Obiettivo di questa tesi è quello di spiegare il fenomeno di Basilea 2, analizzando i 
cambiamenti intervenuti prima e dopo l’introduzione del sistema ed illustrare quali sono 
gli aspetti critici su cui l’azienda deve intervenire per migliorare la sua situazione. 
Saranno  poi  analizzati  alcuni  casi  aziendali  per  verificare  come  le  aziende  abbiano 
reagito  all’impatto  di  Basilea  2  e  quali  accorgimenti  abbiano  messo  in  pratica  per 
giungere ad un miglioramento del proprio rating
6
Capitolo 1 – Storia del Comitato di Basilea e dei Suoi lavori1
1.1 – Nascita del Comitato di Basilea
Il comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un’organizzazione internazionale di 
vigilanza bancaria istituita nel 1975 dai governatori delle banche centrali dei dieci paesi 
più industrializzati (il cosiddetto gruppo dei Dieci). Esso è formato da alti funzionari 
delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, 
Germania,  Giappone,  Italia,  Lussemburgo,  Paesi  Bassi,  Regno  Unito,  Spagna,  Stati 
Uniti, Svezia e Svizzera. Il comitato si riunisce solitamente, 4 volte l’anno, presso la 
banca  dei  Regolamenti  Internazionali  in  Basilea,  dove  ha  sede  il  suo  segretariato 
permanente; da lì coordina la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità 
nazionali
La sua nascita avvenne in seguito al fallimento di una grossa banca tedesca (Bankhaus 
Herstatt)  che, per il  mancato regolamento di transazioni di valuta, si trovò a causare 
grosse difficoltà ai sistemi di pagamento e regolamento, con implicazioni internazionali.
Per migliorare la situazione internazionale ed evitare altri incidenti simili, i paesi del 
G-10 decisero quindi di fondare il comitato (inizialmente chiamato “comitato Cooke” 
dal  nome  del  suo  primo  presidente)  col  patrocinio  della  banca  dei  Regolamenti 
internazionali situata a Basilea
Obiettivi del comitato di Basilea sono quelli di:
- Rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema finanziario
- Stabilire degli standard minimi riguardo alla vigilanza prudenziale
- Diffondere e promuovere migliori pratiche bancarie e di vigilanza
- Promuovere la cooperazione internazionale in materia di vigilanza prudenziale
Il comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue conclusioni non hanno 
alcuna forza legale autonoma, anche se i paesi aderenti sono implicitamente vincolati 
agli accordi raggiunti e, gli altri stati,  si adeguano di fatto a quello che viene deciso 
dagli stati più influenti del comitato di Basilea.
1
 Si veda :   - Anonimo, Voce “Comitato di Basilea” da sito www.wikipedia.com, Agosto 2007
                    - Camanzi Paolo, “Basilea II” , da sito www.analisiaziendale.it  , Maggio 2003 con 
revisione       al Dicembre 2005                 
7
Le linee guida, gli standard, le raccomandazioni del Comitato sono formulate tuttavia 
osservando le specificità regolamentari e legislative dei vari stati e lasciando discreti 
margini  sulle  modalità  con cui  ogni  paese recepisce  gli  accordi.  In  questo  modo  si 
permette che le singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che 
tengano  conto  delle  diverse   realtà  dei  singoli  stati.  In  questo  modo  il  comitato 
incoraggia la convergenza verso approcci comuni e standardizzati.
1.2 - L’accordo di Basilea I 2
Uno  dei  primi  accordi  raggiunti  dal  comitato  di  Basilea  è  stata  la  Convergenza 
Internazionale  della  misurazione  del  capitale  e  dei  coefficienti  patrimoniali  minimi 
emendata nel luglio del 1988, conosciuta con il nome di Basilea I.
Con Basilea I, viene evidenziata la composizione del patrimonio di vigilanza, che è dato 
dalla  somma  di  patrimonio  di  base  e  patrimonio  supplementare,  con  una  serie  di 
elementi da dedurre (come le partecipazioni in enti finanziari e creditizi).
La banca, nell’insieme delle sue attività, deve sopportare una serie di rischi di impresa 
(rischio di credito, rischio di mercato,  rischio paese e rischio di concentrazione) e il 
patrimonio di vigilanza rappresenta l’elemento fondamentale per coprire questi rischi.
Nel momento in cui la banca concede un prestito, diventa poi necessario accantonare un 
patrimonio  minimo,  elemento  necessario  per  fronteggiare  eventuali  situazioni  di 
insolvenza.
Il patrimonio minimo viene quindi calcolato in questo modo: EAD (esposizione di base) 
moltiplicato per la ponderazione di rischio standard il tutto diviso per 12,5.
La  ponderazione  di  rischio  standard  è  un  tasso  percentuale  che  viene  calcolato 
sull’importo  dell’esposizione  e  che  varia  a  seconda  del  prenditore.  Avremo  quindi 
diverse  categorie  di  prenditori,  con  diverse  percentuali:  un  prestito  ai  governi  è 
caratterizzato da un rischio nullo, per un prestito a banche la percentuale sale a 20 e per 
2
 Si veda:  - Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Convergenza internazionale della misurazione 
del capitale e dei coefficienti patrimoniali”, Basilea, Giugno 2004
                   - Mazzeo Raffaele “Basilea 2 : Normativa di riferimento e contenuti innovativi” , 
Università di Palermo, novembre 2003
8
un  prestito  a  titolo  di  mutuo  per  acquisto  di  abitazione  principale,  con  ipoteca 
sull’immobile, si sale al 50%.
Verso le aziende, con prestito a rischio non garantito, la percentuale diventa del 100% : 
in definitiva, sul denaro concesso alle aziende, la banca ha l’obbligo di accantonare l’ 
8% a titolo di riserva di patrimonio minimo, per fronteggiare i rischi di credito.
Il sistema di Basilea I rappresenta quindi un primo metodo per evitare crolli finanziari 
da parte della banche, grazie all’introduzione di un accantonamento di capitale, tuttavia 
trova un grande limite nella sua staticità dovuta alle percentuali fisse nel momento della 
valutazione del prenditore. Se un’azienda offre garanzie particolari o dimostra di avere 
solide  garanzie  patrimoniali,  potrebbe  essere  opportuno  stimare  una  percentuale  di 
accantonamento inferiore all’8 %, cosa che Basilea I non consente di mettere in pratica.
Allo stesso modo,  se  un’azienda  chiede  un prestito  ma  si  dimostra  essere,  dai  suoi 
bilanci e dai documenti prodotti, un cattivo pagatore o ha rischi di sofferenza più alti 
rispetto  alla  norma,  sarebbe  opportuno  per  la  banca  utilizzare  un  accantonamento 
superiore all’ 8% ma non esiste un obbligo per la banca ad accantonare questa quota 
superiore di capitale, dato che Basilea I stabilisce un limite minimo ma non un limite 
massimo per gli accantonamenti o un sistema di limiti crescenti in base al rischio.
Questo  concetto  può essere  esteso  anche  tra  le  varie  categorie  di  ponderazione:  un 
prestito ad una banca viene sempre valutato con la ponderazione del 20% quando invece 
potrebbe  essere  meno  rischioso  il  prestito  ad  una  multinazionale  che  però,  essendo 
azienda privata, verrà sempre ponderata al 100% di accantonamento. 
Questo potrebbe portare al rischio che, la banca, avendo sempre percentuali statiche da 
rispettare,  preferisca,  a  parità  di  tasso,  concentrarsi  su  prestiti  alle  aziende  che  si 
trovando in condizioni più rischiose per l’accesso al credito, potendo in questo modo 
esigere interessi più alti e, con attività di cartolarizzazione, cedere le attività di credito di 
alta qualità, tenendo così nel suo attivo solo crediti di qualità bassa.
Altro difetto da sottolineare è che non viene tenuta in considerazione la scadenza del 
credito, mettendo così sullo stesso piano prestiti di diversa durata, e, in generale, anche 
altri  elementi  di  rischio non vengono presi  in considerazione,  giungendo così  ad un 
sistema che ha una valutazione del rischio nel prestito approssimativa e poco sofisticata.
Negli anni successivi furono introdotti alcuni correttivi, che tuttavia non riuscirono a 
sistemare i problemi del progetto originale.
9
1.3 - La strada verso Basilea II 3
Per risolvere i limiti del primo accordo, il Comitato di Basilea ha pubblicato, nel 1999, 
un documento di proposta, definito CP 1, per permettere la definizione in materia di 
requisiti patrimoniali delle banche; il nuovo accordo, che prenderà in seguito il nome di 
Basilea  2,  deve  essere  stilato  con  l’obiettivo  di  garantire  una  maggiore  stabilità  e 
solidità del sistema finanziario, permettere l’instaurarsi di competitività tra le banche 
grazie all’applicazione internazionale dell’accordo e soprattutto creare dei misuratori di 
rischio più sofisticati e con una maggiore sensibilità nelle varie situazioni.
Nel Gennaio del 2001 il comitato di Basilea ha pubblicato il documento “The new basel 
capital accord”, un documento di consultazione ( definito CP 2) per definire la nuova 
regolamentazione  in  materia  di  requisiti  patrimoniali  delle  banche.  L’obiettivo  era 
quello di giungere ad un testo definitivo entro la fine del 2003 ma il termine è poi stato 
posposto nel 2004 dato che, dopo la riunione avvenuta nell’Ottobre 2003, sono giunti al 
comitato numerosi commenti da parte delle varie associazioni bancarie ed aziendali ed 
era necessaria una revisione dell’intero documento alla luce dei commenti presentati, 
arrivando quindi a creare il documento di consultazione CP 3.
Le date definitive verranno poi stilate nella riunione di maggio 2004, dove si fissa per 
giugno 2004 la pubblicazione della versione definitiva del nuovo accordo. Il testo sarà 
basato sul documento CP 3 con alcune modifiche marginali riguardanti la revisione dei 
tempi di introduzione dell’accordo e la modifica del trattamento delle perdite attese ed 
inattese. Poiché le decisioni prese dal comitato di Basilea non hanno forza di legge, è 
necessario che vengano recepite  dai vari  stati  e questo passaggio,  a livello  europeo, 
avviene  con un direttiva  comunitaria  che  aggiorna la  direttiva  del  2000 sul  sistema 
bancario. La prima versione è stata rilasciata nel Gennaio 2004 e prevede l’obbligo per 
tutte le banche europee di recepire il nuovo accordo. II nuovo accordo entra quindi in 
vigore il 1 gennaio 2007 per quanto riguarda il sistema IRB base e l’approccio standard, 
mentre  il  1  gennaio  2008  sarà  il  momento  dell’entrata  in  vigore  del  sistema  IRB 
avanzato. Quest’ultimo sistema però, non potrà essere adottato immediatamente dalle 
3
 Si veda: Cattaneo Cristiana e Michele Modina (a cura di),  Basilea 2 e PMI Impatti sulla gestione e 
sulla relazione banca-impresa” (cap 1), FrancoAngeli, Milano, 2006
10
banche: infatti queste dovranno dimostrare di avere adottato l’uso interno dei modelli 
standard e IRB base da almeno 3 anni consecutivi.
11
12
Capitolo 2 – Basilea 2 e i cambiamenti nell’accesso al credito
2.1 - I Principi Cardine di Basilea 24
Gli accordi di Basilea II sono stati pensati con l’obiettivo di superare i limiti posti dal 
sistema Basilea I, in modo particolare il fatto che, nel momento della valutazione di un’ 
impresa, si tendeva ad un giudizio sulla base di criteri molto semplificati (es ragione 
sociale,   patrimonio  posseduto)  che  servivano  a  dare  una  stima  dal  punto  di  vista 
patrimoniale sulla base di fattori statici ma che non riuscivano a cogliere se l’azienda, 
nel  suo  futuro,  sarebbe  stata  in  grado  di  generare  reddito.   Era  necessario  quindi 
introdurre un nuovo sistema che permettesse un approccio più sensibile a questi fatti, 
per poter valorizzare le aziende che fossero effettivamente in grado di produrre reddito 
nel futuro piuttosto che quelle con ottimi dati del presente/passato, ma con segnali di 
declino nel futuro.
Altro obiettivo da raggiungere è quello di rendere più stabile il sistema di adeguatezza 
patrimoniale delle banche, per il fine di rendere l’intero sistema bancario internazionale 
più solido e favorire, allo stesso tempo, la nascita di una corretta competizione tra le 
varie banche.
La normativa si basa su 3 pilastri fondamentali (pillars) che costituiscono un insieme 
unitario tra di loro: di conseguenza, il nuovo accordo non potrà considerarsi pienamente 
attuato se non saranno operanti, nel medesimo tempo, le direttive dei 3 pilastri.
I 3 pillars sono quindi:
1 – Requisiti patrimoniali minimi obbligatori 
2 – Controllo prudenziale degli organi di vigilanza
3 – Disciplina di Mercato
4
 Si veda, come riferimento per il capitolo:
 - Camanzi Paolo, “Basilea II” , da sito www.analisiaziendale.it, Maggio 2003 con revisione 
a Dicembre 2005                 
13
2.2 – Primo Pilastro: Requisiti patrimoniali minimi obbligatori5
Sotto  questo  argomento,  vengono  trattati  i  coefficienti  patrimoniali  minimi  che  le 
banche  devono  avere  nel  momento  in  cui  concedono  un  prestito:  si  cerca  qui,  di 
risolvere tutti i limiti dell’accordo passato introducendo dei sistemi di valutazione più 
efficaci e precisi.
Nel calcolo della soglia minima di capitale, che, come nel precedente accordo non deve 
essere inferiore all’ 8 % di capitale accantonato, vengono ad essere compresi 3 tipi di 
rischi:
- Rischio di credito
- Rischio di Mercato
- Rischio Operativo
Con il termine rischio di credito, si vuole indicare la possibilità che il prenditore non sia 
poi in grado di restituire il prestito ottenuto alla banca.
Questa  voce,  rispetto  a  Basilea  I,  è  stata  significativamente  modificata,  con 
l’introduzione del sistema di valutazione basato sul rating.
Con il termine rischio di mercato si indica invece la possibile riduzione del valore di 
mercato  di  un’attività  che  la  banca  tiene  nel  suo  portafoglio  (es  la  svalutazione  di 
un’obbligazione)  prima  che  questa  possa  essere  liquidata.  Questa  voce  ha  previsto 
solamente  aggiustamenti  marginali  e  non è  stata  modificata  radicalmente  dal  nuovo 
sistema.
L’ultima voce, il rischio operativo, è totalmente nuova e con questo termine si vuole 
indicare  tutte  quelle  situazioni  di  rischio  ai  quali  la  banca  è  esposta  e  che possono 
portare a perdite dovute alla disorganizzazione del sistema o a errori umani, o per il 
verificarsi di eventi esterni all’operatività bancaria.
Con  l’ausilio  degli  operatori  di  settore,  sono  stati  individuati  i  principali  fattori  di 
rischio operativo:
- Frode Interna – Alterazione intenzionale  di  dati,  sottrazione di  beni e valori, 
operazioni in proprio basate su informazioni riservate
5
 Si veda: - Anonimo, Voce “Basilea 2” da sito www.wikipedia.com, Agosto 2007
                - Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Convergenza internazionale della 
misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali”, Basilea, Giugno 2004
14
- Frode  Esterna  –  Furti,  contraffazioni,  falsificazioni,  emissione  di  assegni  a 
vuoto, pirateria informatica
- Impiego e sicurezza sul posto di lavoro – Risarcimenti richiesti da dipendenti, 
violazione  delle  norme  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  del  personale,  attività 
sindacali, pratiche discriminatorie
- Pratiche  connesse  con  la  clientela,  i  prodotti  e  le  attività  –  Violazione  dei 
Rapporti  Fiduciari,  abuso  di  informazioni  riservate,  riciclaggio  di  denaro  di 
provenienza  illecita,  vendita  di  prodotti  non  autorizzati,  transazioni  indebite 
effettuate per conto della banca
- Danni a beni materiali – Atti di terrorismo e di vandalismo, terremoti, incendi, 
inondazioni
- Disfunzioni di natura tecnica – Anomalie delle infrastrutture e delle applicazioni 
informatiche, problemi nelle telecomunicazioni e sospensione di erogazione di 
servizi alle utenze
- Disfunzioni di conformità esecutiva e procedurale – Errata immissione di dati, 
errata  gestione  delle  garanzie,  documentazione  legale  incompleta,  accessi 
indebiti ai conti dei clienti, controversie legali con i fornitori, inadempimenti di 
controparti non clienti.
 Basilea II ha quindi voluto ricomprendere anche queste fattispecie nella valutazione dei 
rischi in modo da poter permetter una valutazione più completa dell’intero sistema.
 
2.3 – Secondo Pilastro: Controllo prudenziale degli organi di vigilanza6
Con questa voce si vanno a trattare le norme relative al controllo prudenziale esercitato 
dalle  autorità  di  vigilanza.  Il  loro  compito  non  è  solo  quello  di  sorvegliare 
sull’adeguatezza  patrimoniale,  ma  anche  osservare  le  scelte  fatte  dalla  banca  sulla 
patrimonializzazione e sull’assunzione dei rischi.
Il comitato di Basilea ha individuato quattro principi chiave del controllo prudenziale:
6
 Si veda: - Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Convergenza internazionale della misurazione 
del capitale e dei coefficienti patrimoniali”, Basilea, Giugno 2004
15
Principio  1  –  Le  banche  dovrebbero  disporre  di  un  procedimento  per  valutare 
l’adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al loro profilo di rischio e di una 
strategia per il  mantenimento dei livelli patrimoniali – Con questo principio si vuole 
intendere  che  le  banche  devono  essere  in  grado  di  dimostrare  che  i  loro  obiettivi 
patrimoniali  interni  sono  ben  fondati  e  compatibili  con  il  loro  profilo  di  rischio 
operativo e con il contesto operativo del momento.
Per avere un processo rigoroso, le sue 5 caratteristiche principali sono:
- Supervisione da parte del coniglio di amministrazione e dell’alta direzione, che 
devono  essere  coinvolti  affinché  possano  delineare  un  sistema  efficace  e  lo 
possano trasmettere dal vertice all’intero sistema aziendale
- Corretta  valutazione  del  capitale,  ottenuta  tramite  procedure  mirate  alla 
segnalazione dei rischi rilevanti,  a processi in grado di correlare il capitale ai 
livelli  di  rischio  e  a   manovre  che  permettano  di  stabilire  gli  obiettivi  di 
adeguatezza patrimoniale in base all’orientamento strategico della banca, il tutto 
supportato da un efficace sistema di controllo interno.
- Esaustiva  valutazione  dei  rischi,  che  deve  tenere  conto,  oltre  che  dei  rischi 
operativi, di credito e di mercato, anche dei rischi dovuti alle posizioni sensibili 
ai  tassi  di  interesse,  del  rischio  di  liquidità  e  di  rischi  di  strategia  e  di 
reputazione.
- Monitoraggio e reporting, cioè il fatto che la banca deve tenere costantemente 
monitorate nel tempo le esposizioni di rischio, valutando grado e tendenza dei 
rischi  e  accertandosi  che  la  banca  abbia  le  sufficienti  risorse  finanziarie  per 
fronteggiare gli eventi e le situazioni future.
- Verifica  dei  controlli  interni,  essenziale  per  il  processo  di  valutazione  del 
capitale. Periodicamente quindi la banca è chiamata a valutare le sue procedure 
di gestione del rischio per valutarne l’efficacia
Principio 2 – Le autorità  di  vigilanza  dovrebbero riesaminare e valutare  il  processo 
interno  di  determinazione  dell’adeguatezza  patrimoniale  delle  banche  e  le  strategie 
connesse ad esso, nonché la loro capacità di monitorarne e assicurarne la conformità con 
i requisiti patrimoniali obbligatori. Nel momento in cui le autorità di vigilanza non siano 
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soddisfatte  dei  risultati  di  tale  processo,  dovrebbero  adottare  adeguate  misure 
prudenziali.
In base a questo principio, le autorità di vigilanza sono chiamate a monitorare se gli 
istituti di credito hanno adottato i criteri previsti dal principio precedente.
L’istituto di vigilanza dovrà quindi verificare una serie di elementi:
- La verifica dell’adeguatezza delle valutazioni del rischio
- Dare una valutazione dell’adeguatezza patrimoniale
- Dare una valutazione della struttura di controllo adottata
- Esercitare un controllo prudenziale di conformità con i requisiti minimi
Nel momento in cui le autorità di vigilanza non dovessero essere soddisfatte dei risultati 
ottenuti  dalla  valutazione  delle  banche,  esse devono assumere iniziative appropriate, 
adottando varie linee d’azione per giungere a risultati positivi.
Principio  3  –  Le  autorità  di  vigilanza  auspicano  che  le  banche  operino  con  una 
dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori e dovrebbero avere 
la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore a quello minimo 
regolamentare.
Se il primo pilastro rappresenta una tutela a livello generale sul settore bancario nel suo 
complesso, è invece il secondo pilastro che si va ad occupare delle incertezze specifiche 
relative alle singole banche. Diventa così compito delle autorità di vigilanza considerare 
se siano adeguatamente coperte le caratteristiche dei particolari mercati rientranti nella 
loro competenza.
In linea  generale,  come attività  prudenziale,  le  autorità  di  vigilanza  richiederanno  o 
proporranno alle banche di operare  con una dotazione di capitale  superiore a quella 
minima obbligatoria e vigileranno con, l ausilio di vari sistemi,  per verificare che le 
banche operino con un’adeguata dotazione di capitale
Principio 4 – Le autorità  di  vigilanza  dovrebbero cercare  di  intervenire  in  una fase 
precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al di sotto dei 
livelli minimi compatibili con il suo profilo di rischio, ed esigere l’adozione di pronte 
misure correttive se la dotazione di patrimonio non viene mantenuta o ripristinata.
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