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L’opposizione di terzo


Questo mezzo di impugnazione è eccezionalmente riservato ai terzi, cioè a chi non ha assunto la veste di parte in senso formale nel processo.
L’art. 404 c.p.c. disciplina due mezzi di impugnazione notevolmente diversi quanto ai soggetti legittimati ad avvalersene, ai motivi che ne sono fondamento, ai termini: l’opposizione di terzo cosiddetta ordinaria, proponibile da parte dei terzi cui diritti sono pregiudicati dalla sentenza pronunciata tra altre persone, e l’opposizione di terzo cosiddetta revocatoria, proponibile dagli aventi causa e dai creditori di una delle parti contro le sentenze che sono l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
L’opposizione di terzo ordinaria, unica fra tutte le impugnazioni, non è soggetta ad alcun termine di decadenza; l’opposizione di terzo revocatoria deve essere proposta entro il termine perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la collusione.
Giudice competente a conoscere dell’opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e il procedimento, la decisione della sospensione dell’esecuzione sono disciplina in modo analogo a quanto è previsto per revocazione.
Sentenze impugnabili sono le sentenze passate in giudicato o comunque esecutive.

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