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La sovranità per Bodin


La sovranità è un potere assoluto,
perpetuo: non può essere limitato nel tempo
indivisibile: consiste nell’unità dei poteri in cui si esplica
intrasferibile: perché delegarne ad altri l’esercizio significa spogliarsene imprescrittibile: attiene all’unità dello stato e alla sua esistenza e non può essere perduta per il mancato esercizio di alcune prerogative per un certo periodo di tempo.
I poteri della sovranità sono la potestà di fare leggi, modificarle e interpretarle.
La potestà legislativa è il nucleo della sovranità e ad essa si connettono gli altri poteri che si riferiscono alle attività che sono determinanti per l’esistenza dello stato: dichiarazione di guerra e pace; esame dei giudizi dei magistrati; nomina e destituzione dei più alti ufficiali dello stato; imposizione o esenzione dei tributi; fissare il valore legale delle monete; imposizione ai sudditi del giuramento di fedeltà.
La teoria della sovranità e l’individuazione della sua vera essenza consente di dimostrare che gli Stati Generali non possono rivendicare alcun potere autonomo nei confronti della monarchia in quanto detentrice della stessa sovranità. Gli Stati Generali hanno il compito di informare e ragguagliare il re della situazione del paese; hanno il diritto di essere informati e informare per quanto riguarda i provvedimenti richiesti dal paese e di formulare proposte; sono il necessario momento istruttorio per quanto riguarda la definizione dei provvedimenti legislativi che debbono essere presi,  ma la decisione spetta a chi detiene il potere sovrano.
Il diritto divino e il diritto naturale sono la premessa fondamentale per intendere in quale modo il potere assoluto, in quanto sovrano debba considerarsi delimitato: lo stato sovrano deve essere considerato uno stato costituzionale nel senso che la gestione del potere politico è sottoposto ad una serie di limiti che fanno parte della struttura dello stato. Sussistono delle leggi fondamentali che si riferiscono all’organizzazione politica dello stato francese, definite nel corso della storia, che non possono essere modificate dal re (esempio la legge salica).
L’altro limite è la proprietà: il re non può privare il suddito della proprietà se non nei casi previsti dalla legge. La proprietà è un diritto assoluto sottoposto all’impero dalle leggi che si fonda sul diritto divino e naturale. La proprietà è una forma di garanzia costituzionale della libertà civile dei cittadini. Il monarca ha una posizione di supremazia nell’ambito pubblico ma è sottoposto alle leggi e al giudizio dei magistrati quando le sue azioni attengono alla sfera dei diritti della proprietà privata.

Il principio della indivisibilità della sovranità non consente di accogliere la concezione dello stato misto teorizzata da Polibio. Non ha alcuna possibilità di attuazione in quanto la sovranità non può che appartenere o a una persona (monarchia) o ai pochi (aristocrazia) o al popolo (democrazia). Lo stato sussiste solo se viene assicurata l’unità della decisone  e del comando. Il conflitto di attuare uno stato misto determinerebbe un conflitto inevitabile tra i diversi centri di potere che degenererebbe in guerra civile per decidere con le armi a chi deve appartenere la sovranità.
Il principio della costituzione mista può essere attuata solo nell’attività di governo e riguarda i criteri cui deve essere informata: si riferisce alla ratio gubernandi e non allo status civitatis.

Tratto da STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE di Filippo Amelotti
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