Skip to content

Artt. 1470 ss. : la compravendita

Artt. 1470 ss. : la compravendita

La compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (definizione nell'articolo).

Elementi essenziali della compravendita: consenso, cosa, prezzo, causa (per qualificare il contratto: trasferimento di proprietà o altro diritto dietro corrispettivo), forma.
La compravendita non vuole, di regola, forme determinate. È però solenne la vendita di beni immobili, per la quale è richiesto ad substantiam, l'atto scritto.

Si tratta di un contratto consensuale: per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti; traslativo: attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all'altro; a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione; sinallagmatico: a prestazioni corrispettive; commutativo: i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione.

Si ha vendita perfetta anche senza pagamento del prezzo e senza trasferimento materiale del possesso della cosa venduta. L'immediata efficacia reale in genere costituisce solo una regola.
La compravendita ha normalmente effetti reali immediati, ma vi sono alcuni casi in cui essa ha inizialmente solo efficacia obbligatoria: non trasferisce cioè immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferire successivamente la cosa stessa, conferendo al compratore solo un diritto di credito.
Il passaggio di proprietà, sia pure differito o condizionato, deve avvenire in virtù del consenso prestato al momento della contrattazione: altrimenti non si avrebbe vendita perfetta ma preliminare con promessa di vendita, con l’impegno di concludere un contratto definitivo: l’accordo deve essere sulla cosa, sul prezzo e sul trasferimento del diritto.
L'accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.), ma nella pratica commerciale si rinvengono ipotesi di perfezionamento automatico (es.: vendita a prelievo diretto, acquisto di beni a mezzo di distributori automatici etc.).

OGGETTO: Vengono compresi la cosa e il prezzo, ma comunemente si intende la cosa alienata che può essere materiale, un diritto o una universalità di beni. È possibile anche la vendita dell’eredità ma solo quando si è aperta la successione e oggetto della vendita saranno i rapporti ai quali la successione si riferisce: la generalità di diritti e obblighi ereditari di carattere patrimoniale.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.