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La compatibilità dell'Irap con la VI direttiva

La tesi “la compatibilità dell’Irap con la VI direttiva” analizza la sentenza del 3 ottobre 2006 in causa C-475/03.
L’intento dell'autore è quello di fornire, attraverso un elaborato non complesso ma chiaro ed esaustivo nei contenuti (invero è composto da 28 pagine): il quadro normativo comunitario di riferimento in materia di imposta armonizzata IVA; la cornice regolamentare nazionale in materia di IRAP; la posizione assunta dalla Commissione Tributaria di Cremona che ha sollevato la questione pregiudiziale di illegittimità comunitaria alla Corte di giustizia europea; l'analisi dei quattro requisiti necessari affinché il giudice comunitario possa dichiarare l’incompatibilità dell’Irap con la VI direttiva CEE; breve cenno sulla dottrina in materia (approfondibile attraverso i menzionati cenni bibliografici); le Conclusioni degli Avvocati generali Jacobs e Stix-Hackl; la sentenza in sintesi; in nota viene altresì studiato il primo caso di disapplicazione della disciplina nazionale, proprio la disciplina Irap, la stessa è stata dichiarata in contrasto con la direttiva CEE in parola, il Giudice nazionale(la Commissione tributaria del Piemonte), con sentenza n.15 del 27 maggio 2007, ha valutato la direttiva avanti indicata direttamente applicabile; è altresì analizzata la costituzionalità dell’Irap.
Il nucleo della tesi è composto dalla questione sollevata avanti la Corte di giustizia sulla compatibilità tra disciplina nazionale sull'Irap e l’art.33 n.1 della VI direttiva CEE, tale articolo stabilisce:“…non è vietato ad uno stato membro di mantenere o introdurre …qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere dell’imposta sulla cifra d’affari”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla CTP avanti indicata riguarda l'interpretazione dell'art. 33 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – "Sistema…

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La compatibilità dell’Irap con la VI direttiva 1 Tesi di Casati Paolo. La compatibilità dell’Irap con la VI direttiva Il contesto normativo. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE. La domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Banca popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. (in prosieguo: la «Banca popolare») e l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona relativamente alla riscossione di un'imposta regionale sulle attività produttive. Contesto normativo comunitario: La parte essenziale del sistema armonizzato dell'Iva delle Comunità è esposto all'art. 2 della I Direttiva Iva: "Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione. A ciascuna transazione, l'imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso". Tale sistema di successive applicazioni e deduzioni d'imposta riguarda pertanto una catena di operazioni in cui l'importo netto da pagare in ordine a ciascuna operazione è una determinata parte proporzionale del valore aggiunto a tale stadio. Quando la catena finisce allo stadio finale del consumo privato, l'importo totale riscosso ammonterà alla relativa quota proporzionale del prezzo finale. Norme più dettagliate sono contenute nella VI Direttiva Iva . Ai sensi dell'art. 2 della VI Direttiva, una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in quanto tale è soggetta all'Iva. Il soggetto passivo è definito all'art. 4, n. 1), come chi esercita un'attività economica, indipendentemente dal suo scopo o dai suoirisultati. Le attività economiche sono, ai sensi dell'art. 4, n. 2), "tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi", unitamente allo "sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità". Ai sensidell'art. 4, n. 5), tuttavia: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni". Il Capo X della VI Direttiva prevede che un certo numero di operazioni sia esentato dall'Iva. L'art. 13 elenca le esenzioni che si applicano all'interno del Paese - essenzialmente alcune attività di interesse pubblico, alcune operazioni di assicurazione e finanziarie (compresa la gestione di fondi di investimento speciali) e talune operazioni connesse alla proprietà immobiliare - mentre gli artt. 14-16 elencano le esenzioni nel commercio internazionale. L'art. 28-quater, nel Capo VI-bis, relativo al regime transitorio degli scambi tra Stati membri, modifica l'art. 16 così da includere il commercio intracomunitario e aggiunge un piccolo numero di altre esenzioni in tale contesto. Gli elementi essenziali del diritto a deduzione sono stabiliti all'art. 17. L'art. 17, n. 2), recita: "Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore: a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo ....". Ai sensi dell'art. 17, n. 3), lettera b), le esportazioni dalla Comunità, che sono esentate ai sensi dell'art. 15, danno luogo ad un diritto di dedurre l'imposta a monte, a differenza delle operazioni interne esenti. Infine, l'art. 33, n. 1), della VI Direttiva dispone: "Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre

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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Casati
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2006-07
  Università: Università degli studi dell'Insubria di Varese-Como
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Scienze giuridiche
  Relatore: Fabrizio Vismara
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 29

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c-475/03
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