66 
 
CAPITOLO 3 
                                      TUTELA DELLA LEGITTIMA 
 
 
 
3.1 L’azione di riduzione: natura, funzione ed effetti 
L’azione di riduzione è lo strumento di tutela specifico, e più importante, a 
disposizione del legittimario che sia stato pretermesso o leso, per ottenere, nei propri 
confronti, “l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso 
i suoi intangibili diritti alla quota di legittima”
264
.   
La sua funzione, in altre parole, è quella di consentire al legittimario di ottenere, 
mediante la sentenza di accertamento costitutiva conclusiva del giudizio di riduzione, 
“una quota di eredità di valore corrispondente alla sua riserva o, rispettivamente, di 
ottenere un’integrazione della quota di eredità già attribuitagli, per legge o per testamento, 
in modo che il suo valore raggiunga quello della riserva”
265
.  
Per quanto riguarda la sua natura giuridica, essa è, quindi, un’azione di 
accertamento costitutivo, poiché non solo accerta la sussistenza della lesione della quota 
di legittima e delle condizioni di esperibilità dell’azione, ma comporta anche 
“automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario”
266
; 
è, altresì, un’azione di inefficacia relativa e sopravvenuta o, secondo la dottrina più 
esperta in merito, “di inefficacia successiva, totale o parziale”
267
. La sentenza che dispone 
                                                           
264
 G. CAPOZZI, op. cit., 529-530; CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 397; CUFFARO, 
       DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 638 ss.; F. PENE VIDARI, op. cit., 272 ss. 
265
 G. CAPOZZI, op. cit., 562-563; CICU, Successione legittima e dei legittimari cit., 160 e 269; 
      PINO, op. cit., 126; MENGONI, Successione necessaria cit., 232 ss.; CHINÈ, FRATINI, 
     ZOPPINI, op. cit., 397; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 638 ss.; F. 
      PENE VIDARI, op. cit., 272 ss. 
266
 G. CAPOZZI, op. cit., 531; anche, MONCALVO, Sulla natura giuridica dell’azione di riduzione 
      in Familia, 2004, 177; Cass., 26 novembre 1987, n.8780; CHINÈ, FRATINI, 
      ZOPPINI, op. cit., 397; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 638 ss.; F. 
      PENE VIDARI, op. cit., 272 ss. 
267
 G. CAPOZZI, op. cit., 531; così, PINO, op. cit., 78 ss.; SANTORO-PASSARELLI, Dei 
      legittimari cit., 331; MENGONI, Successione necessaria cit., 232 ss.; CHINÈ, FRATINI, 
      ZOPPINI, op. cit., 397; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 638 ss.; F.
67 
 
la riduzione, infatti, “non attua un nuovo trasferimento dei beni al patrimonio del defunto, 
ma opera in modo che il trasferimento, posto in essere dal defunto con le disposizioni 
lesive, si consideri non avvenuto nei confronti del legittimario”
268
; è, ancora, un’azione 
personale, in quanto non è volta “erga omnes o verso qualsiasi possessore o proprietario 
dei beni oggetto delle disposizioni riducibili, ma solo contro i destinatari delle 
disposizioni medesime (donatario, erede, legatario)”
269
; è pure un’azione con effetti 
retroattivi reali, perché “i suoi effetti retroagiscono al momento dell’apertura della 
successione, non solo fra le parti ma […] anche nei confronti dei terzi, salvo eccezioni 
[…] e salvo i temperamenti derivanti dalla riforma degli artt.561 e 563 realizzata dalla 
L.14 maggio 2005, n.80”
270
. 
Per quanto concerne gli effetti dell’azione, sono diversi a seconda di come si sia 
realizzata la lesione. Perciò, anzitutto, se si tratta di legittimario interamente pretermesso 
dal de cuius, “il quale con una o più istituzioni di erede, a favore di terzi, abbia disposto 
per intero del proprio patrimonio”
271
, il legittimario preterito, successivamente al 
vittorioso esperimento dell’azione in questione, può conseguire la dichiarazione di 
inefficacia delle statuizioni a carattere universale presenti nel testamento “nella misura in 
cui eccedano la disponibile e la conseguente sua chiamata nella quota ereditaria resa libera 
dalla sentenza di riduzione”
272
. L’effetto che si realizza è, pertanto, quello di una 
“comunione ereditaria fra erede o coeredi testamentari e legittimario”
273
, il quale ha 
diritto, inoltre, al “compossesso, pro quota”
274
, delle sostanze ereditarie. 
                                                           
      PENE VIDARI, op. cit., 272 ss. 
268
 G. CAPOZZI, op. cit., 531; così, PINO, op. cit., 78 ss.; SANTORO-PASSARELLI, Dei 
      legittimari cit., 331; MENGONI, Successione necessaria cit., 232 ss.; CHINÈ, FRATINI, 
      ZOPPINI, op. cit., 397; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 638 ss.; F. 
      PENE VIDARI, op. cit., 272 ss. 
269
 G. CAPOZZI, op. cit., 532; in tal senso, BARBERO, Sistema istituzionale de diritto privato 
      italiano cit., 1033; SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari cit., 330; CATTANEO, La 
      vocazione necessaria e la vocazione legittima cit., 459; Cass., 19 ottobre 1993, n.10333; Cass., 
      7 agosto 1996, n.7259; Cass., 22 marzo 2001, n.4130; CHINÈ, FRATINI, 
      ZOPPINI, op. cit., 397; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 638 ss.; F. 
      PENE VIDARI, op. cit., 272 ss. 
270
 G. CAPOZZI, op. cit., 532 
271
 G. CAPOZZI, op. cit., 563; MENGONI, Successione necessaria cit., 81 ss. 
272
 G. CAPOZZI, op. cit., 563; MENGONI, Successione necessaria cit., 76; DELLE MONACHE, 
      Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario, Milano, 2008, 44 ss. 
273
 G. CAPOZZI, op. cit., 563-564; MENGONI, Successione necessaria cit., 76; DELLE 
      MONACHE, op. cit., 48 
274
 G. CAPOZZI, op. cit., 563-564; MENGONI, Successione necessaria cit., 76; DELLE 
      MONACHE, op. cit., 48
68 
 
Altra ipotesi che può verificarsi è quella del legittimario chiamato all’eredità, ex 
lege o per testamento, in una quota inferiore a quella cui ha diritto “per il concorso di una 
o più istituzioni ereditarie, fatte per testamento, lesive dei suoi diritti”
275
. In tal caso, 
sempre successivamente al vittorioso esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario 
consegue l’attribuzione di un’ulteriore quota ereditaria la quale, aggiungendosi a quella 
per la quale già è chiamato, gli consente di ottenere interamente la quota a lui spettante. 
In questa maniera, si verifica una variazione della comunione ereditaria sussistente, con 
aumento della legittima. 
Qualora, invece, la lesione sia dovuta a legati o donazioni, l’esperimento 
dell’azione di tutela “non incide sulla delazione ereditaria (che vede il legittimario 
chiamato all’eredità per legge o per testamento), ma rende parzialmente o totalmente 
inefficace il lascito testamentario o la donazione, in modo da integrare il contenuto della 
quota già delata al legittimario”
276
. In particolar modo, se si tratta di inefficacia parziale 
si delinea “una situazione di comunione fra legittimario e legatario o donatario sul bene 
oggetto di riduzione, con quote determinate secondo la pronuncia di riduzione”
277
; se 
l’inefficacia è totale, invece, il legittimario ha diritto ad avere restituito il bene legato o 
donato, qualora “il possesso sia già stato attribuito al legatario […] o al donatario […]”
278
; 
e, se il bene si trova ancora nella disponibilità di questi ultimi, il legittimario potrà esperire 
contro di loro l’azione di restituzione oppure, se il bene non si trovi nella materiale 
disponibilità dei predetti possessori perché già alienato, il legittimario potrà, a certe 
condizioni, agire per la restituzione contro gli eventuali terzi aventi causa dal legatario o 
dal donatario”
279
. 
 
 
 
                                                           
275
 G. CAPOZZI, op. cit., 564; MENGONI, Successione necessaria cit., 81; DELLE MONACHE, 
      op. cit., 46 
276
 G. CAPOZZI, op. cit., 564; MENGONI, Successione necessaria cit., 83 e 270; DELLE 
      MONACHE, op. cit., 47 
277
 G. CAPOZZI, op. cit., 564-565; MENGONI, Successione necessaria cit., 286; DELLE 
      MONACHE, op. cit., 49 
278
 G. CAPOZZI, op. cit., 564-565; DELLE MONACHE, op. cit., 49 ss. 
279
 G. CAPOZZI, op. cit., 565
69 
 
3.1.1 Soggetti legittimati  
Dal punto di vista della legittimazione attiva, ai sensi dell’art.557 c.c., il quale 
espressamente dispone: “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della 
porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o 
aventi causa”, i soggetti cui spetta l’esercizio dell’azione di riduzione sono, innanzitutto, 
i legittimari; nell’ipotesi di pluralità di questi ultimi, ognuno di essi può agire soltanto per 
la propria quota, in quanto “ha un diritto autonomo all’esercizio dell’azione, con la 
conseguenza che il legittimario che agisca in riduzione non può ottenere quanto compete 
al legittimario inattivo”
280
. Nel caso di pretermissione, la proposizione dell’azione di 
riduzione “assorbe l’accettazione dell’eredità, nel senso che, da un lato, in quanto 
pretermesso, non può accettare sin da subito l’eredità mancando la relativa chiamata, 
dall’altro lato, una volta ottenuta la pronuncia di riduzione, non occorre un ulteriore atto 
di accettazione dell’eredità, poiché per effetto della riduzione egli non tanto è chiamato, 
bensì viene senz’altro all’eredità”
281
.   
Sono, altresì, legittimati i loro eredi, sia legittimi che testamentari, in virtù del fatto 
“che essi subentrano in tutti i rapporti patrimoniali spettanti al defunto e quindi anche 
nella loro tutela”
282
. Per espressa disposizione della norma suddetta, rientrano tra i 
soggetti legittimati anche gli aventi causa dai legittimari, ossia i “legatari dei diritti di 
legittima ovvero l’acquirente a titolo gratuito o a titolo oneroso”
283
, nell’ipotesi di 
cessione dell’azione in argomento. 
Si discute se rientrino tra i soggetti legittimati attivi anche i creditori del legittimario 
“in via surrogatoria”
284
, ai quali derivi un pregiudizio a causa del mancato esperimento 
                                                           
280
 G. CAPOZZI, op. cit., 543; anche, Cass., 22 ottobre 1975, n.3500; Cass., 28 novembre 1978, n. 
     5611; in tal senso, MENGONI, Successione necessaria cit., 242 ss.; CHINÈ, FRATINI, 
     ZOPPINI, op. cit., 398 ss.; F. PENE VIDARI, op. cit., 273 ss.; CUFFARO, DELFINI, Delle 
     Successioni. Artt.456-564 cit., 651 ss. 
281
 CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 398; MENGONI, Successione necessaria cit., 241 
282
 G. CAPOZZI, op. cit., 543; così anche, MENGONI, Successione necessaria cit., 242 ss.; CHINÈ,  
      FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 398 ss.; F. PENE VIDARI, op. cit., 273 ss.; CUFFARO, DELFINI,  
      Delle successioni. Artt.456-564 cit., 651 ss. 
283
 G. CAPOZZI, op. cit., 543; L. FERRI, Dei legittimari, Artt.536-564 cit., 199; anche MENGONI, 
      Successione necessaria cit., 242 ss.; CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 398 ss.; F. PENE 
      VIDARI, op. cit., 273 ss.; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 651 ss. 
284
 F. PENE VIDARI, op. cit., 273; altresì, CARBONE, Riduzione delle donazioni e delle 
      disposizioni testamentarie lesive della legittima in Dig. Disc. Priv. Sez. civ., XVII, Torino, 619; 
      Cass., 10-8-1974, n.2395 in Foro it., 1967, I, 2030
70 
 
dell’azione da parte del legittimario medesimo; ebbene, sia in dottrina che in 
giurisprudenza è prevalsa la tesi affermativa, “sia perché si tratta di un diritto di contenuto 
patrimoniale, sia perché la legittimazione degli aventi causa ne conferma il carattere non 
personale”
285
. In tal caso, però, il legittimario non deve aver precedentemente “prestato 
acquiescenza alle disposizioni lesive o rinunciato all’azione medesima”
286
.  
Il 3° comma dell’art.557 c.c. così dispone: “I donatari e i legatari non possono 
chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne 
nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha 
accettato con il beneficio d’inventario”. Tale esclusione si intende riferita ai donatari e ai 
legatari che non siano anche legittimari, i quali, altrimenti, hanno sempre la possibilità di 
esperire l’azione di tutela. 
In relazione all’ultima parte del comma in argomento, si distinguono due ipotesi: 
nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, essendo il patrimonio del de cuius e 
quello degli eredi separati, i creditori del primo non possono proporre l’azione di 
riduzione sostituendosi agli eredi-legittimari, “eventualmente rimasti inattivi, perché essi 
non diventano anche loro creditori”
287
; nell’ipotesi invece di accettazione pura e semplice, 
la confusione tra i due patrimoni fa sì che i creditori del testatore siano anche creditori 
dell’erede-legittimario, e ciò gli permette di esercitare l’azione di tutela sostituendosi al 
legittimario, qualora quest’ultimo rimanga inerte.  
Dal lato della legittimazione passiva, l’azione di riduzione può essere esperita 
soltanto nei confronti dei destinatari delle disposizioni oggetto di riduzione e i loro eredi; 
“solo in tal senso può affermarsi che è un’azione personale”
288
. Mentre non può essere 
                                                           
285
 G. CAPOZZI, op. cit., 544; PINO, La tutela dei legittimari cit., 69; SANTORO-PASSARELLI, 
      Dei legittimari cit., 316; L. FERRI, Dei legittimari, Artt.536-564 cit., 199-200; MENGONI, 
     Successione necessaria cit., 242; CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 398 ss.; F. PENE 
     VIDARI, op. cit., 273 ss.; CUFFARO, DELFINI, Delle successioni. Artt.456-564 cit., 651 ss.; 
      altresì, Trib. Parma, 27 aprile 1974 in Giur. it., 1975, I, 350; Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002 in 
      Riv. giur. sarda, 2003, 321 
286
 F. PENE VIDARI, op. cit., 273 
287
 G. CAPOZZI, op. cit., 545 
288
 G. CAPOZZI, op. cit., 545; anche, MENGONI, Successione necessaria cit., 242 ss.; CHINÈ, 
      FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 398 ss.; F. PENE VIDARI, op. cit., 273 ss.; CUFFARO, DELFINI, 
     Delle successioni. Artt.456-564 cit., 651 ss.
71 
 
esercitata contro i loro aventi causa, i quali possono agire solamente per la restituzione, 
successivamente all’avvenuta riduzione. 
 
 
 
3.1.2 Condizioni per l’esercizio dell’azione 
Le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione sono, ai sensi dell’art.564 c.c.: 
l’accettazione beneficiata, ossia con beneficio d’inventario e l’imputazione delle 
attribuzioni fatte al legittimario dal de cuius, “per successione o donazione”
289
. 
La prima delle anzidette condizioni è prevista dal 1° comma della norma citata, il 
quale così stabilisce: “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio 
d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le 
donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano 
rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col 
beneficio d’inventario e che ne è decaduto”
290
. Si discute circa la ratio della disposizione, 
ma appare preferibile l’orientamento che la individua “nella tutela dei legatari e dei 
donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale della 
consistenza dell’asse ereditario che accerti l’effettiva lesione”
291
; anche se, per alcuni, la 
norma risulta eccessiva, in quanto basterebbe la semplice redazione dell’inventario. 
L’obbligo di accettazione beneficiata è posto soltanto per il legittimario leso, ossia 
al quale viene attribuita una quota ereditaria inferiore rispetto a quella cui ha diritto. 
Invece, non è soggetto a tale onere il legittimario pretermesso, poiché egli, non essendo 
stato chiamato all’eredità non può, ovviamente, accettarla né con né senza il beneficio, 
prima di aver vittoriosamente agito in riduzione. 
                                                           
289
 G. CAPOZZI, op. cit., 546 
290
 G. CAPOZZI, op. cit., 546; anche, CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 309; F. PENE VIDARI, 
      op. cit., 274 ss.; MENGONI, Successione necessaria cit., 257 ss. 
291
 G. CAPOZZI, op. cit., 546; SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari cit., 326; MENGONI, 
      Successione necessaria cit., 243
72 
 
Anche se la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza della Suprema Corte rilevano 
che l’azione in questione non sia ammissibile senza la previa accettazione beneficiata, 
qualora quest’ultima sia richiesta, “trattandosi non di requisito costitutivo, ma di 
condizione di ammissibilità. Né può il legittimario sanare la situazione con successiva 
accettazione beneficiata, essendo egli ormai erede puro e semplice, in quanto ha 
tacitamente accettato l’eredità con il fatto stesso di avere proposto l’azione”
292
. 
L’ultima parte del 1° comma, che prevede che il legittimario-erede mantenga il 
diritto di esercitare l’azione di riduzione anche se decada dallo stesso, nonostante abbia 
accettato con beneficio, non opera se l’erede non ha redatto l’inventario; difatti, poiché 
“esso costituisce la principale garanzia per i soggetti passivi dell’eventuale azione di 
riduzione, la sua mancanza fa sì che il legittimario sia considerato erede puro e semplice 
[…] e non possa esperire tale azione”
293
. 
La seconda condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione è prevista dal 
2°comma dell’articolo in questione, secondo cui “In ogni caso il legittimario, che 
domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla 
sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato 
espressamente dispensato”
294
. La disposizione ha lo scopo di delimitare l’area 
dell’azione di riduzione; “deve cioè presumersi, salvo espressa dispensa, che le donazioni 
fatte e i legati disposti dal de cuius a favore di chi agisce in riduzione siano soltanto delle 
anticipazioni sulla quota legittima; non ci sarà, perciò, lesione se le predette liberalità 
riescano a formare il valore della legittima stessa”
295
. Questa tipologia di imputazione “ha 
la funzione di formare il reale valore della legittima”
296
 e configura, inoltre, un onere per 
poter esperire l’azione di riduzione. Essa non si ha, dunque, qualora il testatore abbia 
                                                           
292
 G. CAPOZZI, op. cit., 547; L. FERRI, Dei legittimari, Artt. 536-564 cit., 252-253; 
      GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali-Successioni legittime in Comm. 
      cod. civ., Torino, 345; Cass., 5 ottobre 1974, n.2621; Cass., 7 aprile 1990, n.2923; Cass., 6 agosto 
      1990, n.7899; Cass., 1° dicembre 1993, n.11873; Cass., 9 dicembre 1995, n.12632; F. PENE 
      VIDARI, op. cit., 274 ss.; MENGONI, Successione necessaria cit., 257 ss. 
293
 G. CAPOZZI, op. cit., 547; CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima cit., 
      462; Cass., 28 marzo 1981, n.1787; Cass., 9 agosto 2005, n.16739; F. PENE VIDARI, 
      op. cit., 274 ss.; MENGONI, Successione necessaria cit., 257 ss.  
294
 G. CAPOZZI, op. cit., 547; F. PENE VIDARI, op. cit., 274 ss.; MENGONI, Successione 
      necessaria cit., 257 ss. 
295
 G. CAPOZZI, op. cit., 547; F. PENE VIDARI, op. cit., 274 ss.; MENGONI, Successione 
      necessaria cit., 257 ss. 
296
 G. CAPOZZI, op. cit., 547
73 
 
dispensato esplicitamente il legittimario; tale dispensa deve essere “necessariamente 
espressa, anche se non sono richieste formule sacramentali [e] può essere contenuta nello 
stesso atto di donazione, o in un successivo atto tra vivi, ovvero nel testamento”
297
, a 
prescindere che, in tale ultimo caso, si possa riferire “ad una donazione, oppure d un 
lascito testamentario contenuto nel medesimo testamento o in un testamento precedente, 
purché non revocato”
298
. 
Il disposto della norma è suscettibile di interpretazione estensiva, in virtù della 
quale, dunque, il legittimario deve imputare non soltanto “le donazioni e i legati, ma tutto 
ciò che abbia ricevuto per successione, vale a dire anche i beni che abbia conseguito in 
qualità di erede”
299
. L’imputazione dei beni deve avvenire tenendo in considerazione “il 
valore e tutte le potenzialità economiche che essi hanno al tempo dell’apertura della 
successione. In particolare, l’imputazione delle donazioni di denaro va effettuata secondo 
il valore nominale della moneta”
300
.  
Il 3° comma prevede che “Il legittimario che succede per rappresentazione deve 
anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo 
ascendente”
301
. La disposizione si riferisce ai discendenti del defunto, ossia nipoti o altri 
discendenti; essa è stata criticata da una parte della dottrina, in quanto “in tal modo il 
rappresentante dovrebbe imputare donazioni e legati da cui in concreto non ha tratto alcun 
beneficio”
302
. Un’altra parte della dottrina ha, invece, rilevato che “la rappresentazione è 
destinata non solo ad assicurare un’uguaglianza di trattamento nei rapporti tra i coeredi, 
ma anche a tutelare le aspettative dei terzi (onorati testamentari o legatari), le quali non 
debbono andare deluse solo perché, in luogo del figlio gratificato con una liberalità in 
conto di legittima, subentrano i suoi discendenti legittimi”
303
.  
 
 
                                                           
297
 CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 399 
298
 CHINÈ, FRATINI, ZOPPINI, op. cit., 399 
299
 G. CAPOZZI, op. cit., 548 
300
 G. CAPOZZI, op. cit., 548; anche, BIANCA, op. cit., 614; Cass., 22 novembre 1984, n.6011; 
      Cass., 17 gennaio 2003, n.645 
301
 G. CAPOZZI, op. cit., 548 
302
 G. CAPOZZI, op. cit., 549; SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari cit., 329 
303
 G. CAPOZZI, op. cit., 549; MENGONI, Successione necessaria cit., 255 ss.