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Il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi degli artt. 3 ss. l. 218/95.


Quanto alla derogabilità della giurisdizione italiana, la l. 218/95 prevede che la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata favore di un giudice straniero o di un arbitro estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
Quanto alla rilevanza o no della litispendenza internazionale, il giudice italiano, si ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio.
Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo si ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
L'ambito della giurisdizione italiana è così delineato dalla l. 218/95:
- la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia e ovviare a un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio;
- indipendentemente da questo requisito, la giurisdizione sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, nonché ove il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo;
- nelle materie civili e commerciali la giurisdizione italiana sussiste inoltre in base a criteri speciali stabiliti dalla convenzione di Bruxelles, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente;
- rispetto alle materie cui non si applica il criterio di cui sopra, la giurisdizione italiana sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio;
- in materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana;
- in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia;
- la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali avente ad oggetto beni immobili situati all'estero;
La materia dei limiti alla giurisdizione italiana è di fatto in gran parte disciplinata dalle Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988 che prevedono ampie possibilità di deroga alla giurisdizione.

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