Skip to content

Gli Istituti per il sostentamento del clero


A tale riforma dell’ordinamento canonico ha aderito anche lo Stato italiano con l’Accordo di Villa Madama e la successiva l. 222/85.
Quest’ultima ha previsto l’erezione, in ogni Diocesi, degli Istituti per il sostentamento del clero, mediante decreto del Vescovo interessato; stabilendo, inoltre, che la CEI eriga l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, finalizzato ad “integrare le risorse” di questi ultimi.
Tali Istituti acquisiscono la personalità giuridica civile con un particolare procedimento abbreviato di riconoscimento.
Gli Istituti diocesani divengono titolari dei beni già appartenuti agli enti beneficiali, i quali contestualmente si estinguono.
L’Istituti centrale nasce, invece, con un proprio fondo di dotazione conferitogli dalla CEI; a tale patrimonio si aggiungono, inoltre, le somme derivanti dalle erogazioni volontarie annuali dei fedeli, nonché quella parte delle somme derivanti dall’8 per mille di competenza della Chiesa cattolica, destinata ogni anno dalla CEI al sostentamento del clero.
L’Istituto centrale riceve, all’inizio di ciascun esercizio, lo stato di previsione di ogni Istituto diocesano, corredato dalla relativa richiesta di integrazione.
Verificati detti dati, provvede quindi alle relative assegnazioni e, terminato ogni esercizio, riceve da ciascun Istituto una relazione consuntiva, contenente le modalità di corresponsione delle somme ricevute; gli eventuali avanzi di gestione vengono versati all’Istituto centrale.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.