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Collocazione del diritto penale nel III libro de “Le Droit Public”



Per comprendere pienamente questa opzione classificatoria dell’alvergnate, occorre far riferimento alla distinzione, enunciata nel capitolo IX del “Traité des Loix” e dedotta dall’uomo con il metodo osservativo-dimostrativo pascaliano, tra:
A. PUISSANCES NATURELLES (O POTENZE NATURALI): Rapporto di autorità fondato sulla disuguaglianza naturale tra gli individui ed esercitato nell'ambito della famiglia (il marito sulla moglie, i genitori rispetto ai figli);
B. PUISSANCE DU GOUVERNEMENT (O POTENZA «D'UNA AUTORITÀ PIÙ GENERALE ED ESTESA»): Rapporto di autorità fondato sulla disuguaglianza artificiale tra gli individui, quale rimedio trascendente e divino alla corruzione della natura umana, ed esercitato nell’ambito delle «relazioni e dei rapporti di dipendenza che regolano i diversi doveri di ciascuno verso gli altri» (il governante sui governati).

PERTANTO, LA SCELTA DI COLLOCARE IL DIRITTO PENALE NELLA SFERA D'AZIONE DEL «REGNO DELLA DISUGUAGLIANZA ARTIFICIALE», SECONDO IL PROF.RE SARZOTTI, È SPIEGABILE SOLAMENTE CON LA TENDENZA DELL'ALVERGNATE A SOTTRARRE IL DIRITTO PENALE ALLA SFERA NATURALE DEI RAPPORTI PRIVATI, IN ALTRE PAROLE ALLA SFERA DELL’INFRA-JUSTICE  TIPICA DELL’ANCIEN RÉGIME.]

L’arvegnate, infatti, definisce la materia dei crimini come la materia in cui il potere temporale si esercita su quei disordini e attività individuali che costituiscono crimini e, conseguentemente, «possono meritare supplizi, o altre pene».
In particolare, nella prefazione al III libro de “Le Droit Public”, il tema della collocazione della materia criminalistica ritorna in stretta correlazione con la questione dell'ordine espositivo opportuno per le figure delittuose; anche in questo caso, non si pensi ad una semplice attività di razionalizzazione normativa e di classificazione fine a se stessa, bensì ad un'ordine espositivo che corrisponda alle regole naturali con cui l'intelletto umano conosce.
Limitatamente ai pur numerosi criteri di classificazione della scienza giuridica penalistica del XVI e XVII secolo , il giureconsulto di Clermont non ne accetta nessuno; infatti, le disposizioni delle materie criminalistiche del passato ai suoi occhi appaiono inadeguate a tracciare una linea di demarcazione netta tra pubblico e privato. Domat riprende alcuni dei criteri di classificazione della sua epoca, ma si tratta solamente di farne una breve rassegna storica: i crimini si possono dividere seguendo molti criteri diversi, quali la distinzione crimina (o delicta) publica e delicta privata del Digesto, il grado di malignità e di gravità del crimine, l'importanza del crimine per l'interesse pubblico, l'oggetto che il crimine lede, la gravità delle pene previste per ciascuno di essi, la competenza,...
Per seguire, tuttavia, il metodo di conoscenza naturale proprio dell'intelletto umano, «il modo più semplice e più naturale di distinguere i diversi tipi di crimini e di delitti è quello di considerare in primo luogo qual è il carattere comune a tutti che li colloca nel novero dei crimini e dei delitti, e di osservare in ciascuno ciò che vi è di proprio e di peculiare nella sua natura»; dal tentativo di evidenziare quale sia il carattere comune a tutte le fattispecie delittuose , quindi, sarà acquisita la definizione di crimine ≈ Loi immuable, da cui, a loro volta, conseguiranno tutti i dettagli della materia.

QUAL È ALLORA IL PRINCIPIO PRIMO, IN GRADO DI DISTINGUERE L'ATTO CRIMINOSO DA TUTTE LE ALTRE AZIONI UMANE, DALLA CUI ANALISI SARÀ POSSIBILE DEDURRE LE REGOLE NATURALI PROPRIE DELLA MATERIA PENALISTICA? «IL CARATTERE COMUNE, PROPRIO A TUTTI I CRIMINI E A TUTTI I DELITTI, È CHE ESSI LEDONO L'ORDINE DELLA SOCIETÀ UMANA IN UN MODO CHE OFFENDE LA COLLETTIVITÀ (LE PUBLIC), E CHE PER QUESTA RAGIONE MERITA QUALCHE CASTIGO; E QUESTO CARATTERE È TALMENTE ESSENZIALE ALLA NATURA DEI CRIMINI E DEI DELITTI CHE, SICCOME SI TROVA IN TUTTI, NON ESISTE AFFATTO AZIONE CHE POSSIEDA QUESTO CARATTERE CHE NON SIA UN CRIMINE O UN DELITTO»]

La natura pubblica dei crimini e dei delitti risiede, quindi, nell’offensività rispetto alla sfera collettiva del public, che ha necessità di essere protetta dai delitti attraverso l'applicazione della pena; in quest’ottica fortemente innovativa, la fattispecie delittuosa non è più un evento che interessa prioritariamente la vittima e il suo entourage familiare, ma diventa un'azione che rientra nell'ambito delle Puissances du gouvernement, che possono intervenire, persino con il diritto di vita e di morte sul reo. La pena inflitta, pertanto, deve guardare al futuro; quale strumento di protezione sociale, che impedisca che la società sia invasa dai crimini. Di conseguenza, anche la stessa natura giuridica del crimine muta, legandosi strettamente al concetto pubblicistico di infrazione (Violazione di una qualche legge, intesa come offesa alla sfera pubblica, oltre che all'individuo privato), la cui riparazione non può risolversi esclusivamente nel risarcimento alla vittima, ma esige un segno che ripristini la sovranità statuale violata, la cosiddetta punizione: secondo Domat, infatti, «si chiama crimine o delitto un'ingiustizia che meriti punizione; non vi è alcuna ingiustizia che non meriti una punizione proporzionata alla disobbedienza alla legge che essa viola, poiché ogni ingiustizia racchiude in sé la violazione di qualche legge, e l'effetto della legge non è solo quello di comandare o di vietare, ma di punire coloro che non fanno ciò che essa comanda, o coloro che fanno ciò che essa vieta».

SEPARAZIONE DEL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE DAL DIRITTO PENALE PROCEDURALE, CUI SONO DEDICATI RISPETTIVAMENTE IL LIBRO III ED IL LIBRO IV DE “LE DROIT PUBLIC” ≈ REALE INNOVAZIONE DOMATIANA ENTRO IL CONTEMPORANEO PROCESSO DI PUBBLICIZZAZIONE DEL DIRITTO PENALE IN ATTO [ENUNCIANDO TALE SEPARAZIONE, SECONDO IL PROF.RE SARZOTTI, DOMAT INDICA LA SUA PROPENSIONE A CONCEPIRE IL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE COME UN INSIEME DI INFRAZIONI PUNIBILI, PIUTTOSTO CHE COME UN INSIEME DI REGOLE PROCEDURALI ATTRAVERSO LE QUALI REGOLAMENTARE IL CONFLITTO TRA LE PARTI (VITTIMA E REO).]

In realtà, occorrerà aspettare fin quasi alla seconda metà del Settecento perché l'esigenza di rendere unitaria anche la disciplina del diritto penale sostanziale prenda corpo e si materializzi nei primi tentativi di codificazione, ma, per gli aspetti ora considerati, è possibile vedere in Domat il precursore anche del codice penale rivoluzionario del 1791, oltre che del tradizionalmente a lui accreditato Code Napoléon.

Tratto da LA TEORIA CRIMINALISTA DI JEAN DOMAT di Luisa Agliassa
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