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Procedimento di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 l. 300/70


L’art. 28 l. 300/70 prevede un efficace strumento destinato a rendere effettivo il diritto di libertà sindacale: un procedimento sommario di carattere superficiale a tutela di esigenze di urgenza ed effettività della tutela.
I soggetti legittimati ad agire sono gli “organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse”.
L’atto introduttivo è il ricorso; il giudice competente è il tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato.
Anche qui il legislatore si è limitato a dare solo indicazioni generali in ordine allo svolgimento del procedimento.
Oltre alle modalità atipiche nell’instaurare il contraddittorio, il procedimento è caratterizzato dalla atipicità nell’assunzione dei mezzi di prova.
Quanto al contenuto del decreto di accoglimento, esso è individuato nell’ordine di cessazione dal comportamento illegittimo e nella rimozione degli effetti; il decreto è immediatamente esecutivo e la sua attuazione è assicurata non solo dall’esecuzione forzata, ma anche dalla predisposizione di una sanzione penale per l’ipotesi di inottemperanza da parte del datore di lavoro.
Contro il decreto le parti, sia la parte vincitrice sia quella soccombente, possono proporre opposizione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento: questa fase meramente eventuale non sospende l’efficacia esecutiva del decreto e quest’ultimo non può essere revocato fino alla sentenza con cui viene definito il giudizio; nella fase di opposizione il giudizio si svolge secondo le regole generali del processo del lavoro.

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