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Svolgimento dell'udienza presidenziale nella separazione giudiziale


L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore deve essere comunicata al pubblico ministero il cui intervento è obbligatorio, e notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso.
Davanti al giudice istruttore il processo prosegue nelle forme del processo a cognizione piena, con una istruzione che ha ad oggetto, più che i presupposti della separazione, le circostanze rilevanti per l’affidamento dei figli, l’entità del mantenimento, i comportamenti rilevanti ai fini della richiesta di addebito.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione”.
Tale sentenza è sottratta al regime ordinario delle sentenze non definitive, in particolare è impugnabile solo con appello immediato: ciò allo scopo di favorire il formarsi del giudicato sulla separazione, giudicato che è indispensabile per la successiva azione di divorzio.
L’appello contro la sentenza di primo grado, anche non definitiva, “è deciso in camera di consiglio”.
I coniugi, in caso di circostanze sopravvenute, possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardo ai coniugi e alla prole conseguenti la separazione giudiziale o consensuale.

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