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La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale

La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale


Questo capo risulta diviso in 4 sezioni che prevedono:

SEZIONE I: USCITA E INGRESSO NELL’AMBITO NAZIONALE

L’art.65 disciplina l’uscita definitiva, cioè l’esportazione del bene fuori dai confini di stato e pone in via generale che non possono essere esportati beni di appartenenza pubblica, privata se già dichiarati di interesse culturale e pubblica fin tanto che non si conclude la verifica. Il procedimento dell’uscita definitiva è regolato dall’art.68 che impone di presentare una denuncia indicando contestualmente il valore venale al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione. Mentre gli artt.66-67 disciplinano l’uscita temporanea (max 18 mesi), al fine di partecipare a mostre, esposizioni, manifestazioni,sempre che siano garantite la sicurezza e l’integrità. In questo caso va presentata un’idonea garanzia di polizza assicurativa o fideiussoria che assicura il rientro del bene alla scadenza del termine.

SEZIONE II: ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ EUROPEA

Solo previo rilascio di una licenza della validità di 6 mesi (art. 74).

SEZIONE III RESTITUZIONE

SEZIONE IV ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA CONVENZIONE UNIDROIT 7/06/99

Restituzione dei beni illecitamente esportati o rubati, si opera con accordi tra privati e non tra Stati (art.84)


Tratto da CODICI DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di Alessia Muliere
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