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INTRODUZIONE 
 
Individuando nell’utilizzo delle macchine una delle principali cause di infortuni sul lavoro, il 
legislatore italiano ha ritenuto opportuno e necessario emanare una normativa specifica sin 
dall’anno 1955 mediante il D.P.R. n. 547 “norme generali per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro”. All’epoca si trattava di una normativa all’avanguardia in campo internazionale, tanto era 
dettagliata l’analisi dei fattori di rischio connessi con l’utilizzo delle macchine. Oltre a disposizioni 
di carattere generale, infatti, il decreto prendeva in esame particolari famiglie di macchine 
individuando, per ciascuna di esse, precise disposizioni che gli utilizzatori erano chiamati a 
rispettare.  
Le norme contenute nel Decreto hanno avuto efficacia  per circa 50 anni, sino all’entrata in 
vigore dei provvedimenti di matrice comunitaria. In particolare il D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 
ha introdotto modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 547 senza tuttavia stravolgerne la ratio. 
La vera “rivoluzione” in tema di sicurezza delle macchine è introdotta dal D.P.R. 24 Luglio 
1996, n. 459, entrato in vigore il 21 Settembre 1996, di recepimento della Direttiva
1
 98/37/CEE 
(Direttiva Macchine), come modificata dalla direttiva 89/392/CEE. La marcatura CE e la 
dichiarazione di conformità costituiscono un nuovo approccio riguardo alla problematica della 
sicurezza delle macchine individuando nel costruttore precise responsabilità in merito alla loro 
sicurezza intrinseca. La Direttiva ha anche contribuito a razionalizzare condizioni di sicurezza delle 
macchine in tutti gli Stati membri uniformando le attrezzature di nuova costruzione attraverso 
l’introduzione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES). Tale approccio non libera l’utilizzatore 
da responsabilità riguardanti non solo il corretto utilizzo delle macchine ma anche la verifica 
sull’effettiva rispondenza delle macchine ai RES. Il costruttore non si sostituisce, pertanto, alle 
responsabilità dell’utilizzatore nel caso di sottoscrizione di dichiarazioni di conformità mendaci.  
                                                      
1
 La “direttiva” è un atto del Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio e la Commissione rivolto a uno o 
piø Stati membri; «la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi», ovvero, perchØ una direttiva si 
applicabile in uno Stato membro, necessita di un esplicito atto di recepimento nell’ambito dell’ordinamento legislativo 
nazionale. La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, proprio come i regolamenti, ma lascia spazio all’iniziativa 
legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto, sono obbligatori il principio e il fine fissato in ambito comunitario, ma 
poi lo Stato ha la facoltà di disciplinarla materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene piø idonei (obbligo di 
risultato). 
Il “regolamento”, invece, è un atto di portata generale diretto a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile 
in ognuno di essi senza bisogno di nessun atto di recepimento.
Introduzione 
 
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Il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 abroga definitivamente il D.P.R. n. 547 del 1955 ed introduce, 
negli Allegati V, VI e VII, norme e misure di sicurezza che riprendono, con particolare riguardo 
all’Allegato V, i contenuti del D.P.R. n. 547 del 1955. 
Infine il D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 17 recepisce la Direttiva 2006/42/CE “Nuova Direttiva 
Macchine” introducendo elementi di novità rispetto al precedente D.P.R. n. 459 del 1996. 
Di seguito l’elenco cronologico delle disposizioni legislative emanate in materia di sicurezza 
delle macchine e delle attrezzature di lavoro. 
- D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547 “Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” 
(abrogato dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81). 
- D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” (abrogato dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81). 
- D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” (abrogato dal 
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81). 
- D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle macchine” (Direttiva Macchine) (abrogato dal D.Lgs. 27 Gennaio 
2010, n. 17). 
- D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 359 “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro 
da parte dei lavoratori”. 
- D.Lgs. 25 Febbraio 2000, n. 93 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 
pressione”. 
- D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
- D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE (Nuova Direttiva 
Macchine), relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
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CAPITOLO I 
LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 
 
La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
1
 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il 9 Giugno 2006 ed è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009, in 
sostituzione della Direttiva 98/37/CE. E’ stata recepita ed attuata nell’ordinamento nazionale il 6 
marzo 2010 con il regolamento di attuazione D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
2
, che ha abrogato il 
D.P.R. n. 459/1996, il quale aveva recepito la precedente Direttiva Macchine. Il provvedimento 
italiano è perciò entrato in vigore in ritardo non soltanto rispetto alla data del 29 giugno 2008 fissata 
dalla Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE per i recepimenti nazionali ma addirittura 
successivamente alla data di applicazione della Direttiva stessa. 
Il nuovo provvedimento non ha stravolto il riferimento normativo esistente, ben definito e 
strutturato e che rappresenta il risultato di anni di evoluzione e ricerca normativa, ma lo ha 
confermato nella sua impostazione di base, introducendo innovazioni limitate ma rilevanti e 
soprattutto una serie di chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti. 
Come il precedente testo è destinato ad essere un riferimento ineludibile per tutti gli attori che a 
qualunque titolo interagiscono con le macchine e la sicurezza, dal progettista all’utilizzatore finale. 
¨ diretto infatti alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che 
devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul 
mercato, al fine di migliorarne lo standard di sicurezza. 
Nel presente Capitolo verranno indicate le principali modifiche e innovazioni apportate rispetto 
alla precedente Direttiva 98/37/CE, oltre ad alcuni aspetti riguardanti l’applicazione pratica della 
Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE. 
1.1 Campo di applicazione 
Il legislatore ha apportato uno sdoppiamento del precedente art. 1 della Direttiva 98/37/CE che 
trattava congiuntamente il campo di applicazione e le definizioni ed ha delimitato il campo di 
applicazione e di esclusione della norma europea. Il campo di applicazione risulta piø esteso, 
meglio articolato e piø chiaro. Il nuovo perimetro comprende un’ampia varietà di prodotti ed 
                                                      
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 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che 
modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (in G.U.U.E. del 9 giugno 2006, n. L 157/24). 
2
 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la 
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” (in S.O. n. 36/L alla G.U. 19 febbraio 2010, n. 41).
I. La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 
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ingloba, per la prima volta, le catene, le funi e le cinghie destinate ad essere incorporate in 
macchine/accessori di sollevamento, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, gli ascensori 
da cantiere, gli ascensori a movimento lento ed infine le quasi-macchine. 
Nel paragrafo 1 dell’articolo 1 della Direttiva 2006/42/CE, sono elencati i prodotti soggetti 
all’applicazione della stessa, ovvero: 
- le macchine; 
- le attrezzature intercambiabili; 
- i componenti di sicurezza; 
- gli accessori di sollevamento; 
- le catene, le funi e le cinghie; 
- i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 
- le quasi-macchine. 
Integra il campo di applicazione l’art. 24 che modifica la Direttiva Ascensori 95/16/CE 
escludendo dal suo campo applicativo gli ascensori da cantiere e gli ascensori con velocità fino a 
0,15 m/s e facendoli automaticamente ricadere in quello della Nuova Direttiva Macchine. 
La definizione di “macchina” riportata all’art. 2, lettera a) della Direttiva è:  
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza 
umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro 
solidamente per un'applicazione ben determinata, 
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di 
allacciamento alle fonti di energia e di movimento, 
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo 
essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, 
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che 
per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, 
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al 
sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. 
 
Quindi, una macchina deve avere almeno un organo in movimento azionato da una fonte di 
energia e deve avere una destinazione d’uso ben definita, ovvero deve portare a termine una serie di 
operazioni tese a uno scopo preciso: una macchina non completa al punto da non poter assolvere le 
proprie funzioni, non rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE.
I. La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 
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L’art. 1, par. 2, della Direttiva ha fissato invece le esclusioni dal campo applicativo, tra cui: 
- i componenti di sicurezza se utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti 
identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; 
- le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; 
- le macchine specificatamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, 
possono provocare una emissione di radioattività; 
- le armi, incluse le armi da fuoco; 
- i trattori agricoli e forestali per quanto riguarda i rischi già coperti dalla Direttiva 
2003/37/CE, eccetto le macchine su di essi installate; 
- i veicoli a motore a due o tre ruote per i rischi già ricompresi nella Direttiva 2002/24/CE, 
eccetto le macchine su di essi installate; 
- le navi marittime ed unità off-shore comprese le macchine su di essi installate; 
- le macchine appositamente progettate e costruite ai fini di ricerca per essere 
temporaneamente utilizzate nei laboratori; 
- le macchine per usi militari o di ordine pubblico; 
- i prodotti elettrici ed elettronici rientranti nella cosiddetta “Direttiva Bassa Tensione” 
2006/95/CE. 
Innanzitutto, sono escluse dal campo di applicazione le macchine la cui unica fonte di energia 
sia la forza umana diretta, dove per forza umana diretta si intende che non sia stata accumulata sotto 
forma di energia potenziale: per esempio, una macchina azionata da una molla caricata 
manualmente da una persona rientra nel campo di applicazione della Direttiva, in quanto la forza 
umana non è diretta, ma accumulata; sono invece escluse le macchine in cui la forza umana è 
demoltiplicata dai meccanismi quali ingranaggi, bracci di leva, ecc. Il motivo di tale distinzione 
risiede nel fatto che nel caso la forza umana sia diretta, cessando di applicare la forza si dovrebbero 
fermare anche gli elementi messi in movimento (ovvero il movimento è sotto il diretto controllo 
dell’operatore), mentre, nel caso venga liberata una forma di energia accumulata, questa agisce 
indipendentemente dall’azione dell’operatore e quindi comporta i rischi di qualsiasi fonte di energia 
(anche se di entità limitata).  
Sono esclusi dal campo di applicazione i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati 
come pezzi di ricambio in sostituzione di pezzi identici e forniti dal fabbricante della macchina 
originaria. Ne deriva che questa esclusione non si applica ai componenti di sicurezza destinati ad 
essere commercializzati sia come pezzi di ricambio specifici per la macchina, sia come ricambi da 
utilizzare in maniera generalizzata. Un’altra esclusione di notevole rilevanza riguarda tutte le armi e
I. La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 
Safety Management I   Pagina 6 
non soltanto le armi da fuoco, occorre precisare che l’esclusione non si applica agli apparecchi 
portatili a carica esplosiva per il fissaggio o ad altre macchine ad impatto progettate esclusivamente 
a fini industriali o tecnici. 
La Direttiva Macchine non si applica, o cessa di essere applicata dalla data di attuazione di altre 
“direttive specifiche” che coprono in parte o completamente i pericoli presentati dai prodotti 
rientranti nel suo campo di applicazione. Quindi, se una direttiva specifica comprende tutti i pericoli 
della macchina compresa nel suo campo di applicazione questa direttiva si applica nella sua totalità 
e la Direttiva Macchine non viene applicata per niente (ad es. sicurezza giocattoli, dispositivi di 
protezione individuale, dispositivi medici, ascensori, funicolari). Se invece una disposizione 
legislativa specifica copre solamente alcuni pericoli della macchina, si applica al posto della 
Direttiva Macchine solamente per questi pericoli (ad es. apparecchi e sistemi di protezione da 
utilizzare in atmosfera esplosiva, parti della macchina destinate a entrare in contatto con prodotti 
alimentari, recipienti e attrezzature a pressione, apparecchi a gas). Possono poi esistere direttive 
specifiche che si applicano in aggiunta alla Direttiva Macchine per i pericoli non coperti da 
quest’ultima (ad es. prodotti da costruzione, emissioni inquinanti di motori destinati 
all’installazione su macchine mobili non stradali, apparecchiature radio e terminali di 
telecomunicazione, emissione acustica ambientale delle macchine destinate all’uso all’aperto, uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, compatibilità elettromagnetica, 
progettazione ecocompatibile). 
1.2 Componenti di sicurezza 
I componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato rientrano nel campo di 
applicazione della Direttiva Macchine; un “componente di sicurezza” è definito dall’art. 2, lettera c) 
della Direttiva 2006/42/CE come: 
componente 
- destinato ad espletare una funzione di sicurezza, 
- immesso sul mercato separatamente, 
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e 
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere 
sostituito con altri componenti. 
 
La Direttiva Macchine si applica solamente ai componenti di sicurezza immessi sul mercato 
separatamente; se il componente di sicurezza è incorporato in una macchina, la sua conformità ai 
requisiti di sicurezza e di tutela della salute è implicitamente compresa nel fatto che la macchina 
stessa è conforme a tali requisiti. Allo stesso modo, quando un componente di sicurezza viene 
fornito come pezzo di ricambio originale dal fabbricante della macchina, non rientrerà nel campo di
I. La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 
Safety Management I   Pagina 7 
applicazione della Direttiva, in quanto di ritiene che la fornitura di un pezzo di ricambio originale 
rientri nella continuità del contratto di vendita iniziale. Per quanto riguarda invece i componenti di 
sicurezza immessi separatamente sul mercato è indispensabile definire quando un componente può 
essere definito di sicurezza. Innanzitutto, un componente di sicurezza non contribuisce direttamente 
all’espletamento della funzione della macchina, ma il suo scopo principale è quello di assicurare 
una misura di protezione per le persone esposte. Inoltre, non può essere considerato di “sicurezza” 
un componente il cui guasto o malfunzionamento non comporta rischi per le persone esposte. 
Alcuni componenti hanno un’indubbia funzione di sicurezza, quali un comando di arresto di 
emergenza, oppure un tappeto sensibile. Per altri componenti, invece, l’attribuzione della funzione 
di sicurezza può essere ambigua, confondibile con il normale funzionamento della macchina, in 
questi casi sarà il costruttore ad assegnargli una precisa destinazione d’uso. 
L’Allegato V della Nuova Direttiva Macchine riporta un elenco indicativo dei componenti di 
sicurezza che può essere utilizzato per orientarsi nell’interpretazione del suo campo di applicazione. 
Tale elenco è aggiornabile dalla Commissione Europea 
1.3 Le quasi-macchine 
La Direttiva 2006/42/CE ha introdotto il concetto di “quasi-macchine” definendole all’art. 2, 
lettera g) come: 
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben 
determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad 
essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una 
macchina disciplinata dalla presente direttiva. 
 
Il punto chiave di questa definizione è il fatto che le quasi-macchine da sole non sono in grado 
di portare a compimento l’applicazione cui sono destinate. La discriminante per determinare se una 
macchina può funzionare in modo indipendente oppure no è la necessità di assemblaggio con altre 
macchine per svolgere la sua funzione.  
Le quasi-macchine per la loro natura imperfetta non possono rispondere completamente ai 
Requisiti Essenziali di Sicurezza della Direttiva, in quanto alcuni rischi possono derivare proprio 
dall’incompletezza stessa o dall’interfacciamento previsto per raggiungere un’applicazione ben 
definita, un interfacciamento che, è opportuno sottolineare, il produttore della quasi-macchina può 
non conoscere o prevedere. Appare chiaro quindi che una macchina fornita priva di alcune misure 
di protezione in quanto destinata a essere assemblata con altre macchine – e che quindi non soddisfa 
tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della salute dell’Allegato I della Direttiva
I. La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 
 
Safety Management I   Pagina 8 
Macchine – non può essere marcata CE per i motivi sopra esposti. Nella definizione di quasi-
macchine rientrano anche i sistemi di azionamento pronti a essere installati su una macchina, quali 
per esempio i motori a combustione interna. Nella Direttiva 2006/42/CE viene stabilito che per le 
quasi-macchine deve essere predisposta la documentazione tecnica pertinente in accordo ai requisiti 
della lettera B dell’Allegato VII della Direttiva. 
Le quasi-macchine: 
- non devono essere marcate CE; 
- devono essere accompagnate da una Dichiarazione di Incorporazione secondo l’Allegato II 
lettera B della Direttiva 2006/42/CE; 
- devono essere accompagnate da istruzioni per l’assemblaggio secondo indicazioni 
dell’Allegato VI della Direttiva. 
1.4 Applicazione della Direttiva 2006/42/CE agli insiemi di macchine 
Gli insiemi di macchine o le installazioni complesse – normalmente chiamati anche impianti o 
linee di produzione – sono macchine. 
Per “installazioni complesse” s’intende un insieme di macchine, apparecchi e dispositivi che, 
per contribuire allo stesso risultato, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel 
funzionamento.  
Un altro elemento che aiuta a definire il concetto di insieme di macchine è che il sistema di 
comando sia comune a piø macchine; questo coerentemente con la definizione fornita dalla 
Direttiva 2006/42/CE all’articolo 2, lettera a), quarto trattino: 
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che 
per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, 
 
Le macchine che costituiscono l’insieme sono normalmente regolamentate dall’Allegato II, 
lettera B, ovvero non sono marcate CE e sono accompagnate da una dichiarazione di 
incorporazione, ma possono anche essere macchine in grado di funzionare in modo indipendente e, 
come tali, marcate CE e accompagnate da una dichiarazione di conformità CE. 
La marcatura CE dell’insieme dovrà essere effettuata solo dopo che tutto l’insieme sia stato 
dichiarato conforme alle direttive applicabili e tale compito spetta all’assemblatore dell’insieme o 
all’utilizzatore finale se questi assembla piø macchine per costituire un insieme complesso per uso 
proprio. A tale scopo dovrà essere effettuata una valutazione del rischio dell’insieme, per assicurarsi