq risultava indispensabile ma l’Iraq ha tenuto spesso un comportamento ostruzionistico o apertamente contrastante con l’obbligo di cooperazione --> l’inadempimento degli obblighi in materia ha rappresentato una delle principali cause del mantenimento delle sanzioni contro l’Iraq.
Tra le risoluzioni del Consiglio di sicurezza successive alla n. 687 vanno ricordate:
la risoluzione n. 699 del 17 giugno 1991 con cui si approva il piano per dare attuazione alla sezione C della risoluzione n. 687 e si stabilisce che l’Iraq è tenuto a sopportare la totalità delle spese relative all’esecuzione delle operazioni previste dalla stessa sezione
la risoluzione n. 707 del 15 agosto 1991 che condanna con vigore le violazioni dell’Iraq agli obblighi derivanti dalla sezione C e che ribadisce la necessità che l’Iraq adempia a tali obblighi.
la risoluzione n. 715 dell’11 ottobre 1991 con cui il Consiglio di sicurezza stabiliva un meccanismo di verifica permanente e a tempo indeterminato sull’adempimento da parte dell’Iraq degli obblighi derivanti dalla sezione C --> in base ad esso la Commissione speciale aveva il potere di ispezionare in ogni luogo le attività industriale e scientifiche dell’Iraq per verificare che esso non venisse in possesso delle armi contemplate nella sezione C

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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