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Il contratto di agenzia, artt. 1742 ss.

Il contratto di agenzia, artt. 1742 ss.


È il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Per espressa disposizione di legge, il contratto di agenzia deve essere provato in forma scritta.
L’agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale, o meglio di un ausiliario autonomo dell’imprenditore preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato.
L’agente è tenuto:
—    ad agire con lealtà e buona fede nell’espletamento della sua attività;
—    a seguire le istruzioni ricevute ed a trasmettere tutte le informazioni utili sulla convenienza dell’affare per il preponente;
—    a comunicare la sopravvenienza di eventuali impedimenti alla prosecuzione del rapporto di agenzia.
Elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il reciproco diritto di esclusiva, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona. È fatto divieto di inserire nel contratto la clausola dello star del credere se non per singoli affari e con un obbligo di garanzia a carico dell’agente non superiore alla provvigione prevista in suo favore.
L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto, ancorché non ancora eseguiti, quando l’operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti, nonché per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta all’agente o al preponente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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