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CAPITOLO PRIMO 
 
1.      LA NASCITA E L’EVOLUZIONE DI UN DIRITTO 
“MODERNO” TRA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI 
 
SOMMARIO: 1.1 La protezione dei dati personali quale diritto fondamentale di 
libertà. – 1.2 Il ruolo dirompente dell’evoluzione tecnologica nella conformazione 
attuale del diritto alla privacy. – 1.2.1 Segue: diritto alla riservatezza e diritto alla 
protezione dei dati personali: un breve excursus storico. – 1.2.2 L’evoluzione della 
figura della protezione dei dati personali nel diritto europeo. 
 
1.1. LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI QUALE 
DIRITTO FONDAMENTALE DI LIBERTÀ 
 Il primo aspetto da mettere in luce nel percorso che si vuole 
intraprendere riguarda la centralità della persona umana e i suoi diritti 
fondamentali. 
 Preliminarmente appare opportuno delineare il significato di 
tutela della persona e della sua dignità che, alla luce del dettato 
costituzionale di cui all’art. 2, rappresentano il “nucleo” dei diritti 
fondamentali dell’uomo. È necessario considerare che la dignità della 
persona umana, intesa come elemento di valore e come oggetto di
8 
 
diritti fondamentali, è ritenuta, da molti studiosi della dottrina, datata e 
legata soprattutto al personalismo cattolico francese del secolo 
scorso
4
. Il concetto di dignità è molto importante perché aiuta a 
cogliere nella visione della libertà personale, economica, sociale e 
politica, il “centro” dei diritti universali dell’uomo e soprattutto 
possiede, a seguito di una realtà ormai globalizzata, una forza 
eccezionalmente importante
5
.  
 Viviamo in un mondo in cui milioni di persone migrano da uno 
Stato all’altro e da un continente all’altro, in cerca di pace; in un 
mondo che non dimentica i conflitti del XX secolo e tutt’oggi, ancora, 
è costretto a subirli. Ecco perché la dignità della persona umana è 
diventata, insieme ma forse anche di più della libertà personale
6
, il 
vero valore dominante di tutte le Carte dei Diritti, a partire da quella 
dell’ONU
7
, poi quella della CEDU
8
, fino ad arrivare alla Carta di 
                                                           
4
  La letteratura su questa corrente del cattolicesimo francese ed europeo è 
sterminata. In questa sede, ci si limita ad inviare al sintetico ma pregevole saggio di 
J.-M. DOMENACH, personalismo, in Enciclopedia del Novecento, Treccani, Roma, 
1980. 
5
  In questo senso la Enciclica “Laudato sì” di PAPA FRANCESCO “sulla cura 
della casa comune”, del 24 maggio 2015 è assolutamente moderna e offre un quadro 
del mondo di oggi e di quello che verrà nella quale si ritrovano tutti i temi della 
contemporaneità, dalla difesa intransigente dei diritti fondamentali dell’uomo, 
all’attenzione alla tutela dell’ambiente fino all’analisi delle promesse e dei pericoli 
della società digitale. 
6
  Per un approfondimento sul confronto tra la dignità umana e la libertà 
personale è opportuno citare E. RIPEPE, Sulla dignità umana e su alcune altre cose, 
1-33, Torino, 2014. 
7 
 Cfr. Il Preambolo della dichiarazione dei diritti umani, proclamata nel 1948 
a Parigi, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, inizia così: “Considerato che 
il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei 
loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo”.
9 
 
Nizza, contenente i diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tra i 
diritti alla cui base si pone tale concetto di dignità, si annovera proprio 
il diritto alla protezione dei dati personali che trova riconoscimento 
nell’art. 8 della Carta di Nizza rubricato “Protezione dei dati di 
carattere personale”. 
 La necessità di tutelare e proteggere i dati personali e sensibili 
e di inquadrare il diritto ad esso sotteso nell’ambito dei diritti 
fondamentali è legata proprio all’evoluzione tecnologica delle 
comunicazioni elettroniche, base della nostra società digitale. Inoltre, 
anche la globalizzazione ha contribuito ad accelerare la rete delle 
relazioni sociali, commerciali e finanziarie. 
Questi primi accenni ci permettono di avere una visione di 
partenza sulla dimensione attuale del tema della protezione dei dati, 
concetto sempre più messo alla prova dalla frenetica evoluzione 
rappresentata dal mondo delle nuove tecnologie. L’automatizzazione 
del trattamento delle informazioni, che caratterizza la società digitale 
di questi ultimi anni, ha fatto nascere l’esigenza di prevedere una 
tutela normativa sempre più efficace dei dati personali. 
È giocoforza pensare, infatti, che al fine di assicurare servizi 
che la stessa persona richiede, i vari sistemi informatici (provider) 
potrebbero far circolare in rete informazioni potenzialmente 
acquisibili e controllabili da altri, come i dati personali di ognuno. 
                                                                                                                                        
8 
 Cfr. Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, preambolo e art. 8, dedicato al “Diritto al rispetto della vita privata 
e familiare”.
10 
 
La rete di Internet e i servizi integrati ad essa consentono una 
circolazione potenzialmente illimitata e difficilmente rintracciabile - 
nel tempo e nello spazio - delle informazioni che riguardano un 
individuo. Tale aspetto “problematico” affligge il nostro presente e 
comporta elevati rischi per la libertà e per la dignità delle persone che, 
anche senza il loro consenso, si vedono sottrarre informazioni 
strettamente personali.  
Limitare o vietare la circolazione telematica dei dati personali 
non è certo una soluzione attuabile (anche se efficace) nella società 
moderna; la risposta deve, pertanto, necessariamente passare per lo 
sviluppo di strumenti di tutela che siano in grado di intercettare e 
limitare i rischi informatici sopra indicati.  
 Solo così si potrà parlare di “diritto” al trattamento dei dati 
personali, considerato fondamentale in moltissime Dichiarazioni, 
Carte, Convenzioni e Costituzioni; inoltre, grazie alla diffusione del 
sistema delle telecomunicazioni, tale “diritto fondamentale” sta 
diventando sempre più centrale per la difesa della dignità di ognuno di 
noi. 
 Tra i temi affrontati nella relazione annuale del Garante per la 
protezione dei dati personali (Garante Privacy) del 2015 emerge 
quello del terrorismo e del necessario bilanciamento con il diritto alla 
privacy. Le esperienze di questi anni, infatti, hanno dimostrato come 
l’attività di intelligence, che può avvalersi di tecnologie tanto efficaci 
quanto pervasive e suscettibili di abusi, necessiti di regolamentazione
11 
 
e di cautele rigorose, per impedire che funzioni volte a garantire la 
democrazia, finiscano paradossalmente per violarla. Non a caso il 
tema delle garanzie di sicurezza rispetto all’attività di prevenzione è 
stato oggetto di importanti sentenze. Due su tutte adottate nel corso 
del biennio 2014/2015, una della Corte Costituzionale Portoghese
9
 e 
una della Corte europea dei Diritti dell’uomo
10
, affermano 
l’orientamento comune circa la necessità di un vaglio su particolari 
misure di intelligence (quali in particolare le “intercettazioni 
preventive”) che tutelano i diritti dei cittadini. In questa ottica è 
inevitabile l’esigenza di inquadrare e delimitare i presupposti per 
applicare, a strumenti d’indagine definiti tradizionali, tecnologie che 
possono essere capaci di mutare in un attimo la natura e l’incidenza 
sui diritti fondamentali. Come nel caso dei cd. Software-spia utilizzati 
nelle intercettazioni ambientali, un potente strumento di controllo e 
                                                           
9
  Importante la sentenza del 29 agosto 2015 del Tribunale Costituzionale 
Portoghese, che ha dichiarato illegittima la disciplina delle intercettazioni preventive 
come riformata poco dopo l’attentato a Charlie Hebdo, per l’assenza di un vaglio 
giurisdizionale analogo a quello del procedimento penale, sull’ammissibilità delle 
captazioni. 
10
  Sentenza nella cause riunite C-293/12 e C-594/12 Digital Rights Ireland e 
Seitlinger. In particolare la Corte di giustizia ha dichiarato l'illegittimità della 
direttiva "Frattini" (2006/24/Ce) per violazione del principio di proporzionalità nel 
bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali ed esigenze di pubblica 
sicurezza. All'attenzione della Corte erano, appunto, le disposizioni della direttiva 
volte a garantire la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, i dati 
relativi all'ubicazione e quelli necessari all'identificazione dell'abbonato, per fini di 
accertamento e repressione dei reati. Se, in linea generale, l'accesso a tali dati può 
giustificarsi in ragione di un obiettivo d'interesse generale quale, appunto, il 
contrasto a gravi forme di criminalità e, in definitiva, le esigenze di pubblica 
sicurezza, la direttiva avrebbe, secondo la Corte, ecceduto i limiti imposti dal 
principio di (stretta) proporzionalità. Limiti, questi, da valutare secondo uno 
scrutinio particolarmente rigoroso in ragione della rilevanza del diritto fondamentale 
alla protezione dei dati personali, che in tal modo viene compresso.
12 
 
sorveglianza sulla vita delle persone applicabile senza limiti di spazio 
e di tempo
11
.  
 È chiaro, dunque, che il tema che presenta maggiori sfide e che 
necessita di maggiori attenzioni è quello delle nuove tecnologie al fine 
di garantire un rapporto il più equilibrato possibile tra libertà e 
sicurezza, privacy e prevenzione.  
  
                                                           
11
  Cfr. Relazione annuale 2015, discorso del Presidente Antonello Soro, 
Garante Privacy, 7.
13 
 
1.2.  IL RUOLO DIROMPENTE DELL’EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA NELLA CONFORMAZIONE ATTUALE 
DEL DIRITTO ALLA PRIVACY  
La riservatezza nasce, sostanzialmente, come diritto di tenere 
segreti aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della 
persona. Quella che, con un termine ormai entrato nell’uso comune, 
viene indicata come privacy, rappresenta uno strumento giuridico 
posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata di ogni individuo; in 
particolare con il termine privacy si indica la facoltà di impedire che le 
informazioni riguardanti la sfera personale siano divulgate in assenza 
dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non 
intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura 
all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la 
sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di 
queste informazioni e per evitare che queste siano conosciute da parte 
di terzi.  
Il diritto alla riservatezza è da ricondurre alla ristretta cerchia dei 
diritti della personalità, cerchia che tende sempre di più ad ampliarsi 
con l’aumentare della sensibilità sociale verso certi aspetti, mediata 
dall’opera della giurisprudenza, soprattutto costituzionale. Da 
ricordare in questo senso gli art. 2 e 3 della Costituzione che tutelano 
la personalità e la dignità dell’uomo.
14 
 
Per comprendere appieno l'evoluzione della complessa nozione 
di privacy, occorre partire dalla nascita e dalla affermazione di tale 
diritto, diritto che subirà nel corso degli anni una evoluzione anche in 
relazione allo sviluppo tecnologico e telematico. 
1.2.1.  SEGUE: DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DIRITTO ALLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: UN BREVE EXCURSUS 
STORICO 
Nel sistema italiano, il processo di giuridificazione dell’istituto 
della protezione dei dati personali
12
 è stato preceduto e condizionato 
da due importanti esperienze internazionali, quella statunitense e 
quella europea. 
L’esperienza internazionale più risalente è quella statunitense, 
che segna l’origine della figura giuridica della privacy e che risale 
addirittura alla fine dell’ottocento. 
                                                           
12  È importante notare come parte della dottrina, in particolare Stefano 
Rodotà, abbia affermato, da un punto di vista non tecnico, che l’emersione della 
figura della privacy sia stata vista come la creazione di uno strumento giuridico a 
disposizione della nuova classe borghese trovatasi nelle condizioni economiche per 
rivendicare nuovi spazi di influenza nella dimensione sociale (S. RODOTÀ, La 
privacy tra individuo e collettività, in Pol. dir. 1974, 545; Id., Intervista su privacy e 
libertà, a cura di P. CONTI, Roma-Bari, 2005, 8 e ss). A questo proposito sono 
indicative le circostanze di fatto da cui ha avuto origine l’elaborazione dottrinale alla 
base dello scritto di Warren e Brandeis: il giovane avvocato Warren membro 
dell’alta società bostoniana lamentava la illiceità della diffusione ad opera della 
stampa di notizie relative al suo tenore di vita ed ad i suoi ricevimenti mondani.
15 
 
La nozione ha avuto origine dottrinale ed è comunemente 
ricondotta all’ormai celebre saggio del 1890 di Samuel Warren e 
Louis D. Brandeis
13
.  
Tradizionalmente le origini della privacy si fanno risalire a 
questi due giuristi americani, laureati nella prestigiosa università di 
Harvard. Essi fondano la propria teoria utilizzando gli strumenti del 
diritto civile per configurare una nuova posizione soggettiva, che 
corrisponde alle prerogative possessorie o proprietarie che l’individuo 
può esercitare sui propri beni materiali, ma ha un oggetto diverso, di 
carattere immateriale, rappresentato da una sorta di sfera personale 
inviolabile
14
. 
In una prima fase il problema principale consisteva nel definire 
il confine tra sfera pubblica e privata della propria vita personale; solo 
in un secondo momento, il concetto di privacy si è arricchito di una 
accezione molto più tecnica. Per confinare su basi fortificate la loro 
costruzione giuridica con categorie già presenti nell’evoluzione 
giurisprudenziale statunitense, Warren e Brandeis utilizzano una 
prerogativa definita dalla Corte Suprema
15
 qualche anno prima nella 
                                                           
13
  L. D. BRANDEIS, S. WARREN, The Right of Privacy, in 4 Harvard Law 
Review, 1890, 193 - 220. 
14
  E. BRUGIOTTI, La privacy attraverso le “generazioni dei diritti”, 
in www.dirittifondamentali.it; N. LUGARESI, Internet, Privacy e Pubblici Poteri 
negli Stati Uniti, Milano, 2000, 47. 
15
  WHEATON VS. PETERS, 33 U.S. 591, 634, 1834. Due anni prima la 
pubblicazione dell’articolo di Warren e Brandeis, il giudice T.C. Cooley, scrisse A 
Treatise on the Law of Torts or the Wrongs which Arise Independent of Contract, 
Callaghan & Company, Chicago, IL, 1888, 29, che di fatto ispirò i due avvocati di 
boston. Infatti, “La citazione “the right to be let alone” è tratta dalla prefazione alla 
seconda edizione dell'opera del giudice Cooley, che fu scritta in realtà nel 1879”,