3
CAPITOLO 1
IL CAMBIAMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DALLA NASCITA DELLA CEE FINO AD ARRIVARE AL
TRATTATO DI NIZZA
1.1 Il ruolo della persona e la sua importanza nell’ordinamento
comunitario europeo
Gli ideatori dell’Unione Europea vollero porre le basi per la nascita di una
Comunità allargata che avesse come obiettivo principale quello riguardante l’unione
tra i popoli degli stati europei, sulle libertà individuali e sulla voglia di uniformare i
valori umanitari che fino ad allora erano stati martoriati dal perpetrarsi delle due guerre
mondiali
1
che segnarono lo sfondo politico, economico e sociale di ogni stato che, da
lì a poco, avrebbero formato l’odierna Unione Europea
2
.
Dall’idea di dare vita ad una “grande famiglia allargata” si è dato il grosso slancio
su quanto di terribile era fin lì accaduto, ovvero gli avvenimenti nati dalle grandi
guerre, tutte le forme di violenze a cui si è dovuto assistere, i notevoli cambi geografici
che questi conflitti hanno comportato e le enormi distanze sociali ed economiche nate
da tali conflitti
3
.
Nei successivi anni si ebbe la necessità di consolidare i rapporti economici che da
lì a poco si sarebbero riavuti e che, senza dubbio alcuno, avrebbero rappresentato uno
dei punti cardini contro la remota possibilità di nascita di ulteriori conflitti tra stati e,
per la precisione, tra le più importanti potenze economiche e forze produttive
1
Cfr. Churchill W., Speech to the Academic Youth, University of Zurich, 19/09/1946, in
http://www.whale.to/b/winston__churchill.html.
2
Cfr., Hobsbawm E. J., Il Secolo Breve, Rizzoli, 2007.
3
Cfr. Converti A., Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Halley editrice, 2005, pp. 15 e ss.
4
dell’Europa. Il tutto, per cercare di salvaguardare la pace mondiale
4
. Le prime
affermazioni circa la necessità di dare vita ad una comunità ben salda sulla quale
poggiare saldi valori di convivenza sociale ed economica, si devono all’allora Ministro
degli esteri francese (nei primissimi anni 50’), Robert Schuman, il quale per primo
pavimentò l’idea della creazione di quella che sarebbe stata la prima forma di comunità
consolidata tra stati conosciuta con il nome di CECA, ovvero Comunità Economica del
Carbone e dell’Acciaio
5
. Era evidente che si sarebbe proceduto a piccoli passi e che
tutto non poteva concludersi in breve tempo, anche perché il momento veniva vissuto
per tutti come una novità.
L’allora CECA, più che come una prospettiva futura vera e propria di una solida
comunità europea, venne ad essere istituita come una potenza consolidata tra più stati
in grado di far sentire, con prepotenza, la propria voce nell’ambito del mercato del
carbone e dell’acciaio
6
.
Si devono attendere poco più di 7 anni affinché si dia vita alla prima vera forma
di cooperazione politico/economico/sociale tra stati quando, nel 1957, grazie al
Trattato di Roma siglati tra gli stessi Stati Fondatori della CECA, nasce la CEE
(Comunità Economica Europea
7
) e l’EURATOM (Comunità Europea per l’Energia
Atomica
8
). Notevole rilevanza deve essere data alla Comunità Economica Europea, la
quale rappresenta, in assoluto e senza alcun ombra di dubbio, il primo gradino verso la
nascita dell’Unione Europea dei giorni nostri.
Uno dei motivi principali che portarono alla nascita della CEE fu quello di
estendere le intenzioni e gli obiettivi prefissati dalla CECA ad altri Stati che però
fossero sani portatori di altri interessi economici/politici/sociali su altri settori
4
Cfr. Tesauro G., Diritto dell’Unione Europea, Cedam, 2012, pp. 20 e ss.
5
Cfr. Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18.4.1951 ed entrato in
vigore il 23.7.1952, in seguito CECA.
6
Cfr. Dichiarazione resa dal Ministro degli Esteri Francese Robert Schuman,, Parigi, 09.05.1950, in
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europeday/schuman-declaration/index_it.htm
7
Cfr. Trattato Istitutivo della Comunità Europea, sottoscritto a Roma il 25 Marzo 1957, in seguito Il Trattato.
8
Cfr. Trattato Istitutivo della Comunità Europea,cit.
5
produttivi così da dare vita ad un mercato comune che avesse, al tempo stesso, gli stessi
lineamenti di un mercato interno
9
attraverso gli strumenti indicati all’art. 3 del Trattato
di Roma il quale menziona, tra le altre cose, la volontà di rimuovere qualunque forma
di ostacoli si fossero presentati che avrebbero impedito la libera circolazione dei merci
(e quindi lo scambio delle stesse tra gli Stati membri), la libera circolazione dei servizi,
ma soprattutto, la libera circolazione delle persone all’interno dei confini della CEE. Il
tutto avrebbe, senza ombra di dubbio, permesso il riavvicinamento delle ideologie
politiche che legiferano in materia di politica economica e in materia di politica
fiscale
10
.
L’unica nota stonata che andrebbe segnalata è che, fin al momento su citato, non
vi è traccia alcuna di nessun tipo di menzione riguardo i diritti fondamentali
dell’Unione Europea che rappresentano il caso studio del mio elaborato. Laddove si
volesse, qualcosa che si avvicini alla descrizione dei nostri diritti fondamentali può
essere indicato nella volontà preposta alla nascita del mercato comune europeo. Per
spiegarci meglio, la volontà di settorializzare gli Stati in base alla propria capacità
economica e produttiva, finì con l’influire anche la settorializzazione dei diritti
fondamentali della prematura comunità riconosciuti ai cittadini degli Stati membri in
base all’esercizio di un’attività economica svolta. Inizia così a delinearsi una qualche
forma di cittadinanza europea molto “acerba”, poiché si continuò ad attribuire rilevanza
solamente nell’ambito di un’attività di tipo economico: le merci, i capitali, i servizi e
le persone sono considerate sì titolari di diritti, ma solamente in quanto relativi a
soggetti economicamente attivi
11
.
Negli anni a venire, tutti e 3 gli organismi nati fino ad allora (CECA, CEE ed
EURATOM) finirono con l’essere messe sotto controllo da un'unica Commissione e
9
Cfr. l’art. 2 del Trattato afferma che scopo della Comunità è quello di “promuovere mediante l'instaurazione di un
mercato comune uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche
10
Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente
trattato, divieti e promozioni, politica ambientale, protezione della salute e misure in materia energetica.
11
Cfr. Moccia L., Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea, FrancoAngeli, 2010.
6
da un unico Consiglio (c.d. Trattato di fusione
12
) ed iniziò a delinearsi la nascita di un
organo che, nell’arco temporale dei successi vent’anni, si sarebbe prefigurato come CE
(Comunità Europea). A sostegno di quanto appena detto, basti pensare che tutte e 3 le
istituzioni furono dotate, attraverso regolamentazione adeguata, di nuove competenze
in materia di politica estera, sicurezza comune e ambiente
13
.
Per poter raggiungere a pieno l’idea che i padri fondatori si erano dati di
un’Europa omogenea e che ponesse sullo stesso livello tutti gli Stati membri, bisognava
superare un ostacolo di natura esclusivamente economica. Bisogna attendere la stipula
del Trattato di Maastricht
14
affinché la cooperazione iniziata nel dopo guerra non si
arenasse per motivi prettamente economici, grazie al quale, nel 1992 i dodici Paesi
membri che fino ad allora componevano la CE sancirono la nascita di quella macchina
complessa che avrebbe preso il nome di Unione Europea. Solo grazie all’introduzione
di quest’ultima si iniziò a parlare, per la prima volta, di diritti fondamentali (nel caso
specifico di cittadinanza Europea) dalla quale discendo diritti e obblighi per i futuri
“cittadini europei”.
Si tratta, naturalmente, di un passaggio fondamentale che permise ai cittadini
europei di poter convivere all’interno dell’Unione Europea attraverso una serie di diritti
sovranazionali ad essi riconosciuti per il solo fatto di essere cittadini europei
15
.
Il Trattato di Maastricht avevo come obiettivo principale quello di l’Unione
Europea più vicina al cittadino e ciò è stato ritenuto realizzabile attraverso il
riconoscimento non solo della cittadinanza europea ma anche (e soprattutto) attraverso
la previsione di diritti ai cittadini degli Stati membri
16
.
12
Cfr. Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles
l’8 aprile 1967 in GU 152 del 13.7.1967.
13
Cfr. Atto unico europeo – Trattato, Lussemburgo, 17 febbraio 1986 e L'Aja, 28 Febbraio 1986. Gazzetta ufficiale n. L
169 del 29 giugno 1987.
14
Cfr. Trattato 7 febbraio 1992. Trattato sull'Unione Europea, sottoscritto a Maastricht, il 7 febbraio 1992 (Gazzetta
Ufficiale CE n. C 191 del 29 luglio 1992).
15
Cfr. Villani U., Istituzioni di diritto dell'unione Europea, Cacucci, 2013, pp. 15 e ss
16
Cfr. Bulygin E., Il positivismo giuridico, Giuffré 2007, pag. 23.