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L’obbligo di soluzione pacifica delle controversie


Gli argomenti addotti dall’Iraq a giustificazione del proprio intervento militare in Kuwait non solo non trovano alcuna base in presunte eccezioni alla regola del divieto della minaccia o dell’uso della forza, ma anzi erano esplicitamente contraddetti in alcune risoluzioni dell’Assemblea generale.
La Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli aggiunge: Ogni Stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza per violare le frontiere internazionali di un altro stato o come mezzo di regolamento delle controversie internazionali, comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati. --> l’esistenza di una controversia confinaria tra l’Iraq e il Kuwait quindi non avrebbe potuto in alcun modo giustificare un’azione militare volta ad attuare le pretese vantate dall’Iraq.
L’esistenza di una controversia internazionale determina invece l’obbligo per gli Stati parte di ricercare una soluzione pacifica, come dichiara l’art.2 par.3 della Carta: I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. --> anche questo obbligo si è progressivamente trasformato in un obbligo del diritto internazionale consuetudinario. Ne sono prova le numerose dichiarazioni adottate dall’Assemblea generale nelle quali l’obbligo di ricercare una soluzione pacifica delle controversie è riferito a tutti gli stati e non solo ai membri delle Nazioni Unite:
- la Dichiarazione di Manila sul regolamento pacifico delle controversie internazionali del 1982 dichiara che gli Stati parti di una controversia devono impiegare esclusivamente mezzi pacifici.
- in termini analoghi si esprime anche la Dichiarazione sul rafforzamento dell’efficacia del principio dell’astensione al ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali
- anche la Corte internazionale di giustizia nel 1986 nella sentenza “Nicaragua c. USA” si esprime in questi termini
L’esistenza di una controversia tra Iraq q Kuwait avrebbe dunque comportato l’impiego si procedimenti di regolamento, scelti consensualmente tra le parti o eventualmente contemplati dalle parti e in ultima analisi il deferimento della controversia agli organi competenti dell’ONU --> in verità negoziati tra le parti erano in corso e un incontro ad alto livello si era svolto solo ventiquattro ore prima dell’attacco iracheno.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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