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Funzione manifesta della Legge n. 438 del 2001

L’iniziativa governativa  evidenziava il seguente scopo manifesto:
L’esigenza di provvedere urgentemente all’introduzione delle misure in oggetto, trova giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini.
Seppure il fenomeno in questione ha finora interessato l’Italia per gli aspetti limitati dell’organizzazione logistica e dell’autofinanziamento di gruppi radicali islamici, ciò non di meno il prevedibile prolungamento della crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi sensibili, impone con evidente urgenza che si dia mano con immediatezza ad un’attenta rivisitazione del contesto positivo, che non consente di trascurare le emergenze operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno. L’urgenza e la necessità di provvedere con immediatezza discendono altresì dagli impegni assunti in ambito internazionale, rispetto ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche.
Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono così la necessità di elevare incisivamente e subito il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela anticipata che consentano la possibilità: di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie, estendendone l’applicabilità ai delitti con finalità di terrorismo; di estendere alle attività antiterrorismo le norme che rendono possibili in specifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, eccetera) il ritardo degli ordini di cattura, arresto, sequestro e le operazioni «sotto-copertura»; di attribuire rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati ed organismi esteri o internazionali, in atto non riconducibili alla previsione di cui all’articolo 270-bis del codice penale.

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