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Profili economici e giuridici dell'anatocismo bancario

Anatocismo nel Contratto di Mutuo Bancario Ordinario e Fondiario

Il contratto di mutuo è il più diffuso tra i contratti reali, così chiamati perché al fine del loro perfezionamento non è sufficiente l’accordo delle parti, ma occorre la consegna della cosa che ne costituisce l’oggetto. Secondo la definizione data dall’art. 1813 c.c. è "il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità".
Il mutuo bancario, è un contratto a titolo oneroso, che ha per effetto il trasferimento della proprietà di una determinata quantità di denaro in capo al mutuario, il quale assume l’obbligo di restituire alla banca il tantundem e, in aggiunta, gli interessi corrispettivi pattuiti che costituiscono il corrispettivo connesso al beneficio della dilazione del termine. In ambito creditizio, il mutuo, rappresenta uno degli strumenti più importanti per l’esercizio del credito nel quale la banca assume la posizione di creditore nei confronti del cliente debitore.

Al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo viene definito il tasso degli interessi espresso in percentuale che può essere fisso, se una volta definito non varia per tutta la durata del rapporto, o variabile se legato alla variazione di un parametro preso come riferimento. Oltre al tasso degli interessi, quali remunerazione del capitale concesso in prestito, viene definito il tasso degli interessi moratori e il piano d’ammortamento (c.d. ammortamento alla francese) attraverso il quale i contraenti stabiliscono tempi e modalità di rimborso del dovuto da parte del cliente con suddivisione in rate. Ogni rata comprende una quota dovuta a titolo di capitale e una dovuta a titolo di interessi.
Riguardo al metodo d’ammortamento alla francese è utile accennare che è stato oggetto di critica da una parte minoritaria della giurisprudenza, la quale sosteneva che questo metodo prevedesse un meccanismo di interesse applicato composto anziché semplice determinando una maggiore onerosità del mutuo e un tasso effettivo maggiore di quello indicato nel contratto. Tale concetto risulta contraddetto e superato dalla recente giurisprudenza e ribadito anche dall’Arbitro Bancario Finanziario che hanno accertato la legittimità del calcolo degli interessi, mese per mese, calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente. L’interesse applicato è semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e pertanto questo sistema di calcolo non genera nessun effetto anatocistico. Detto ciò il metodo di ammortamento alla francese pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo all’italiana utilizza una forma di calcolo che non ha effetti nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo.
Il contesto in cui si inserisce l’anatocismo nel mutuo bancario è riconducibile ad eventuali computi degli interessi di mora, in caso di mancato pagamento di una rata, che si applicano sull’intero importo della rata scaduta e non sulla sola parte di essa imputata a capitale nel piano di rimborso.

Alla luce di quanto esaminato in termini di evoluzione delle norme che regolano il fenomeno dell’anatocismo, relativamente al computo degli interessi di mora, applicati sull’intero importo della rata, nei mutui bancari è possibile affermare che:
• le clausole anatocistiche contenute nei contratti di mutuo stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della delibera del CICR del 2000 sono da considerarsi nulle, in contrasto con la norma imperativa dettata dall’art. 1283 c.c. che pone il divieto di anatocismo, in quanto tali pattuizioni sono da configurarsi come unilaterali imposizioni da parte della banca. Il mutuante ha diritto di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca così come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Pescara del 23 Marzo 2006 in quanto la quota parte di interessi di una rata di un mutuo conserva la propria natura e non si trasforma in capitale da restituire al mutuante;
• i contratti di mutuo stipulati successivamente al 22 Aprile 2000 ricadono sotto la disciplina dell’art. 3 della delibera del CICR del 2000 in vigore fino al 31 Dicembre 2013 possono prevedere il meccanismo dell’anatocismo in presenza di un’espressa previsione contrattuale specificamente approvata per iscritto. Sulle rate insolute gli interessi moratori calcolati sull’intera rata non possono però produrre a loro volta ulteriori interessi in ottemperanza al divieto di capitalizzazione periodica;
• i mutui ordinari sottoscritti tra il 1 Gennaio 2014, data di entrata in vigore dell’art. 1 co. 629 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e il 14 Aprile 2016, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 120 del TUB, modificato dalla legge 8 Aprile 2016 n. 49, non possono applicare interessi anatocistici, quindi eventuali interessi moratori sono da applicarsi solo sulla quota capitale costituente la rata;
• secondo la disciplina vigente, prevista dalla legge 8 Aprile 2016 n.49 che ha modificato il comma 2 dell’art.120 del TUB, viene concessa la possibilità alla banca di richiedere gli interessi di mora anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario ordinario.

Considerato che quanto fin qui detto si applica al mutuo bancario ordinario, merita approfondimento la disciplina relativa al mutuo fondiario, un particolare tipo di mutuo ipotecario previsto e regolato dagli artt. 38 e ss. del TUB: "Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili".

Il credito fondiario consiste in una forma speciale di mutuo concesso da istituti di credito e diritto al miglioramento, alla costruzione o all’acquisto di proprietà immobiliari rurali o urbane garantito da ipoteca di primo grado sulle stesse. Fino all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario il 1 Gennaio 1994, il mutuo fondiario, è sempre stato caratterizzato da una favorevole applicazione di meccanismi anatocistici nel calcolo degli interessi, in quanto la normativa di riferimento prevedeva che le somme scadute e non pagate producevano, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

Considerata l’evoluzione normativa in materia di anatocismo nei mutui fondiari si esaminano i vari casi di applicazione degli interessi moratori in base alla data di sottoscrizione del mutuo:
• per i contratti di mutuo fondiario stipulati prima del 1 Gennaio 1994, gli interessi moratori vanno calcolati sull’intera rata in quanto l’anatocismo è espressamente previsto dalla previgente normativa in materia di credito fondiario. In tal senso l’art. 161 co. 6 del TUB specifica che "i contratti già conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori";
• per i contratti di mutuo fondiario stipulati tra il 1 Gennaio 1994 e il 22 Aprile 2000, entrata in vigore della delibera del CICR, il computo anatocistico degli interessi è illegittimo e gli interessi di mora vanno calcolati solo sulla quota capitale della rata scaduta;
• per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22 Aprile 2000 al 31 Dicembre 2013 le clausole anatocistiche sono legittime se pattuite e approvate espressamente per iscritto. Gli interessi di mora vengono calcolati sull’intero importo della rata ma tali interessi non possono produrre a loro volta interessi in ottemperanza del divieto di capitalizzazione periodica;
• per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 1 Gennaio 2014 la disciplina si rifà a quanto già previsto, e trattato precedentemente, riguardo ai mutui ordinari.

Per quanto riguarda la prescrizione per la ripetizione da parte del cliente di somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi non dovuti, nel contratto di mutuo, valgono le stesse regole previste per il contratto di conto corrente. Il termine di prescrizione è decennale come previsto dall’art. 2946 c.c. e decorre dalla data di scadenza dell’ultima rata di rimborso del mutuo, in quanto la rateizzazione di un debito derivante da un mutuo in versamenti periodici non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori.

Questo brano è tratto dalla tesi:

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Informazioni tesi

  Autore: Antonio Vella
  Tipo: Laurea I ciclo (triennale)
  Anno: 2016-17
  Università: UKE - Università Kore di Enna
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Alfonso Provvidenza
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 40

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