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Le antinomie normative e i criteri per la loro risoluzione: criterio cronologico


Si dà rilievo al momento cronologico, che l’art. 15 prel. ricollega alla dichiarazione espressa del legislatore, all’oggettiva incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, e, infine, all’intervento di una nuova disciplina dell’intera materia.
In tutti e tre i casi si realizza un’incompatibilità o, se si vuole, un’antinomia tra vecchie e nuove disposizioni; e in tutti e tre i casi la rilevazione dell’effetto abrogativo presuppone l’interpretazione delle disposizioni abroganti e di quelle abrogate: essa si svolge quindi a livello dei risultati interpretativi delle une e delle altre, con la conseguenza (in cui consiste appunto l’effetto abrogativo) di delimitare cronologicamente l’applicabilità delle norme abrogate ai fatti venuti in essere prima dell’entrata in vigore di quelle abrogative.
Questa conclusione consente di concepire l’abrogazione, sul piano interpretativo, come un mezzo per la risoluzione delle antinomie e, sul piano normativo, come un aspetto dell’attività normativa, la quale, nella misura in cui non è condizionata o limitata dalle sue precedenti manifestazioni, ben può modificarle e delimitarne cronologicamente l’applicazione.
Da ciò infine consegue che, per aversi valida abrogazione, occorre che la fonte che interviene successivamente sia non semplicemente di pari grado, la più specificatamente competente a disciplinare gli oggetti disciplinati dalle disposizioni abrogate.

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