2 
 
 
Introduzione generale 
 
La grande evoluzione e lo sviluppo delle moderne tecnologie telematiche negli ultimi 
anni hanno favorito l’implementazione di nuovi metodi di comunicazione a distanza 
fra le persone, ciò ha comportato che, nella nostra epoca, è divenuto sempre più 
importante per ognuno tutelare il diritto di controllare le proprie informazioni 
private ed assicurarsi che esse vengano ricevute o trattate da altri solo in caso di 
necessità in modo da difendere il proprio diritto alla privacy. Internet non ha 
cambiato solo il modo di comunicare ma ha variato, in modo irreversibile, i modelli 
di interazione sociale. La diffusione in larga scala della rete, tradotto nella 
possibilità per la maggior parte della popolazione mondiale di fruire dei servizi che 
essa offre, oltre a concedere nuove opportunità di comunicazione, è portatrice anche 
di nuovi rischi che con i tradizionali sistemi di comunicazione erano pressoché 
sconosciuti. I sistemi di comunicazione odierni consentono, infatti, lo scambio di 
un’elevata quantità di dati tra gli utenti, tuttavia attraverso le diverse tipologie di 
intercettazione è possibile reperire, trattare e conservare, quasi senza limitazioni, la 
maggior parte di queste informazioni scambiate tra gli individui. La nostra società 
tende così ad essere una società sempre più trasparente, poiché, grazie ai diversi 
sistemi di intercettazione dei flussi di comunicazione elettronica, è possibile 
ricostruire le tendenze e le preferenze, i gusti o le esperienze di ogni persona 
connessa. Questo lavoro ha come obiettivo quello di illustrare a quali rischi è esposta 
la privacy durante l’uso della rete Internet da parte del comune utente attraverso 
un’analisi dei processi che hanno permesso e che permettono tutt’ora le 
intercettazioni dei dati personali. Il furto di queste informazioni diviene un terreno 
ideale per la cooperazione criminosa online di persone dotate di alta competenza 
tecnica informatica o sistemi di spionaggio e monitoraggio civile messi in atto dalla 
maggior parte dei governi delle principali potenze mondiali, soprattutto quello degli 
Stati Uniti d’America e quello del Regno Unito.
3 
 
 
 
 
 
Capitolo I  
La tutela della privacy in Internet 
 
 
 
 
Introduzione al primo capitolo 
Inizialmente i regolamenti civili, le leggi e i diritti dell’uomo erano ben distanti sia dal 
mondo dei calcoli numerici che da quello dell’automazione informatica. La sempre 
maggiore diffusione della telematica, prima su tutti la rete Internet, ha favorito in modo 
importante la circolazione di informazioni e incentivato la comunicazione a distanza tra 
le persone. Questo fenomeno ha portato ad un livello più alto il bisogno di sicurezza per 
tutelare questo nuovo modo di comunicare e condividere informazioni a distanza tra gli 
individui. Per garantire la privacy degli utenti sono stati creati degli organi di controllo 
indipendenti e sono stati stilati regolamenti comunitari e leggi che tutelano questi diritti. 
Dopo alcuni eclatanti casi di violazione a banche dati contenenti informazioni private, 
è cresciuta nella nostra società, una matura consapevolezza dell’importanza da 
attribuire alla sicurezza dell’acquisizione, dello scambio e della conservazione di dati 
privati anche attraverso mezzi informatici. Una consapevolezza che ha contribuito anche 
a dar vita a movimenti e culture che lavorano in favore della tutela della privacy e del 
diritto di libertà nella sfera privata.
4 
 
 
1.1 Tra informatica e diritto 
Per la nuova generazione digitale il termine privacy e quello di diritto coabitano sempre 
più spesso nello stesso concetto. Le origini del concetto di privacy risalgono al 1890, 
precisamente nell’articolo pubblicato in «Harward Law Review» dello stesso anno dal 
titolo «The Right to Privacy» ad opera dei giuristi americani Louis Brandeis e Samuel 
Warren. Essi definiscono la riservatezza come: «right to be let alone»
1
 che costituisce la 
prima formulazione del diritto di privacy. Da allora questo diritto si è evoluto molto dal 
puro concetto di semplice riservatezza e va ormai oltre il solo diritto all'intimità privata. 
Precedentemente agli studi dei due giuristi americani sopracitati, già in alcuni 
procedimenti giudiziari era stata riconosciuta l’importanza del diritto di riservatezza, non 
solo da un punto di vista teorico ma anche pratico. Un esempio è il famoso caso risalente 
al 1849 de il «Prince Albert v. Strange»
2
, relativo alla diffusione da parte di un 
dipendente della Casa Reale di alcune immagini che raffiguravano il principe Alberto e 
la regina Vittoria in momenti familiari e di interesse personale. L’azione di inibizione 
verso l’editore venne accolta dalla Court of Chancery
3
 ed il caso, se pur limitato al solo 
rapporto di fiducia, diede inizio all’applicazione di una diversa natura di diritti della 
persona, creando i presupposti giusti per lo sviluppo di nuovi diritti. 
Nell’ odierna società caratterizzata da una forte globalizzazione del traffico di 
informazioni, i confini del diritto alla privacy si sono notevolmente ampliati creandone 
dei nuovi che meglio si adattano alle circostanze storico-sociali attuali.  Per comprendere 
meglio questo fenomeno è opportuno citare Stefano Rodotà: «l’espressione nuovi diritti 
dev’essere considerata, a un tempo, accattivante e ambigua. Ci seduce con la promessa 
di una dimensione dei diritti sempre capace di rinnovarsi, di incontrare in ogni momento 
una realtà in continuo movimento […] Al tempo stesso, però, lascia intravedere una 
contrapposizione tra diritti vecchi e diritti nuovi come se il tempo dovesse consumare 
quelli più lontani, lasciando poi il campo libero a un prodotto più aggiornato e 
                                                           
1
 L. Brandeis, S. Warren – The Right to Privacy, in Harward Review – 1890, 4, p. 193. 
2
 Megan Richardson, Michael Bryan, Martin Vranken, Katy Barnett – Breach of Confidence, Social origins 
and modern developments. EE – 2012 – pag. 40. 
3
 (Corte di cancelleria) Organo dell’ordinamento giuridico inglese che esamina e decide le controversie 
secondo la procedura di equity.
5 
 
scintillante»
4
. In maniera limpida si evince quanto il diritto cresca e si evolva in modo 
uniforme alla nostra crescita ed evoluzione, fenomeno quanto mai vero soprattutto 
nell’ambito della tutela di interessi personali ed economici.  
L’evoluzione tecnologica in atto ha favorito in maniera importante la circolazione delle 
informazioni ed ha cambiato il modo di comunicare, facendo aumentare nettamente la 
quantità delle informazioni scambiate a distanza tra le persone. Si sono così creati dei 
nuovi bisogni per una comunicazione semplice, precisa, veloce e sicura. Proprio la 
sicurezza assume sempre più rilevanza anche da un punto di vista economico, infatti 
tutelare le informazioni che immettiamo in rete si traduce in una migliore fruizione dei 
mezzi di comunicazione e soprattutto permette di concretizzare, come ancora Rodotà 
suggerisce, «il diritto soggettivo di costruire liberamente e difendere la propria sfera 
privata»
5
 che si pone come base per costruire al meglio il senso di libertà di ogni 
individuo. 
 
 
1.1.2 Le Direttive Comunitarie 
Questa evoluzione tecnologica, oltre ad aver variato il nostro modo di comunicare, ha 
comportato anche una evoluzione delle norme per quanto riguarda la protezione dei 
nostri dati e delle informazioni che immettiamo in rete. Il 24 ottobre 1995 con la Direttiva 
europea 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, «relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati»
6
, vengono stilate le definizioni guida da attuare in ogni Stato 
membro per tutelare «i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e 
particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati 
personali»
7
. Questa Direttiva verrà poi modificata nel 2002 con le disposizioni della 
Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 «relativa al trattamento dei dati personali e 
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche»
8
. Le finalità 
                                                           
4
 Stefano Rodotà – Il diritto di avere diritti (edizione digitale) – Editori Laterza – 2013 - p. 61. 
5
 Stefano Rodotà – Repertorio di fine secolo – Editori Laterza – 1999 p. 202. 
6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML. 
7
 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/35284. 
8
 http://www.interlex.it/testi/02_58ce.htm#1.
6 
 
ed il campo di applicazione di quest’ultima sono: «armonizzare le disposizioni degli Stati 
membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei 
dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera 
circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione 
elettronica all’interno della Comunità»
9
. Il campo d’applicazione della Direttiva 
2002/54/CE riguarda in maniera importante anche il trattamento dei dati personali 
interamente o parzialmente automatizzato, ovvero il trattamento di tutte quelle 
informazioni che quotidianamente ogni utente immette in rete attraverso l’uso dei servizi 
Internet fruibili tramite PC, smartphone, tablet e quant’altro la moderna tecnologia oggi 
ci offre. Questa direttiva rappresenta una rilevante innovazione partendo dal presupposto, 
dato dal Parlamento e dal Consiglio europeo, che l’integrazione comporti 
necessariamente un aumento di flussi di dati personali tra i cittadini dell’unione, dando 
fondamentale importanza al superamento del divario esistente tra i Paesi nel rispetto del 
trattamento dei dati nelle comunicazioni elettroniche. Oltre alla sola ragione di sicurezza, 
tale Direttiva si impone anche come mezzo per scongiurare il sorgere di ostacoli alla 
libera circolazione delle informazioni all’interno della Comunità Europea.  
 
 
1.1.3 Normative sulla privacy in Italia.  
Il nostro Paese è tra i primi ad adeguarsi alle Direttive europee, anche grazie all’esistenza 
storica di contributi in materia che risalgono agli anni trenta. Nella Costituzione Italiana 
i principi fondamentali da cui partire sono ravvisabili negli art. 14, 15, e 21 
rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, la 
libertà di manifestazione del pensiero. E’ nel 1980 che in Italia si inizia a dibattere sulla 
privacy con il proposito di tutelare le informazioni di carattere riservato di ogni singolo 
individuo, gettando le basi per le future normative al riguardo.  
Il recepimento delle Direttive europee avviene tempestivamente con la Legge n. 675 del 
31 dicembre 1996, successivamente abrogata con il D.lg. 196 del 30 giugno 2003, 
                                                           
9
 Articolo 1, I comma, Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002.