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Il riparto della giurisdizione nelle vertenze risarcitorie per danni a interessi legittimi


“Il Tar, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno”.
Questa disposizione era riferita particolarmente alla giurisdizione amministrativa sugli interessi legittimi.
Per la giurisdizione esclusiva: “il Tar dispone il risarcimento del danno ingiusto”.
Le vertenze per il risarcimento dei danni hanno per oggetto un diritto soggettivo; di conseguenza la loro assegnazione al giudice amministrativo comporta una deroga rispetto al criterio generale fondato sulla distinzione delle situazioni soggettive.
La devoluzione al giudice amministrativo delle vertenze per il risarcimento dei danni arrecati a interessi legittimi riguarda un intero settore di vertenze concernenti diritto soggettivi e non una “particolare” materia; tuttavia, secondo la Corte Costituzionale non violerebbe i principi sanciti dall’art. 103 cost.: la competenza del giudice amministrativo sarebbe coerente col fatto che le vertenze risarcitorie in esame riguardano sempre espressioni del potere amministrativo; la pretesa risarcitoria ha, infatti, come presupposto l’illegittimità del provvedimento.
La Corte Costituzionale ha dato rilievo inoltre al fatto che la disciplina agevolerebbe il cittadino, favorendo la concentrazione dei giudici ed evitandogli di dover promuovere due giudizi distinti.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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