Skip to content

Normativa relativa all'ipotesi di bancarotta

Gli art.216 e seguenti dovevano essere riformati, ma questa riforma non è ancora stata approvata.
Il titolo VI della legge fallimentare è dedicato agli illeciti penali e si divide in due capi: il capo I si intitola reati commessi dal fallito, il capo II si intitola reati commessi da persone diverse dal fallito e trova luogo dagli art.223 in poi.
C’è un parallelismo tra i due capi, nel senso che sia i reati del capo I che quelli del capo II prevedono reati propri (reati commessi da soggetti che rivestono determinate qualità), in particolare la qualità richiesta per realizzare i reati commessi nel capo I è quella di imprenditore dichiarato fallito.
L’art.216 disciplina la bancarotta fraudolenta dell’imprenditore dichiarato fallito; l’art.217 disciplina la bancarotta semplice dell’imprenditore dichiarato fallito; l’art.218 disciplina il ricorso abusivo al credito (di chi:). È stato modificato dalla legge sul risparmio.
Simmetricamente a queste ipotesi nel capo II:
l’art.223 disciplina i fatti di bancarotta fraudolenta (corrisponde all’art.216), di chi: Chi sono le persone diverse dal fallito: La risposta la troviamo nella distinzione tra le ipotesi di bancarotta propria e bancarotta impropria. Se per realizzare una bancarotta fraudolenta ci vuole un imprenditore persona fisica che fallisca, quando fallisce una società, i soggetti che ne rispondono sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, cioè gli organi che esercitano il potere gestorio, di direzione e di controllo all’interno della società, i quali se non ci fosse l’art.223 non potrebbero essere puniti ai sensi delle norme del capo I, perché queste richiedono la qualifica di imprenditore dichiarato fallito. Se fallisce la società, è questa che viene dichiarata fallita. Per punire i comportamenti degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori c’è bisogno di norme apposite che si trovano nel capo II. Ecco perché la costruzione dei reati è simmetrica.
L’art.224 disciplina i fatti di bancarotta semplice, mentre l’art.225 disciplina il ricorso abusivo al credito, dei soggetti apicali di società dichiarate fallite.
Le CONDOTTE sono le medesime.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.