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La legge quadro per il turismo

17 maggio 1983

La legge n. 217, denominata «legge - quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», provvede alla ridefinizione delle tipologie delle strutture ricettive e dei criteri per la loro classificazione, superando l'ormai vecchia legge n° 382 del 1939.
La tipologia delle strutture ricettive indicata dalla legge – quadro per il turismo è basata su nuovi criteri funzionali, che superano la vecchia e limitata distinzione delle imprese ricettive in alberghi, pensioni e locande.
Secondo l'articolo 6 della suddetta legge sono strutture ricettive:
- gli alberghi;
- i motel;
- i villaggi – albergo;
- le residenze turistico – alberghiere;
- i campeggi;
- i villaggi turistici;
- gli alloggi agroturistici;
- gli esercizi d'affittacamere;
- le case e gli appartamenti per vacanze;
- le case per ferie;
- gli ostelli per la gioventù;
- i rifugi alpini.
La legge – quadro definisce così le dette strutture:
- gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o parti di stabili;
- i motel sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti;
- i villaggi albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati;
- le residenze turistico – alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina;
- i campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o d'altri mezzi autonomi di pernottamento;
- i villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento;
- gli alloggi agroturistici sono locali siti in fabbricati naturali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli;
- gli esercizi d'affittacamere sono strutture composte di non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari;
- le case e appartamenti per vacanze sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di uno o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi;
- le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e sono gestite da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o familiari;
- gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani;
- i rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane d'alta quota, fuori dai centri urbani.
Oltre a questi tipi di strutture, possono esistere altre strutture destinate alla ricettività turistica, la cui individuazione e regolamentazione è di competenza delle Regioni.

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