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La tutela post mortale dei dati personali in Italia: il fenomeno delle cc.dd. ''successioni digitali''

Le clausole di intrasmissibilità dell’account

Una volta indagata la natura del contratto di social network si può passare all’analisi di alcune sue parti rilevanti ai fini di stabilirne la caduta in successione o meno o piuttosto quantomeno di consentire agli eredi familiari del defunto e agli altri soggetti ammessi dalla normativa, un accesso ai contenuti che sull’account erano stati immessi dall’utente. Quanto al primo punto, l’insegnamento tradizionale è nel senso di ritenere che, in generale, le relazioni contrattuali del defunto si traferiscano agli eredi. Tale regola, che affonda le proprie radici nel disposto dell’art. 1127 del Codice civile unitario del 1865, a sua volta ispiratosi al disposto dell’art. 1122 del Code Civil napoleonico, conosce tuttavia delle eccezioni per il caso in cui sia stato espressamente pattuito il contrario o anche quando sia la natura del contratto ad escludere tale trasferimento178. Pur non essendo stata riproposta in un’analoga disposizione del Codice civile vigente, essa si deve ritenere tutt’ora operante, dovendosi leggere nella mancata riproposizione non già un suo superamento bensì un’elevazione a principio immanente del sistema179.
In linea di principio, dunque, non dovrebbero esservi dubbi nel ritenere che anche le posizioni contrattuali in esame si trasmettano agli eredi con la conseguenza che questi sarebbero immessi anche nel controllo dei dati personali del decuius180, sarebbe infatti questa una soluzione rapida oltre che lineare e coerente con l’idea di universalità della successione accolta nel nostro ordinamento181. Con riferimento specifico al contratto di social network, l’operatività del principio di trasmissibilità delle posizioni contrattuali potrebbe tuttavia essere impedita da almeno due ordini di ragioni che, peraltro, integrano le deroghe ammesse alla stessa: la prima riguarda lo stesso regolamento contrattuale predisposto unilateralmente dal provider e al quale l’utente aderisce accettando le condizioni generali di contratto al momento della sottoscrizione, la seconda risiede invece nella natura del contratto, ove infatti dovesse concludersi per la natura personale di questo, il trasferimento per causa di morte sarebbe inibito. Quanto alla prima ci si riferisce, in particolare, alle clausole di intrasmissibilità dell’account che accedono al contratto e che ne prevedono l’estinzione in caso di decesso dell’utente o al più una prosecuzione in una versione del tutto mutata quanto ai contenuti del rapporto. Un esempio di questo caso può leggersi nella sezione “Centro Assistenza” di Facebook182 dove si legge: Se a Facebook viene comunicato il decesso di una persona, la normativa prevede che l'account sia reso commemorativo. Gli account commemorativi permettono ad amici e familiari di raccogliere e condividere ricordi di una persona che è venuta a mancare. Quando un account viene reso commemorativo, ne preserviamo la sicurezza impedendo a chiunque di accedervi183: è in ragione di quest’ultima previsione che si può affermare la natura di clausola di intrasmissibilità della suddetta previsione, poiché nel prevedere che nessuno possa accedere all’account, e ancora, che nessuno possa pubblicare nuovi contenuti o modificare quelli già esistenti, si sancisce l’estinzione del vincolo contrattuale e conseguentemente l’impossibilità di una sua delazione ereditaria184.

Il dibattito attorno a queste clausole, cd. di “indescendibility”, è particolarmente nutrito. Parte della dottrina, anche sotto la spinta della giurisprudenza straniera185, ne sostiene la natura vessatoria poiché, in quanto limitano la successione nel patrimonio digitale, vanno inquadrate nella previsione di cui all’art. 33 del d.lgs. 206/2005, norma che commina la sanzione della nullità per quelle clausole, tra le altre, che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi in capo al consumatore, con la conseguenza che una volta declarata, il contratto cadrà in successione186. In particolare, nella giurisprudenza della Corte Federale tedesca, che fa una rigida applicazione del principio di universalità della successione, all’operatività del quale quale non sottrae il contratto di social network, la clausola è ritenuta abusiva nei confronti degli eredi in quanto priva loro del diritto a succedere nel rapporto contrattuale, dunque la natura abusiva della clausola si coglie direttamente nei confronti degli aventi causa e non invece del contraente originario187.
A questa ricostruzione si contrappone invece quella di quanti ritengono che “in linea di principio la validità delle clausole concernenti la durata e la sorte del rapporto non dovrebbe essere revocata in dubbio, in quanto è generalmente riconosciuta alla parti la libertà di modificare il regime legale”188, in altre parole si riconosce come la pratica negoziale degli ISP che fa registrare una deviazione dal generale principio di trasmissibilità della posizione contrattuale189, resta nel perimetro di quanto consentito e che al più la vessatorietà della clausola sarà da valutarsi caso per caso190. In altre parole, possiamo ritenere che nell’ambito della successione digitale risultano confermati sia il principio della trasmissibilità agli eredi delle posizioni contrattuali, sia le sue deroghe191; se infatti la regola generale vuole la devoluzione di queste, non si può escludere che tuttavia non operi192 ricorrendo una delle due ipotesi derogatorie, espressa previsione in senso contrario o natura personale del contratto, da essa stessa previste. Per concludere, le convenzioni di intrasmissibilità che accedono ai contratti di fornitura di servizi digitali in esame, si avvalgono degli ampi margini di derogabilità del principio di trasmissibilità mortis causa dei rapporti contrattuali193, ragion per cui non possono dirsi automaticamente vessatorie194. Più in generale, sul punto taluni ritengono che dall’analisi dell’operatività nel tempo del principio di trasmissibilità delle posizioni contrattuali se ne possa ravvisare una sorta di parabola discendente che ha portato lo stesso dall’essere principio generale e consolidato nel diritto europeo, a mera previsione di default applicabile in via puramente residuale solo qualora la legge, la volontà delle parti o la stessa natura personale della relazione negoziale, non prevedano diversamente195.
Tuttavia, è stato segnalato come il discorso non si esaurisca in questi termini196, e questo per almeno due ordini di ragioni: la prima riguarda la dubbia efficacia vincolante di tale clausola, la seconda attiene invece alla necessità di considerare l’eventualità che la trasmissione per causa di morte del contratto di social network non possa avere luogo per altro motivo, risiedente nel carattere personale del tipo contrattuale197.




178 G. Marino, op. cit., pag. 144. In generale sul tema della trasferibilità per causa di morte delle posizioni contrattuali si veda A. Cicu, Le successioni per causa di morte. Parte generale, pag. 27 ss, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu, F. Messineo, P. Mengoni, Giuffrè, Milano, 1961, F. Padovini, Le posizioni contrattuali, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, Vol. I La successione ereditaria, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 525 ss. 179 F. Padovini, op. cit., pag. 527.
180 Così C. Camardi, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit. pag. 78.
181 G. Resta, La morte digitale, cit., pag. 907.
182 Consultabile al link https://www.facebook.com/help/275013292838654/?helpref=uf_share
183 Cfr. G. Marino, op. cit., pag. 153.
184 Ivi, pag. 157.
185 Si veda la famosa pronuncia della Corte Federale tedesca BGH, 12 luglio 2018, III ZR 183/17.
186 Così A. A. Mollo, L’eredità digitale, in Familia, n. 2/2017, pag. 664, A. Vignotto, La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane, in Famiglia e diritto, n. 7/2022, pag. 720.
187 V. Confortini, op. cit., pag. 77.
188 G. Resta, La morte digitale, cit., pag. 909.
189 Cfr. Ivi, pag. 908.
190 Così anche A. Vignotto, op. cit., pag. 720.
191 G. Resta, op. ult. cit., pag. 907.
192 C. Camardi, L’eredità digitale. Tra reale e virtuale, cit., pag. 78.
193 G. Marino, op. cit., pag. 150.
194 A. Spangaro, La successione digitale: la permanenza post mortem di aspetti della personalità, in Giurisprudenza italiana, n. 6/2022, pag. 1368, dove evidenzia come la soluzione che ritiene in via astratta l’ammissibilità di tali clausole sia aderente alla terza delle varie ipotesi regolatrici proposte, volta ad esaltare il profilo volontaristico.
195 G. Marino, op. cit., pag. 151.
196 C. Camardi, op. ult. cit., pag. 79.
197 Sul punto si veda G. Galgano, Trattato di diritto civile, Vol. I, 2° ed., CEDAM, Padova, 2010, pag. 674, dove si evidenzia la differenza tra la caratterizzazione personale del tipo contrattuale dai contratti intuitu personae. Solo i primi, e non anche i secondi, sono sottratti alla regola della successione nei contratti del defunto. Sono contratti personali quelli che riflettono propensioni del tutto personali del contraente defunto e che i suoi successori sono liberi di non condividere, a titolo esemplificativo, lo sono: il contratto di mandato, che si estingue per morte del mandante, salvo eccezioni sopra esaminate; la partecipazione al contratto di associazione che riflette una propensione affatto personale dell’associato; né il contratto di partecipazione ad una società di persone che implichi l’assunzione id responsabilità illimitata per le obbligazioni derivanti dall’esercizio di un’attività economica.

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La tutela post mortale dei dati personali in Italia: il fenomeno delle cc.dd. ''successioni digitali''

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Informazioni tesi

  Autore: Maria Gerarda Caputo
  Tipo: Laurea magistrale a ciclo unico
  Anno: 2022-23
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Alessandra Spangaro
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 86

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Parole chiave

dati personali
diritto successorio
art. 2 terdecies
tutela dati post morte
successioni digitali

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