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La violazione delle norme internazionali e le sue conseguenze


Il compimento di un fatto illecito internazionale comporta la responsabilità degli Stati sul piano internazionale. Nel 1953 la Commisione di diritto internazionale delle Nazioni Unite ha presentato un progetto di codificazione che ha visto luce nel 1996. Nel 1980 fu approvato un Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, ma che si limitava a disciplinare l'origine della responsabilità (ossia gli elementi dell'illecito). Nel 1996 il Progetto fu completato con l'aggiunta delle conseguenze dell'illecito e con una parte realativa alla risoluzione delle controversie.
La caratteristica è che si considerano i principi sulla responsabilità come valevoli in linea di massima per la violazione di qualsiasi norma internazionale, mentre prima venivano individuati soltanto alcuni tipi di violazione (ad esempio delle norme sul trattamento degli stranieri) e i danni arrecati venivano risarciti sulla base della responsabilità aquiliana.
L'elemento soggettivo è lo Stato come soggetto di diritto internazionale, ossia lo Stato-organizzazione: il fatto illecito deve consistere in un comportamento di uno o più organi (azione od omissione) attribuibile allo Stato e il comportamento deve essere illecito, antigiuridico. Con Stato-organizzazione intendiamo tutti coloro che partecipano all'esercizio del potere di governo nell'ambito di uno Stato. Pertanto non solo l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario, ma anche gli organi territoriali e le altre persone a cui è attribuibile la potestà di governo. Non è ipotizzabile la violazione di norme internazionali attraverso la semplice emanazione di leggi o altre norme di portata astratta.
In dottrina si discute sulla responsabilità dello Stato quando l'organo commette un'azione internazionalmente illecita avvalendosi della sua qualità, nell'esercizio delle sue funzioni, ma in violazione di una norma del diritto interno. Ad esempio è configurabile la responsabilità dello Stato nel caso di azioni illecite commesse da organi di polizia che contravvengono agli ordini ricevuti? Sarebbero attribuibili allo Stato, o risponderebbe il singolo poliziotto?
Qualcuno ritiene lo Stato responsabile, qualcun'altro configura la responsabilità del singolo individuo che l'ha commessa, qualcun'altro ancora ravvisa la responsabilità dello Stato nella misura in cui non ha predisposto i mezzi idonei per evitare la violazione.
Viene concordemente esclusa la responsabilità dello Stato per atti dei privati che danneggiano individui, organi o Stati stranieri. Non esiste la responsabilità di gruppo, dell'orami antica dottrina germanica, ma lo Stato risponderà solo quando non abbia disposto le misure per prevenire l'illecito altrui.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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