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Rapporti giuridici tra lo stato italiano e lo SCV


Il trattato lateranense ha regolato i rapporti giudiziari tra Italia e SCV.
I rapporti tra Italia e SCV in materia di notificazione degli atti civili e commerciali sono regolati da un’apposita convenzione del 32 in cui è previsto che qualora si debba procedere a una notificazione nello SCV, l’interessato faccia istanza alla procura della repubblica la quale si rivolgerà al promotore di giustizia del tribunale di prima istanza dello SCV che procederà alla notifica. Il meccanismo inverso è stabilito per le notificazioni che devono effettuarsi in Italia.
In materia di esercizio della giurisdizione penale l’art 22 dispone che le autorità giudiziarie italiane possano perseguire gli autori dei delitti commessi in territorio vaticano quando la santa sede lo richieda o conferisca.
Le sentenze ed i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale o disciplinare hanno piena efficacia giuridica in Italia.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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