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Conflitto di interessi e principio di correttezza


Ulteriore caso di annullabilità è quello della deliberazione pregiudizievole approvata con il voto determinante di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società.
Si ha conflitto di interessi quando il socio è personalmente o per conto altrui portatore di un interesse il cui soddisfacimento può comportare un pregiudizio a quello che egli stesso ha in quanto socio della società.
Il socio è libero di votare, ma la deliberazione è annullabile qualora sussistano congiuntamente due condizioni:
- che il voto del socio in conflitto di interessi sia stato determinante per l’assunzione della decisione (e quindi la delibera non può essere annullata se, sottraendo il voto del socio in conflitto, resta pur sempre una maggioranza favorevole: c.d. prova di resistenza);
- che la deliberazione sia suscettibile di arrecare un pregiudizio alla società.
Diversa dal conflitto di interessi è la situazione che si verifica quando il contrasto si pone tra l’interesse personale extra-sociale di un socio e quello degli altri soci nell’indifferenza dell’interesse sociale.
In tali casi, fermo restando che la base del funzionamento delle s.p.a. è il principio maggioritario basato sulla ricchezza investita, la giurisprudenza e la dottrina sono giunte alla conclusione che al contratto di società si applica il principio generale dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.
Pertanto, sono annullabili le deliberazioni assunte con il voto determinante del socio che abbia perseguito l’esclusivo fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri soci.
Si parlava spesso (e talora ancora si usa) in questi casi di delibera viziata per eccesso di potere.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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