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La pirateria ed il terrorismo marittimo

La pirateria è considerata un crimine internazionale che rientra tra le ipotesi dei c.d. crimina juris gentium. In virtù di tale orientamento ogni Stato può catturare, anche in alto mare, una nave pirata qualunque sia la sua nazionalità o la cittadinanza dei pirati stessi. L’innalzamento della pirateria iuris gentium a crimine internazionale potrebbe suscitare qualche perplessità ma così non è se si riflette sulla funzione pratica che viene riconosciuta alla caratterizzazione della pirateria come crimine internazionale. Sappiamo, infatti, che un crimine internazionale si concretizza in un’attività di cui lo Stato è ritenuto responsabile, al pari dei crimini di guerra, perché trattasi di attività compiuta da un suo individuo oppure perché, essendo il crimine consumato nell’ambito del suo potere di imperio, allo Stato incombe un particolare dovere di prevenzione e repressione. Né l’una né l’altra circostanza trovano realizzazione nel reato di pirateria, crimine che per definizione viene compiuto da semplici individui in alto mare e quindi in luogo non sottoposto alla giurisdizione di alcuno Stato. Non potendo essere considerato responsabile per l’attività del pirata, lo Stato non avrebbe alcun obbligo di prevenire e reprimere tale attività delittuosa con la conseguenza che la sicurezza dei traffici marittimi, res communes omnium, rimarrebbe priva di tutela giuridica. È questo il fine per il quale la pirateria è assunta a crimine internazionale: evitare che si verifichi questa circostanza negativa. Il pirata essendo, dunque, considerato al pari di un nemico di ogni Stato, può essere giudicato dai tribunali di ogni Paese anche se questi non hanno un particolare titolo di giurisdizione, e ciò costituisce un’eccezione non convenzionale al principio della competenza esclusiva dello Stato in alto mare su navi che battono la sua bandiera. Il reato di pirateria, però, come detto, è tale solamente se compiuto in alto mare e la ratio di tale norma appare evidente se si pensa che tale attività viene esplicata principalmente in alto mare, al di fuori di qualsiasi controllo statale, minacciando quindi la sicurezza dei traffici marittimi e mettendo in pericolo lo stesso principio della libertà dell’alto mare.
Pur riconoscendo ampi poteri in capo a qualunque Stato, prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Ginevra del 1958, la dottrina e la giurisprudenza non erano concordi nel definire il concetto di pirateria. Motivo di discussione erano i punti che riguardavano l’autore, il luogo di commissione degli atti ma anche il fine dell’azione stessa.
Quanto agli autori, secondo alcuni potevano essere solo semplici individui mentre per altri tale qualifica andava riconosciuta anche agli insorti di uno Stato prima che fosse loro riconosciuta la belligeranza. Circa il fine, si discuteva se gli atti delittuosi dovessero avere o meno lo scopo di depredazione (c.d. animus furandi) oppure potessero perseguire anche un fine diverso. Quanto al luogo di commissione dei reati, mentre per alcuni affinché vi fosse pirateria era necessario trovarsi in alto mare per altri ci si poteva trovare anche in terra nullius o addirittura nel mare territoriale di uno Stato. Ultimo problema che si pose, e che poi fu risolto positivamente da una proposta italiana, era quello della possibile estensione del concetto di mezzo pirata anche agli aeromobili oltre che alle navi. Proprio per questi problemi interpretativi, la pirateria fu per molto tempo oggetto di studi che tentarono di dare una sistemazione alla materia.
Da segnalare in particolare quello della “Harvard Law School” del 1932 che giunse alla redazione di un progetto di Convenzione con relativo commento. Tale progetto fu posto alla base dei lavori della Commissione di diritto internazionale, che predispose il programma di articoli sulla pirateria poi sottoposto alla II Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare. La pirateria è oggi dettagliatamente codificata dalla Convenzione di Montego Bay del 1982 agli articoli 100 ss. che riproducono, salvo alcune varianti, gli art. 14 ss. della Convenzione di Ginevra del 1958. Ai sensi dell’art. 15 di Ginevra e 101 di Montego Bay si definisce pirateria:

1) Ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno:

a) in alto mare, di un’altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi;
b) in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d’una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni.

2) La partecipazione volontaria all’impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l’attributo di pirata.

3) L’istigazione a commettere gli atti definiti ai numeri 1 e 2 come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.

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Capitolo 1 – La libertà dell’alto mare – 1 CAPITOLO 1 – La Libertà dell’alto mare – Sommario: 1.1. La libertà dell’alto mare: evoluzione storica del principio. – 1.2. Il diritto uniforme e la libertà dell’alto mare. – 1.3. Le eccezioni al principio della libertà dell’alto mare. 1.1. Ai sensi dell’art. 1 della “Convenzione di Ginevra sull’alto mare” del 1958 «si intende per alto mare tutte le parti del mare non comprese nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato». 1 Tale definizione, tuttavia, va oggi riveduta alla luce della creazione della c.d. “zona economica esclusiva” e delle “acque arcipelagiche”. La “Convenzione di Montego Ù y û h diritto del mare” del 1982 prevede infatti all’art. 86 che le disposizioni sull’alto mare si applicano «a tutte le parti del mare che non siano comprese nella ZEE, nel mare territoriale, nelle acque interne o in quelle arcipelagiche». 2 L’alto mare, strictu sensu, ha inizio, quindi, a partire dal limite esterno del mare territoriale o della zona economica esclusiva nel caso in cui lo stato costiero proclami una propria “ZEE ”. 1 Vd. art. 1, Convenzione di Ginevra. 2 Vd. art. 86, Convenzione di Montego Bay.

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Informazioni tesi

  Autore: Alessio Miovich
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2002-03
  Università: Università degli Studi di Pisa
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Patrizio Rossi
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 180

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Parole chiave

alto mare
convenzione di roma
marittimo
pirateria marittima
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