Skip to content

L’utilità dell’interesse legittimo


Il “bene della vita” non può certo identificarsi con un “interesse alla legittimità dell’azione amministrativa”.
L’interesse legittimo è garantito giurisdizionalmente, in genere, solo attraverso la contestazione della legittimità dell’azione amministrativa.
Tuttavia, se la tutela giurisdizionale si realizza attraverso la contestazione della illegittimità nell’azione amministrativa, non è detto che l’interesse garantito si risolva in quello alla legittimità dell’azione stessa.

1. Si deve evitare di confondere la modalità della tutela di un interesse con il contenuto dell’interesse.
La legittimità dell’azione amministrativa può essere concepita forse come l’oggetto di un interesse in generico, comune a tutti i cittadini, ma non come l’oggetto di una posizione soggettiva qualificata.

2. Se di vuole individuare l’oggetto di una posizione giuridica qualificata è necessario tenere in considerazione l’interesse specifico del titolare di essa.
Per soddisfare questa esigenza viene prospettata per la figura dell’interesse legittimo una dissociazione fra due ordini di interessi: infatti, sarebbero configurabili un interesse materiale, che è proprio del titolare dell’interesse legittimo, ma che esorbita dalla rilevanza riconosciuta dall’ordinamento all’interesse legittimo stesso, e un interesse diverso (l’interesse legittimo vero e proprio), di cui il primo costituirebbe solo un presupposto di fatto o il substrato “economico”, e che sarebbe, questo sì, passibile di tutela.
Si pensi al caso di un concorso pubblico: il concorrente che partecipa al concorso è titolare di un interesse legittimo rispetto agli atti del concorso; ma questo interesse non coinciderebbe con l’interesse materiale del concorrente all’esito positivo del concorso e all’assunzione, in quanto la tutela dell’interesse legittimi si attua nella contestazione degli atti illegittimi che abbiano pregiudicato il concorrente.
In questo modo, però, il “bene della vita”, nell’interesse legittimo, rimarrebbe ancora in ombra (perché in definitiva sarebbe distinto dalla posizione giuridica garantita dall’ordinamento) o, tutt’al più, si tradurrebbe solo in una serie di utilità secondarie e puramente strumentali (la partecipazione al concorso).

3. È stata avanzata, però, anche una concezione diversa, spesso respinta, ma non per questo meno interessante.
Secondo questa diversa concezione l’interesse c.d. materiale non va considerato come un elemento pregiuridico, estraneo all’interesse legittimo, ma costituisce la componente essenziale di quest’ultimo, perché identifica proprio il “bene della vita” cui l’interesse legittimo è funzionale.
La legge, nel caso dell’interesse legittimo, non garantisce quindi la realizzazione del bene della vita per iniziativa autonoma del suo titolare (come invece vale, in genere, per il diritto soggettivo): ne garantisce una tutela modellata sul potere dell’Amministrazione.
L’interesse legittimo, per questo aspetto, può essere accostato a una “chance” che sia riconosciuta dall’ordinamento.
Ma questo accostamento non significa che manchi un “bene della vita”: significa solo che tale bene riceve, nel caso dell’interesse legittimo, una tutela giuridica peculiare.
Se mancasse il “bene della vita” non potrebbe esistere neppure l’interesse legittimo, inteso come posizione giuridica di ordine sostanziale (e non meramente processuale).

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.