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Le fonti bilaterali per disciplinare i rapporti fra Stato e confessioni non cattoliche


L’art. 83 cost. ha sancito il principio c.d. della “bilateralità” secondo il quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse da quella cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Da tale principio deriva la rinuncia da parte dello Stato non solo a qualsiasi ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti interni, ma anche la rinuncia a regolare con atti sostanzialmente ed anche formalmente unilaterali la disciplina dei propri rapporti con le confessioni stesse.
È opportuno ricordare che, almeno fino ad oggi, la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa, ma dalla prassi costituzionale, intesa come molteplicità di atti o fatti dotati di capacità “esplicativa” ed anche “integratrice” rispetto al diritto stesso e consolidatasi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi e posti in essere da organi costituzionali.
Le fonti bilaterali dirette a disciplinare i rapporti fra Stato e confessioni non cattoliche sono rappresentate da:
- l’intesa con la Tavola Valdese, l. 449/84;
- le intese con l’Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e con le Assemblee di Dio in Italia, l. 516/88 e l. 517/88;
- l’intesa con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, l. 101/89;
- l’intesa con l’Unione cristiana Evangelica Battista d’Italia, l. 116/95;
- l’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l. 520/95;
- inoltre, il 4 Aprile 2007 sono state stipulate le intese tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, l’Unione Buddhista italiana e l’Unione Induista italiana (delle quali mancano le leggi di approvazione).
Le leggi di approvazione delle intese sono fonti atipiche, rientranti nella categoria delle c.d. “leggi rinforzate”; rispetto ad esse tuttavia non vi sono limitazioni all’esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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