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L’assenso dell’offeso alla partecipazione al procedimento degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato


La partecipazione al procedimento degli enti in parola è assoggettata al previo assenso dell’offeso (art. 92 comma I), e ciò per impedire presenze a questi non gradite.

L’art. 92 comma II dispone che a un solo ente o associazione possa esser consentito dalla persona offesa di intervenire nel procedimento, pena l’inoperatività del consenso eventualmente prestato.

Il numero degli enti che potranno accedere è commisurato al numero delle persone offese.

L’art. 92 comma III fissa forme particolarmente rigide per la prestazione del consenso: essa sarà valida solo se fatta attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Una volta concesso, l’assenso è suscettibile di revoca, che può essere effettuata in qualsiasi momento e attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’offeso dal reato il quale abbia revocato il consenso non può più prestarlo, successivamente, né allo stesso né ad altro ente o associazione, onde evitare tattiche compromissorie e collusive.


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