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La normativa italiana in materia di ''origine'' dei prodotti lattiero-caseari nel quadro del regolamento (UE) n. 1169/2011

La normativa nazionale in materia di indicazione di origine in etichetta del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il fondamento della normativa nazionale sull’indicazione della provenienza del latte, si può rintracciare nel Regolamento (UE) n. 1169/2011, dove, nel considerando n. 32, si afferma che le disposizioni obbligatorie relative all’origine sono state elaborate in base a normative verticali su specifici alimenti, come il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e l’olio d’oliva; si riconosce la possibilità di estendere anche ad altri prodotti l’obbligo di indicazione dell’origine. Tra questi alimenti è menzionato il latte, poiché il latte, si legge nel considerando appena citato, è uno dei prodotti per i quali un’indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse; il regolamento invitava, nel considerando n. 32, la Commissione a presentare una relazione. Questa relazione è stata presentata il 20 maggio 2015109 ed è stato fatto notare come, in un sondaggio di Eurobarometro del 2013110, la maggior parte dei cittadini dell’UE, esattamente l’84%, ritenevano necessaria l’indicazione dell’origine del latte, venduto come tale o utilizzato quale ingrediente in prodotti lattiero-caseari. Successivamente, sono stati esaminati tre possibili scenari sulle modalità relative all’ etichettatura di origine, ossia, un’etichettatura volontaria, mantenendo lo status quo; un’etichettatura di origine obbligatoria di tipo “UE/non UE” (o “UE/paese terzo”); e infine, un’etichettatura di origine obbligatoria indicante gli Stati membri o i Paesi terzi in cui il latte è stato munto o sottoposto a processi di trasformazione. Successivamente alla Relazione della Commissione, il 12 maggio 2016 viene pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza di taluni alimenti, il Parlamento europeo valuta positivamente l'analisi costi-benefici dell'introduzione di un'etichettatura d'origine obbligatoria per il latte e il latte utilizzato quale ingrediente. A seguito di ciò, diversi Paesi europei, prima la Francia e poi l’Italia, hanno adottato le loro normative nazionali sul latte.
Il 19 aprile 2017 è divenuto operativo, in regime “sperimentale”, il Decreto ministeriale del 9 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, recante indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Le disposizioni riguardano solo gli alimenti preimballati, infatti, vengono esclusi i formaggi sfusi e gli alimenti preincartati111; la normativa vale solo per gli alimenti prodotti e commercializzati in Italia.

L’ambito di applicazione riguarda112:
⁃ il latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d’asina “e di altra origine animale”, fresco e a lunga conservazione);
⁃ i formaggi, latticini e cagliate;
⁃ le creme di latte (concentrate e no, con o senza aggiunta di zucchero e/o edulcoranti);
⁃ il latticello, latte e crema coagulata, kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o cacao;
⁃ il siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o altri edulcoranti;
⁃ i prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
⁃ il burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.

Vengono esclusi da tale decreto i prodotti di cui al regime di denominazione protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)113, i prodotti biologici114 e la disciplina sul latte fresco115. All’art. 2 del decreto si prevede che le etichette debbano indicare due diciture:
- a. “Paese di mungitura”, ossia il nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
- b. “Paese di condizionamento o trasformazione”, l’indicazione del nome del Paese dove il latte è stato condizionato o trasformato.
Se queste due fasi vengono realizzate in un unico territorio nazionale, si può impiegare la dicitura “origine del latte”, seguita dal nome del Paese. Altrimenti, nel caso in cui la raccolta e la lavorazione siano realizzate in più Paesi, si potranno usare le diciture “miscela di latte di Paesi UE” (o “non UE“) o “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” (o “non UE“).
All’art. 4 vengono indicate le modalità di indicazione dell’origine, ossia devono essere indelebili, visibili e facilmente leggibili, non possono essere oscurate da altre indicazioni. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura.
Nell’immagine soprastante viene indicata l’origine del latte in questo caso, sia la fase di mungitura che di trasformazione è avvenuta nello stesso Paese, di conseguenza viene indicato “Origine del latte: Italia







[109] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili del 20 maggio 2015.
[110] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_fr.htm
[111] Gli alimenti preincartati sono gli alimenti porzionati e confezionati in un apposito involucro direttamente presso il punto vendita. DONGO D., Latte e formaggi arriva l’etichetta di origine, l’avvocato Dario Dongo spiega le novità dei prodotti lattiero-caseari “Made in Italy” https://ilfattoalimentare.it
[112] Art. 1, DECRETO 9 dicembre 2016 e allegato 1 del decreto.
[113] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
[114] Regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007
[115] Decreto interministeriale Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 maggio 2004.

Questo brano è tratto dalla tesi:

La normativa italiana in materia di ''origine'' dei prodotti lattiero-caseari nel quadro del regolamento (UE) n. 1169/2011

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Informazioni tesi

  Autore: Isabela Passiatore
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2022-23
  Università: Università degli Studi di Torino
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Scienze delle pubbliche amministrazioni
  Relatore: Maria Pia Genesin
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 75

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Parole chiave

latte
etichettatura
origine
provenienza
regolamento ue 1169/2011
regolamento ue 775/2018
ingrediente primario
prodotti lattiero caseari

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