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L’interesse privato che connota le indagini difensive


Il difensore ha la facoltà di svolgere investigazioni al fine di ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito; pertanto, si tratta di attività compiute per un interesse di tipo privato da un libero professionista.
Nel sistema accusatorio il difensore non ha l’obbligo di collaborare nella ricerca della verità contro il proprio assistito.
Un limite a tale regola sta nel fatto che il difensore non può introdurre nel processo prove che sa essere false, né può disperdere o nascondere le prove.
Ove lo faccia, egli rischia l’incriminazione per il delitto di favoreggiamento personale.
L’investigazione difensiva costituisce al tempo stesso un diritto e un dovere dell’avvocato: è diritto nei rapporti con l’autorità giudiziaria, la quale deve permetterne l’esplicazione; è dovere nei rapporti con il cliente, in quanto l’attività difensiva può richiedere, per essere efficace, che vengano svolte indagini.
Il codice deontologico forense afferma che viola i propri doveri quel difensore che non si pone il problema della necessità di un’attività di indagine e non la segnala al cliente.
Il Pubblico Ministero ha un obbligo di lealtà processuale che gli impone di svolgere altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, e ciò è tenuto a fare sia nell’interesse della Giustizia, sia nel proprio interesse di parte che potrebbe vedere respinta la propria domanda ove teli fatti fossero successivamente accertati di fronte al giudice.
Diversa da quella del Pubblico Ministero è la posizione del difensore delle parti private.
Tale soggetto ha un dovere di correttezza, ma non ha l’obbligo di ricercare e di presentare al giudice gli elementi sfavorevoli alla parte assistita.
Il difensore collabora all’accertamento della verità limitandosi a presentare gli elementi a favore del cliente: egli persegue un interesse privato e non pubblico.
I poteri di indagine spettanti ai difensori dell’indagato e della persona offesa differiscono da quelli spettanti agli inquirenti pubblici.
I difensori, mentre svolgono investigazioni private, non hanno poteri coercitivi; perciò possono raccogliere informazioni finché il titolare di un diritto lo consente.
In caso di dissenso, il difensore può unicamente rivolgersi all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla prova mediante l’esercizio di un potere coercitivo da parte, secondo i casi, del giudice o del pm.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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