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Caratteristiche dei beni di natura personale e patrimoniale

Caratteristiche dei beni di natura personale e patrimoniale


Per gli altri beni di natura strettamente personale (libertà, onore, riservatezza) non esiste una disposizione analoga all'art. 5 c.c., ma il criterio discretivo da esso stabilito viene esteso anche agli atti concernenti tali diritti: il consenso alla loro lesione o messa in pericolo è valido, purché l'offesa non rappresenti una grave menomazione delle funzioni sociali che la persona è chiamata a svolgere; infatti, l'art. 2 Cost., riconoscendo “i diritti inviolabili dell'uomo”, li correla all'”adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Così, ad es., è senza dubbio valido il consenso alla privazione della libertà personale per un tempo ragionevolmente circoscritto, al fine di realizzare un esperimento scientifico; mentre è invalido quello prestato alla propria riduzione in schiavitù o in una condizione analoga.
I beni attinenti a rapporti di famiglia sono normalmente indisponibili, con talune limitate eccezioni: il genitore può, ad es., consentire che un terzo percuota con una sculacciata il proprio figlio minore, per punirlo di una qualche mancanza.
I beni di natura patrimoniale sono invece sempre disponibili, mentre indisponibili sono i beni di natura collettiva (ordine pubblico, incolumità pubblica, fede pubblica), rispetto ai quali non sarebbe peraltro neppure identificabile un titolare legittimato a consentire.
Parimenti indisponibili appaiono i beni pubblici (interessi patrimoniali della P.A.; interessi dell'Amministrazione della giustizia; interessi concernenti la tutela dell'ordinamento costituzionale etc.). Così, ad es., il consenso alla propria calunnia (art. 368 c.p.) è irrilevante, essendo in gioco l'interesse pubblico alla regolare persecuzione dei reati (tra l'altro, il fatto sarebbe illecito come autocalunnia anche se commesso personalmente, da chi ha prestato il consenso: art. 369 c.p.).
Quando si tratti di beni pubblici che possono tuttavia formare oggetto di atti di disposizione (com'è nel caso dei beni patrimoniali pubblici, e in talune ipotesi, anche in quello dei beni demaniali), l'atto dispositivo si esprime necessariamente in forme tali (concessione; autorizzazione; contratto etc.), da far sorgere nella controparte una vera e propria facoltà legittima (ad es.: di uso del bene concesso) rilevante nell'ambito dell'art. 511 c.p.
Sono, perciò, disponibili:
diritti patrimoniali;
alcuni diritti inerenti alla personalità morale (es. onore);
alcuni diritti di libertà (es. libertà sessuale, di domicilio..);
parzialmente disponibili anche alcuni diritti relativi alla persona fisica (es. il diritto all’integrità fisica). Il limite è posto dall’art. 5 c.c. “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente  dell’integrità fisica o quando siano contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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