VII 
 
 
 
Eppure Ł qui, in una piccola stanza di questa piccola procura, che oggi Ł in funzione 
l’Orecchio Elettronico piø avanzato d’Italia (e d’Europa): un cervellone che in pochi metri 
quadrati di spazio spazza via mezzo secolo di storia delle intercettazioni.  
Il cervellone si chiama Enigma, lo ha prodotto Telecom vincendo la gara d’appalto indetta 
dalla procura. 
Enigma intercetta tutto, dalle voci alle telefonate agli sms agli mms alle mail ai siti Internet, 
tutto digitalizzato, tutto caricato su un disco fisso con copia di backup a tutela dalle 
manipolazioni, tutto immediatamente riversabile a poliziotti e magistrati nei loro uffici a 
poche decine di metri o a centinaia di chilometri di distanza, flussi di dati criptati che 
viaggiano su linee dedicate con password d’accesso ai due lati. Tutto in grado di essere 
frugato con i motori di ricerca e messo in comune da un’inchiesta all’altra, scoprendo se il 
telefonino utilizzato da un sospettato di terrorismo islamico ricompare in una inchiesta per 
droga, riconoscendo un numero, un computer, una parola. La rivoluzione di Campobasso 
Ł il punto piø avanzato dell’onda che in tutte le procure d’Italia sta cambiando alla radice il 
modo in cui lo Stato italiano ascolta i suoi cittadini, in un’epoca in cui la tecnologia sposta 
su frontiere sempre piø nuove la caccia tra guardie e ladri e la possibilit  di intercettazioni 
sempre piø sofisticate insegue la possibilit  di co municazioni sempre piø sicure. Una 
partita in corso da sempre, ma che mai si Ł giocata su ritmi accelerati come in questi mesi. 
E lo Stato esercita questo diritto con larghezza, i dati infatti sono impressionanti.  
Per quanto riguarda l’importo, ogni anno vengono spesi oltre 300 milioni di euro, e 
soprattutto per il numero di intercettazioni, che non Ł ufficialmente noto ma che si pu  
desumere con buona approssimazione incrociando i bilanci dello Stato con quello degli 
operatori telefonici.3 Da questa analisi, si desume che la sola Telecom - che gestisce circa 
il 70 per cento dei telefoni fissi - intercetta ogni anno almeno centomila utenze: Ł come se 
una citt  di media grandezza venisse spiata per int ero. Ancora piø notevoli i dati sulle 
intercettazioni dei telefonini.  
 
 
 
 
                                               
3
 www.corriere.it. 
 VIII 
 
 
La sola Tim (che controlla circa il 36 per cento della telefonia mobile) intercetta ogni anno 
almeno 140 mila linee, fornisce alla magistratura almeno 120 mila tabulati (cioŁ l’elenco 
completo delle chiamate fatte o ricevute da un telefonino) e addirittura due milioni di 
"anagrafici", cioŁ di certificati che rivelano a chi Ł intestata una data utenza. Tenendo 
presente che Tim ha circa 23 milioni di utenti, significa che quasi il 10 per cento dei suoi 
abbonati ha ricevuto le attenzioni della magistratura.  
A questi dati vanno aggiunte le percentuali (che si ritiene siano simili a quelle di Tim) da 
calcolare sui 21 milioni di utenti Vodafone, i 9 milioni di utenti Wind e i 3 milioni di utenti 3. 
Una stima intorno alle 400 mila utenze tenute sotto controllo ogni anno Ł dunque 
realistica. Sono numeri imponenti, che fanno dell’Italia il paese piø intercettato d’Europa. E 
la tendenza Ł a crescere: nel nuovo tariffario preparato dal governo Ł previsto l’obbligo per 
i gestori telefonici di attrezzarsi per intercettare in contemporanea fino allo 0,1 per cento 
delle utenze, cioŁ 56 mila telefonini.4 
Le intercettazioni fin ora pubblicate spaziano dall economia (caso Fazio, Banca d Italia e i 
 furbetti del quartierino ), al calcio, alle conversazioni hard di Padre Fedele, allo spettacolo 
(caso Gregoraci) fino ad arrivare al piø recente scandalo che ha coinvolto i Savoia. 
Questo scenario pu  lasciare perplessi i lettori e i telespettatori, che forse inizialmente 
curiosi, oggi si chiedono:  Ascoltano anche me? . 
Molte persone, infatti, alla sola parola  intercettazione  percepiscono un insidia, una 
limitazione alla loro libert , in altre parole viol azione della privacy. 
 
Tuttavia questa visione da  reality  perde consistenza quando si prende coscienza del 
fatto che tutti noi siamo assistiti da sistemi di garanzie, che hanno la loro fonte sia a livello 
costituzionale, sia a livello di legge ordinaria. 
 
Proprio per questo motivo, sia la Costituzione, sia la legge delega del codice di procedura 
penale del 1988, sia la disciplina codicistica hanno circondato l uso di questo strumento di 
una serie di garanzie, potenziate ed estese anche dall intervento della Corte 
Costituzionale5. 
 
                                               
4
 www.ilsole24ore.it, sezione attualit , giugno 2006.  
5 Cfr. M. MADDALENA, Diritti costituzionali ed intercettazioni telefoniche, in Corr.   Giuridico, pag. 245. 
 
 IX 
 
 
Sotto quest ultimo profilo Ł molto importante sottolineare che la Corte, con sentenza 
dell 11 marzo 1993 n. 81, ha affermato che:  l ampiezza delle garanzie apprestate dall art. 
15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro 
una sfera giuridica protetta da riservatezza Ł tale da ricomprendere non soltanto la 
segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all idoneit  dei 
soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa.  
Le garanzie di carattere costituzionale, originariamente racchiuse esclusivamente nell art. 
15, sono state poi potenziate, per i membri del Parlamento, dall art. 1 della legge 
costituzionale del 29 ottobre 1993 n. 3 che ha introdotto la necessit  dell autorizzazione 
della Camera di appartenenza  per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, 
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e sequestro di corrispondenza6.  
 
L intercettazione telefonica resta in ogni caso il mezzo di indagine piø fastidioso ed 
invasivo della sfera individuale; attraverso le intercettazioni sono spesso portate alla luce 
situazioni che nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto delle indagini che dovrebbero 
restare chiusi nell intimo della persona7. 
Ciononostante queste rimangono indispensabili per eliminare, o meglio contrastare il 
terrorismo, la criminalit  organizzata o la corruzi one in qualsiasi ambiente sociale. 
 
L obiettivo di tutti i provvedimenti presi in materia Ł dunque quello di conciliare le esigenze 
di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini 
alla tutela della propria riservatezza. 
5
 
  
 
 
 
 
 
 
                                               
6
 
 Cfr. S. RAMAJOLI, La prova nel processo penale, Padova 1995, pag. 279. 
7 Cfr. G. CONSO, Intercettazioni telefoniche: troppe e troppo facilmente divulgabili, in Dir. Pen. e processo, 
1996, pag. 136 
 
 X 
 
******** 
 
 
Per trattare quest argomento inizier  definendo che  cosa Ł un intercettazione e  
l evoluzione di questa negli anni a partire dall invenzione del telefono. 
La tesi si compone di tre capitoli, il primo capitolo Ł dedicato al cambiamento e ai vincoli di 
garanzia delle intercettazioni, con particolare riferimento all art. 15 della Costituzione. 
L’articolo  15 recita: 
 La libert  e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione 
sono inviolabili. 
La loro limitazione pu  avvenire soltanto per atto motivato dell’autorit  giudiziaria con le 
garanzie stabilite dalla legge . 
Nei paragrafi sono ricostruiti i precedenti costituzionali sino ad arrivare alla disciplina 
attuale. 
Il secondo capitolo tratta l utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, con particolare 
riferimento ai soggetti coinvolti e alle novit  leg islative; 
Ci soffermeremo sul disegno legge recante "Disposizioni in materia di intercettazioni 
telefoniche ed ambientali e di pubblicit  degli att i di indagine", approvato in Consiglio dei 
Ministri nello scorso agosto.  
Obiettivo del provvedimento Ł quello di contemperare le necessit  investigative, le 
esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto 
dei cittadini alla tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al 
procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libert  di ricevere o 
comunicare informazioni costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Costituzione 
(articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libert  fondamentali, firmata a Roma il 4 
novembre 1950. Sotto il profilo delle necessit  inv estigative, lo strumento della 
captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisce un cardine 
importante.  
 
 
 XI 
 
La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene 
disposta nell ambito di indagini di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia; 
tale strumento Ł infatti indispensabile ai fini di accertare e reprimere i reati di maggior 
gravit , quali quelli concernenti le organizzazioni  mafiose o il terrorismo. Peraltro, il 
ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta piø limitato negli altri Paesi a 
democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasivit  e 
gravissima pericolosit  delle organizzazioni di sta mpo mafioso che affliggono invece 
vaste zone dell’Italia. 
In tema di pubblicit  degli atti di indagine, e del le intercettazioni telefoniche in 
particolare, si Ł operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati 
e della libera stampa a informare, senza che ci  si  traduca in un pregiudizio per le 
indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se 
relative a terzi estranei al procedimento penale. In tali sensi, sono disciplinate 
autonome fattispecie criminose per l illecita divulgazione di notizie relative ad atti del 
procedimento penale coperti da segreto e l’accesso illecito ai medesimi atti; viene, 
infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati in 
violazione del codice della privacy e di quelli deontologici, la cui applicazione Ł 
rimessa al Garante per la protezione dei dati personali. 
Infine nel terzo capitolo si ha un ulteriore conferma che il diritto al rispetto della vita 
privata e familiare e la libert  di comunicare Ł tu telato anche a livello europeo, in 
particolare dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell uomo. 
 
 
 
 
 
 
 XII 
 
L  Articolo 8  riguarda il Diritto al rispetto della vita privata e familiare e  cita: 
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo 
domicilio e della sua corrispondenza. 
2. Non pu  esservi ingerenza di una autorit  pubbli ca nell’esercizio di tale diritto a 
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, 
in una societ  democratica, Ł necessaria per la sic urezza nazionale, per la 
pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa 
dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della 
morale, o per la protezione dei diritti e delle libert  altrui.  
L articolo 10 invece riguarda la Libert  di espress ione: 
1. Ogni persona ha diritto alla libert  d’espressio ne. Tale diritto include la libert  
d’opinione e la libert  di ricevere o di comunicare  informazioni o idee senza che 
vi possa essere ingerenza da parte delle autorit  p ubbliche e senza 
considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di 
sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema 
o di televisione. 
2. L’esercizio di queste libert , poichØ comporta doveri e responsabilit , pu  
essere sottoposto alle formalit , condizioni, restr izioni o sanzioni che sono 
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societ  
democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrit  territoriale o per la 
pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la 
protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei 
diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire 
l’autorit  e l’imparzialit  del potere giudiziario.