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La trasformazione eterogenea delle società


La trasformazione eterogenea che ha come punto di partenza una società di capitali richiede una relazione illustrativa degli amministratori e una maggioranza particolarmente qualificata per la deliberazione assembleare: il voto favorevole dei ⅔ degli “aventi diritto” e, comunque, il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
La trasformazione eterogenea che, invece, ha una società di capitali come punto d’arrivo richiede maggioranze diversificate a seconda del tipo di ente:
- nei consorzi, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- nelle comunioni di aziende, l’unanimità;
- nelle società consortili e nelle associazioni, la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato;
- nelle cooperative, quorum diversificati a seconda del numero dei soci.
Nelle fondazioni, infine, la trasformazione in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta dell’organo competente.
Non sempre la trasformazione eterogenea in società di capitali è consentita.
Per le associazioni può essere esclusa dall’atto costitutivo o dalla stessa legge per determinate categorie (in ogni caso per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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